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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Carracci 1, presso lo studio dell'avv.
Teresa Ciriaco, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Resistente- contumace
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta
++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4
c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, , conveniva in giudizio davanti l'intestato Parte_1 Tribunale, conduttore dell'immobile ad uso abitativo di sua Controparte_1 proprietà, sito in Lamezia Terme, Via Volta 21, giusto contratto registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Lamezia Terme, in data 1.02.2019. A fondamento della domanda l'istante, ha allegato il mancato pagamento, da parte della resistente, di €
3.503,60, relativo a tre mensilità per l'anno 2021, una mensilità relativa all'anno
2022, tre mensilità relative all'anno 2024 oltre ad oneri condominiali.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto, il Giudice designato, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
In corso di causa veniva depositato verbale di rilascio dell'immobile, avvenuto in data 27.03.2025.
Con decreto del 03.11.2025 è stata disposta la sostituzione di udienza del 11.11.2025 fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che parte resistente ha al deposito delle note di trattazione scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
RILEVATO IN DIRITTO
Giova evidenziare che nel procedimento per convalida di sfratto per morosità,
l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss c.c. ovvero ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (così Cassazione civile,
SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando, ai fini della pronuncia di risoluzione, la valutazione della gravità dell'inadempimento, da effettuarsi tenendo conto di quanto specificamente disposto, in subiecta materia, ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c. c. La valutazione dell'importanza dell'inadempimento nel contratto di locazione, la cui natura giuridica lo pone nell'ambito dei contratti sinallagmatici, va affermata anche in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione.
Per cui, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata solamente all'entità del danno, che potrebbe anche non sussistere, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. E' pacifico per costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'inadempimento del conduttore configura infatti una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone" (Cass. 1/10/2004 n. 19652).
Tanto premesso il locatore ha fondato la propria pretesa, - l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone - sul contratto di locazione con cui ha concesso in godimento il bene oggetto di controversia.
La resistente, onerata della prova dell'adempimento, non ha assolto all'onere su di essa incombente, restando contumace nel presente giudizio. L'accertata illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente conduce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, essendosi, determinato un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale in forza del mancato adempimento dell'obbligo primario facente capo al conduttore. Per quanto suddetto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, con condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 8.345,60, quali canoni di locazione e oneri condominiali insoluti, così determinata (morosità comprensiva di canoni di locazione e oneri condominiali insoluti sino al febbraio 2025, pari ad € 7.895,60, € 488,00. comprensiva del canone mensile e oneri condominiali marzo 2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del decisum, al minimo attesa la scarsa complessità delle questioni sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede;
1. Dichiara risolto il contratto di locazione intercorso fra le parti;
2. Dichiara cessata la materia del contendere, rispetto alla domanda di rilascio;
3. Condanna , al pagamento in favore di parte ricorrente, della Controparte_1 somma di € 8.345,60, a titolo di canoni non corrisposti e oneri condominiali, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4. condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre IVA, cnpa, spese generali come per legge.
Lamezia Terme 11.11.2025
Il GOT
Dott.ssa. Anna Destito