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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1037/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pezzella (c.f. ), presso il cui studio in C.F._2
Crispano (NA), Via Venezia n. 7, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e Pt_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso
[...] C.F._3 dall'avv. Anna Lamari (c.f. ), presso il cui studio in Napoli (NA), Via B. C.F._4
Cavallino n. 38, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 Conclusioni: All'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 26.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 13.03.2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.06.2012 in Parte_2
Frattamaggiore (NA), dalla cui unione nasceva un figlio, (a Napoli il 20.02.2014), e dedotta Per_1 una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 26.06.2025, sostituita con note scritte, depositate il 23.06.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione relativa.
2. Il IG. ha fissato il proprio domicilio in Napoli (NA) alla via Leonardo Bianchi, 25, Parte_2
e si obbliga entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto al cambio di residenza;
pagina 2 di 6 3. Il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione e residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale, sita in Frattamaggiore alla via G. Genoino, 104;
4. La casa coniugale, concessa in locazione, con tutti gli arredi, è assegnata alla moglie, la quale ivi vivrà con il figlio minore Per_1
5. Le parti danno atto che la casa coniugale è condotta in locazione da entrambi i coniugi, pertanto la IG.ra provvederà nel temine di 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso a compiere, qualora Pt_1 necessario, tutte le formalità previste dalla legge n° 392/1978 per consentire di succedere o la voltura nel predetto contratto locativo e il marito provvederà qualora necessario a compiere gli adempimenti necessari per consentire la successione e/o voltura del contratto solo in favore della moglie.
6. Si precisa, che nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso la IG.ra si obbliga a Pt_1 volturare in suo favore tutti i contratti delle utenze domestiche della casa coniugale, precisamente gas e acqua, intestate al marito e il IG. si obbliga a porre in essere tutte le formalità burocratiche Pt_2 necessarie per consentire le predette volture in favore della moglie, facendosi carico, qualora esistenti, di arretrati di bollette non pagate fino al 31 dicembre 2024.
7.I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
8. Quanto al mantenimento:
A. Il IGnor si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore e per il mantenimento della moglie la somma Persona_2 complessiva di € 600,00 (dico seicento/00) mensili da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo l'indice ISTAT, di cui 500,00 a favore del figlio e € 100,00 in favore della moglie. Tale somma sarà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra le cui coordinate sono già note al marito. Parte_1
B. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento, i coniugi danno atto e concordano che il IG.
[...]
si obbliga a rinunciare nella misura del 50% all'importo dell'assegno unico universale Parte_2
a favore del figlio obbligandosi altresì, a compiere all'occorrenza, tutte le formalità Per_1 burocratiche amministrative necessarie per consentire l'intera corresponsione da parte della IG.ra
, che accetta la rinuncia. Sul punto, si da atto che l'assegno unico universale è stato ad oggi Pt_1 percepito dal IG. , e dall'intervenuta separazione di fatto è stato versato alla IG.ra . Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 6 Ciò premesso, ad integrazione dell'assegno di mantenimento per il minore si precisa che fino a quando non verranno poste in essere tutte le formalità burocratiche per la corresponsione per intero e/o in attesa del relativo versamento da parte dell'INPS alla IG.ra , il IG. entro il Parte_1 Pt_2
20 di ogni mese continuerà a verserà, unitamente all'assegno di mantenimento, l'importo corrispondente all'assegno unico pari ad € 200,00 circa alla IG.ra . Pt_1
C. Inoltre, il IG. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie mediche - Pt_2 specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per il figlio minore, preventivamente concordate e previa esibizione di idonea documentazione. Relativamente alla individuazione delle singole voci di spese ordinarie e straordinarie, nonché alle modalità e termini di corresponsione delle spese extra assegno, salvo diverso accordo esplicito tra le parti, ci si richiama al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord.
9.Quanto al diritto di visita, tenuto conto che il IG. è soggetto ad una turnazione di lavoro Pt_2 rigida, il diritto di visita verrà concordato tenendo in debito conto degli orari lavorativi del padre, e l'eIGenza psicofisica del minore. Pertanto, i coniugi concordano quanto segue:
A. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni a settimana, precisamente il Per_1 martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
B. quanto ai weekend con pernotto, a settimane alterne, compatibilmente con le eIGenze e la volontà del minore che esprima la volontà di pernottare con il padre, quest'ultimo potrà tenere e portare con se il minore dal sabato alle ore 11.00 fino alla domenica alle 18.00 quando verrà riaccompagnato dalla madre.
C. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà ogni anno con il padre sette giorni consecutivi nel mese di agosto, inteso dal 01 al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, così di seguito ad anni alterni.
D. Durante le festività natalizie: regolate ad anni alterni: per un anno il padre terrà con sé il figlio il
25 dicembre prelevandolo alle ore 11,30 del mattino e riportandolo alle 19.00 presso la residenza materna e il 31 dicembre prelevandolo alle ore 17.00 del pomeriggio e riaccompagnandolo dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00; l'anno successivo il padre terrà con sé il figlio il 24 dicembre pernottando con il padre il quale lo preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandolo dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 e il primo gennaio, (giorno di
Capodanno), prelevandolo alle ore 11,30 del mattino riaccompagnandolo alle ore 19.00 dalla madre e così, di seguito, ad anni alterni. Si precisa che per le vacanze natalizie 2025 i coniugi concordano che pagina 4 di 6 il minore starà con la madre i giorni del 25 dicembre e del 31 dicembre e con il padre il 24 dicembre e il 01 gennaio 2026 (giorno di capodanno) Il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre, la giornata dell'Epifania dalle ore 11.30 del mattino sino alle ore 19.00 di sera quando lo riaccompagnerà presso la dimora materna.
E. Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni ed indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: un anno il minore starà con il padre la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il
Lunedì in Albis, dalle ore 11.30 alle ore 19.00 quando verrà riaccompagnato dalla madre.
F. Quanto ai festeggiamenti per il compleanno e onomastico del figlio: Il compleanno del figlio sarà festeggiato tenendo conto dei suoi desideri sulla relativa modalità; Quanto Per_1 all'onomastico, i coniugi concordano che compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, il minore festeggiato starà con il padre dalle 16.00 fino alle 19.00 quando verrà riaccompagnato presso la residenza della madre.
G. Quanto ai festeggiamenti per il compleanno e onomastico dei genitori: il bambino, nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, starà col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre.
9. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
10.I coniugi rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per il figlio minore, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
11. L'autovettura Nissan Juke Tg. EP133AG intestata al IG. è assegnata alla moglie. Parte_2
Il IG. si obbliga ad effettuare il passaggio di proprietà della su descritta autovettura in favore Pt_2 della IG.ra , entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le Parte_1 spese per il relativo trasferimento di proprietà dell'autovettura sono interamente a carico del IG.
[...]
Sul punto si precisa, altresì che, il IG. , si obbliga a pagare per intero il premio di Pt_2 Pt_2 polizza per la RCA sull'autovettura Nissan Juke Tg. EP133AG a lui intestata ed in dotazione della moglie. Resta inteso che, successivamente al passaggio di proprietà in favore della moglie, il relativo premio è a carico di quest'ultima.
12.Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura pagina 5 di 6 obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative alla voltura delle utenze domestiche e al passaggio di proprietà dell'autovettura.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05.03.1975, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. Parte_2
1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (Atto n. 41, Parte II, Serie
A - Anno 2012);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 26.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6