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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci,ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19492/2023 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 all'esito di trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), nella persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante Dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2
Pieri giusta procura in atti
Attore
E
( c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. CP_1 P.IVA_2
Marco Marchese, giusta procura in atti
Convenuta
E
, (C.F ) , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Quarisa giusta CP_2 C.F._1 procura in atti
Convenuto
Nonché C.F. P.IVA in persona Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Fiorini per procura in atti
Terza chiamata
OGGETTO: appalto
Conclusioni per l'attore : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza
e/o eccezione:
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in proprio e/o in solido tra loro, per i vizi e i difetti dell'opera come denunciati e/o come riscontrati dal TU all'esito del procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo e per l'effetto disporre la riduzione del corrispettivo dell'appalto;
1 bis) accertare e dichiarare che l'opera non è stata consegnata/accettata e per l'effetto che l'eccezione di CP_ compensazione formulata da è inammissibile e/o infondata per mancanza di esigibilità e/o liquidità del credito dedotto e accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del , adempiente, a non adempiere, Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1460 c.c.;
2) accertare e dichiarare le responsabilità del convenuto sig. in relazione ai fatti dedotti nel CP_2 corpo del presente atto (atto di citazione ndr) anche per avere speso il titolo di Ingegnere e per avere omesso di consegnare al la documentazione dell'appalto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al Parte_1
medesimo a qualunque titolo, anche in ragione degli inadempimenti addebitabili, anche ex articolo 1460 c.c.;
3) accertare e dichiarare il diritto del ad essere tenuto indenne dei costi per l'eliminazione Parte_1 dei vizi tutti denunciati ed accertati;
4) condannare per l'effetto i convenuti, in proprio e/o in solido tra loro, al pagamento in favore del
delle somme per l'eliminazione dei vizi e dei difetti nonché delle mancanze accertate, Parte_1 Parte_3 allegate e riscontrate pari a complessivi Euro 28.000,00 oltre IVA e/o al diverso importo che risulterà anche di giustizia ex articolo 1226 c.c.;
5) condannare l'appaltatore al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori da liquidarsi nella misura massima come indicata nel corpo del presente atto, ovvero Euro 3.140,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta o da liquidarsi secondo giustizia, anche in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dello stato dell'autorimessa;
6) condannare i convenuti, in proprio e/o in solido tra loro, al risarcimento del danno e/o al pagamento delle spese di lite consistenti nelle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, come sopra indicate e documentate e pari complessivamente ad Euro 9.655,25 o all'importo maggiore o minore che risulterà dovuto e/o di giustizia;
7) condannare i convenuti al pagamento degli interessi maturati e maturandi sulle somme a qualunque titolo riconosciute;
8) con vittoria dei compensi dell'odierno procedimento.”
Conclusioni per la convenuta “ “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la decadenza CP_1 dell'attrice dalla denuncia dei vizi e per l'effetto rigettare le domande spiegate con l'atto introduttivo, con ogni conseguenza di legge;
- IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del Signor nella causazione dei danni patiti dal CP_2
, con ogni conseguenza di legge in ordine alla eventuale ripartizione del risarcimento;
- IN VIA Parte_1
ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre l'eventuale risarcimento del danno accordato all'attore per i motivi meglio esposti in premessa;
- IN VIA RICONVENZIONALE, compensare le somme dovute all'attore con quelle dovute alla in virtù del mancato pagamento delle fatture indicate nel paragrafo 4. Con CP_4 vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni per il convenuto :“ Piaccia all'ecc.to Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e deduzione reietta, voler:1) in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente atto nonché per tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata, rigettare le domande dell'attore nei confronti dello scrivente convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché ogni altra domanda formulata nei confronti del Sig. da parte di altre parti o terzi chiamati, con particolare CP_2 riguardo alla domanda avanzata dalla società di accertamento della responsabilità solidale o CP_1 esclusiva del Sig. nella causazione dei danni lamentati al OM attore;
CP_2
2) in subordine, condannare il Sig. a pagare quell'importo minore rispetto a quello ex adverso CP_2 richiesto che sarà accertato o ritenuto di giustizia;
3) in ulteriore subordine, qualora vi siano condanne in solido tra i convenuti, voler comunque determinare le percentuali di responsabilità interna tra i vari condebitori in solido con diritto di rivalsa nei confronti dei condebitori con una quota percentuale maggiore di responsabilità rispetto agli altri condebitori in solido;
4) in via riconvenzionale condannare il in persona Controparte_5 dell'Amministratore p.t., a pagare al Sig. una somma pari al 5% dell'importo a consuntivo delle CP_2 lavorazioni eseguite dalla così come sarà accertato in corso di causa, eventualmente compensando CP_1 reciproche partire di dare/avere.
Con vittoria di spese e competenze di legge.”
Conclusioni per la terza chiamata :“ “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare che il Sig. CP_2 ha rinunciato alla domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della Controparte_3
e che la predetta rinuncia è stata accettata dalla Compagnia e per l'effetto estromettere la
[...] dal presente giudizio con compensazione delle spese di lite”. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il OM , ha citato in giudizio la e Parte_1 CP_1 CP_2 rassegnando conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte.
A sostegno delle domande proposte ha dedotto :
-di aver deliberato in data 26.06.2019, le lavorazioni necessarie per il rifacimento dell'impianto fognario , specificandosi in detta delibera natura e qualità degli interventi da eseguirsi nel locale autorimessa nonché il corrispettivo di complessivi Euro 31.400,00 oltre IVA (cfr doc. n. 1); CP_
-che tali interventi venivano deliberati su indicazione della cui il OM si era rivolto CP_6 per risolvere le problematiche riscontrate nell'impianto;
- di avere quindi , in data 8.07.2019 , sottoscritto il contratto di appalto (doc. n. 2) il quale, nelle premesse, richiamava espressamente, a formare parte integrante del medesimo, la deliberazione dell'assemblea del
26.06.2019 (doc. n. 2, cfr nota 1) ed il mandato speciale contestualmente conferito dall'Assemblea all'amministratore del Parte_1
-che le parti, specificamente, richiamata nelle premesse la delibera sopra menzionata , convenivano che le opere eseguite avrebbero determinato lo scomputo dei relativi corrispettivi (art. 4), che il corrispettivo era pari a complessivi Euro 31.400,00 oltre IVA (art. 9), che i lavori avrebbero dovuto avere inizio il 9.09.2019 per essere ultimati entro il 30.11.2019 con previsione di una penale per ogni giorno di ritardo di complessivi Euro
150,00 entro il valore del 10% dell'appalto (art. 10), che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto in n. 24 rate costanti con cadenza mensile (art. 11), che l'inizio ed il termine delle lavorazioni avrebbero dovuto essere CP_ certificati (art. 12), che era tenuta a produrre un programma lavori diviso per gruppo di lavorazioni nonchè all'esecuzione dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali (art. 20) e che al termine dei lavori avrebbe dovuto eseguirsi il Collaudo (art. 21);
-che nel corso delle lavorazioni veniva rappresentata la necessità di eseguire lavori extra ed era quindi disposta la convocazione dell'Assemblea che il 29.10.2019 (doc. n. 3), ancorchè particolarmente contrariata nelle sue varie componenti, deliberava (o meglio ratificava) l'esecuzione degli stessi per un corrispettivo di
Euro 6.000,00 oltre IVA;
-che nella stessa occasione era stato difatti presentato in assemblea dall'Amministratore dell'epoca il sig.
, presentato come Ingegnere (cfr doc. n. 3), il quale aveva fortemente insistito sulla necessità delle CP_2 lavorazioni aggiuntive ed in ragione delle complessità rappresentate, i condomini venivano indotti a nominare un D.L. qualificato, ovvero un Ingegnere e procedevano quindi alla nomina del predetto sig. CP_2 riconoscendo al medesimo un compenso pari al 5% del valore complessivo dell'appalto (Euro 31.400 + Euro
6.000,00 oltre IVA);
-che il , il quale successivamente risultava non essere neppure iscritto all'albo degli ingegneri , non CP_2 adempiva alle sue obbligazioni , infatti non forniva certificati di inizio e fine lavori, certificati di collaudo, certificati di conformità, stati di avanzamento e contabilità dei lavori;
-che il rifiutava la consegna della documentazione dell'appalto precludendo con ciò al OM CP_2 committente di verificare se le lavorazioni fossero state regolarmente eseguite, ferme restando le mancanze visivamente riscontrate;
- che in data 24.09.2020, appena riscontrato l'ammaloramento della pavimentazione dell'autorimessa, il contestava all'Impresa la mancata ultimazione dei lavori, il ritardo nell'adempimento e Parte_1
l'imperfetta realizzazione del pavimento dell'autorimessa (sovrastante l'impianto fognario oggetto dell'appalto) e la presenza di schizzi sulle pareti del locale medesimo (doc. n. 4);
-che il giorno stesso formalizzava le contestazione di inadempimento nei confronti del Direttore dei Lavori al quale chiedeva la trasmissione della documentazione relativa all'appalto (doc. n. 5);
-che nello scambio di corrispondenza che ne seguiva il sig. rifiutava la trasmissione della CP_2 documentazione, subordinandola al pagamento di una somma di denaro in acconto pari ad Euro 2.000,00 (doc.
n. 6);
-che dopo avere reiterato la richiesta, il OM, in mancanza della documentazione dell'appalto, incaricava un consulente di parte (Arch. di riscontrare quali mancanze fossero di Persona_1 immediata percezione astenendosi però dallo svolgere, in assenza di contraddittorio, indagini di natura invasiva;
-che l'arch. riscontrava macroscopici inadempimenti nel locale autorimessa e attestava Per_1
l'impossibilità di eseguire ulteriori riscontri in assenza della documentazione relativa all'appalto;
-che il OM introduceva quindi ATP nei confronti della e del conclusosi CP_1 CP_2 con il riscontro dei vizi e il riconoscimento di un costo totale delle opere di ripristino di Euro 28.000,00 oltre
IVA;
-che in data 8.11.2022 il OM all'esito dell'ATP, esplicitando e ribadendo la già più volte espressa intenzione di valersi della garanzia, ha invitato le controparti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita , che ha avuto esito negativo.
Si è sono costituiti tempestivamente entrambi i convenuti .
ha eccepito la decadenza ex art. 1667 c.c. del condominio per non avere tempestivamente CP_1 denunciato i vizi , deducendo sul punto che le opere sono state ultimate – come acclarato dal TU in sede di
Atp – e che sebbene il collaudo di fine lavori non sia stato eseguito, tuttavia l'opera è stata ricevuta (o comunque il condominio è stato posto nelle condizioni di accettarla), senza esprimere alcuna riserva nel termine decadenziale. Nel merito ha contestato gli assunti dell'attore relativi al ritardo nell'adempimento e alla responsabilità per i vizi da addossarsi per intero al DL ed ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine per il caso di ritenuta fondatezza della domanda risarcitoria ha chiesto che il relativo importo sia compensato CP_ con quanto dovuto dall'attore alla per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e degli altri extra deliberati in assemblea, come da riepilogo indicato in comparsa do costituzione .
Il si è costituito deducendo di avere correttamente adempiuto al mandato ricevuto dal OM CP_2
, chiedendo in ogni caso di chiamare in causa la per essere da questa garantito . In via Controparte_3 riconvenzionale ha spiegato domanda di pagamento del compenso pattuito con il OM.
Con il decreto ex art.171 bis c.p.c. è stata differita la prima udienza ed autorizzata la chiamata in causa della . CP_3 Si è costituita in data 15.11.2023 la , la quale ha dato atto di avere ricevuto in data 14.9.2023 la CP_3 notificazione dell'atto di chiamata in causa da parte del e successivamente in data 25.10.2023 notifica CP_2
a mezzo pec di “atto di rinuncia alla domanda spiegata verso il terzo chiamato con Controparte_7 il quale il ha dichiarato di rinunciare alla domanda di manleva ed alle conclusioni svolte nei confronti CP_2 della Ha dichiarato quindi di accettare detta rinuncia. CP_3
All'udienza del 25.1.2024, non essendo state formulate istanze istruttorie con le memorie integrative , sono stati assegnati i termini ex art.189 c.p.c. e la causa è stata rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del
6.2.2025 .
2. Parziale estinzione del giudizio
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale instauratosi,
a seguito della notificazione della citazione, tra e la terza chiamata , con compensazione Parte_4 CP_3 delle spese di lite , come espressamente indicato dalla costituitasi al solo fine di “dichiarare per il CP_3 tramite dello scrivente difensore, di accettare la rinuncia alla domanda di manleva svolta dal convenuto/chiamante in causa , con compensazione delle spese di lite”. CP_2
3. I vizi denunciati e le risultanze dell'atp
Passando all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attore con riferimento al contratto d'appalto in oggetto , va premesso che il ha dedotto essenzialmente vizi attinenti al rifacimento Parte_1 dell'autorimessa :
- la pavimentazione ed i relativi rivestimenti presentano già crepe e segni di rilascio di spolvero cementizio nonché crepe e distacchi nei punti di giunzione;
- sono stati riscontrati schizzi di cemento sui muri che richiederanno un intervento per l'eliminazione degli stessi e per il ripristino della tinteggiatura;
- la pavimentazione nel locale autorimessa non è stata realizzata secondo quanto convenuto e secondo le regola dell'arte ( vedi atto di citazione e TU resa in sede di atp).
E' stata data prova della esistenza dei vizi mediante l'accertamento preventivo , avendo, l'ing. Parte_5
( la relativa relazione di TU è stata depositata sub doc 8 parte attrice e sub doc. 3 convenuta ) , CP_2 accertato mediante sondaggi effettuati che la stratigrafica della pavimentazione è la seguente: strato di cemento con spessore medio di 10 cm, rete elettrosaldata ɸ 5 maglia 20 x 20 cm interposta all'altezza di 2 cm dal terreno di posa e spolvero con elicottero di materiale indurente superficiale. Inoltre, si è potuto constatare che la rete elettrosaldata è stata posata in modo non uniforme con sovrapposizione delle maglie non realizzata secondo la regola dell'arte (nel sondaggio n.2 non se ne ravvisa la presenza, mentre nei sondaggi n.3 è evidente la mancanza di sovrapposizione), che la pavimentazione poggia direttamente sul terreno senza massicciata e strato di separazione e che in alcune zone sono presenti delle cavillature nello strato di usura. Il TU ha affermato che la pavimentazione se pur utilizzabile dai condomini per il parcheggio delle autovetture, presenta una realizzazione non in linea con quello che è la regola dell'arte. Le cause dei vizi riscontrati sono dovuti sia ad una non corretta progettazione dell'opera (vedi mancanza della massicciata e dello strato di separazione), che ad una sua realizzazione non secondo la regola dell'arte (vedi posa in opera della rete elettrosaldata e presenza di cavillature nello strato di usura) e, pertanto, si può affermare un concorso causale tra la Direzione
Lavori e la ditta esecutrice equamente ripartito.( in tal senso le conclusioni del TU nominato nel procedimento di atp ). CP_ 4. L'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta
Assume la convenuta che l'opera è stata ricevuta (o comunque il è stato posto nelle condizioni Parte_1 di accettarla), senza esprimere alcuna riserva nel termine decadenziale di cui all'art.1667 c.c. e che stante la natura dei vizi lamentati – visibili ictu oculi trattandosi di pavimento del locale autorimessa e di schizzi sulla parete – è assai improbabile che il se ne sia avveduto solo nel mese di settembre 2020 allorquando Parte_1 inviava denuncia per mezzo del proprio legale .
L'eccezione è infondata .
Deve escludersi la fondatezza del richiamo operato ( in via alternativa rispetto all'art.1667 c.c.) dal attore alla previsione dell'art.1669 c.c. , non venendo in rilievo nella specie gravi difetti strutturali Parte_1 attinenti all'impianto fognario quanto piuttosto meri vizi nel rifacimento del pavimento di copertura dell'autorimessa, inidonei ad incidere sulla utilizzazione dell'impianto, tant'è che il TU ha attestato la efficienza dello stesso.
Il regime applicabile, quanto alla decadenza dall'azione, è dunque quello recato dall'art.1667 c.c avendo peraltro il ctu acclarato che “le opere si ritengono totalmente eseguite al di là dei vizi descritti nei punti che precedono con i relativi costi di ripristino”. Di qui la non applicabilità altresì della disciplina generale in tema di inadempimento (vedi Cass. 9198/2018 fra le tante secondo cui in tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla ).
Ebbene in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. n.19146 del 9.8.2013).
Giova, inoltre, ricordare la distinzione tra “atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la accettazione esige, al contrario, che il committente esprima - anche per facta concludentia - il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.” (Cass. n. 7260 del 12.5.2003; Cass. n. 11349 del
17.6.2004; Cass. n. 15711 del 21.6.2013).
Nel caso di specie, al fine della corretta ripartizione gli oneri probatori gravanti sulle parti è necessario verificare se vi sia stata o meno accettazione dell'opera da parte del . Parte_1
Sul punto si osserva che il previsto collaudo ( vedi art.22 contratto di appalto -doc.2 attore ) non vi è stato, non è stato prodotta la relativa documentazione neppure in sede di atp.
Non vi sono inoltre elementi dai quali desumere una accettazione tacita dell'opera , e del resto anche la giurisprudenza di legittimità, afferma “i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.” (Cass. Ord. n. 13224 del 16.5.2019).
Ma la di là di tale rilievo è da ritenere che nella specie i vizi denunciati non possano considerarsi conosciuti o facilmente conoscibili , posto che sono stati necessari carotaggi in sede di atp al fine di individuare la mancata esecuzione a regola d'arte della pavimentazione : al fine di affermare la conoscenza dei vizi occorre che il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della entità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Ne consegue che alla luce della missiva del 24.9.2020 indirizzata alla appaltatrice a firma del legale del
OM ( doc. 4 attore ) e della successiva instaurazione dell'atp non può ritenersi maturata alcuna decadenza.
5. La dedotta responsabilità dell'appaltatrice e del Direttore dei lavori
Dell'esecuzione dell'opera non a regola d'arte risponde senz'altro la ex artt. 1667-1668 c.c. . CP_1
L'accertamento condotto dall'ingegner ha riscontrato che le cause dei vizi acclarati sono dovuti Parte_5 sia ad una non corretta progettazione dell'opera (vedi mancanza della massicciata e dello strato di separazione), che ad una sua realizzazione non secondo la regola dell'arte (vedi posa in opera della rete elettrosaldata e presenza di cavillature nello strato di usura) e, pertanto, si può affermare un concorso causale tra la Direzione Lavori e la ditta esecutrice equamente ripartito.( in tal senso le conclusioni del TU nominato nel procedimento di atp ). CP_ Assume la convenuta che la D.L. era a conoscenza della stratigrafia della pavimentazione, che l'impresa ha eseguito l'opera come indicato dalla D.L. e sotto la sua sorveglianza , essendo l'impresa appaltatrice un mero nudus minister, mero esecutore di ordini impartiti dalla Direzione Lavori , e quest'ultimo ha svolto rilievi solo in merito all'aspetto superficiale di finitura. Inoltre, rileva l'importanza della progettazione preventiva dell'opera e che gli asseriti vizi sono il risultato di un'opera eseguita senza una progettazione che doveva essere fornita dalla Committenza o dal . CP_2
Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, pur dove la progettazione sia effettuata dal committente e senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito (Cass. 26/02/2020, n. 5144). E nella specie in ogni caso la come allegato dal CP_1
ed emergente pure dal verbale di assemblea in data 26.9.2019 aveva dato delle indicazioni Parte_1 tecniche sui lavori da realizzare ( vedi doc.1 attore ), circostanze neppure contestate in alcun modo dalla convenuta . Resta infine condivisibile quanto affermato dal TU , ossia che “sebbene dagli atti non risulti una progettazione preventiva dell'opera, la lavorazione eseguita non è comunque conforme alla regola dell'arte e questa è una responsabilità anche dell'impresa”.
Quanto alla responsabilità del direttore dei lavori , la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che questi esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche
l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. (Cass. Sez. 2, 13/11/2024 ).
Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente. (Cass. Sez. 2, 18/10/2024,
n. 27045).
Orbene nella specie, deve in primo luogo escludersi , sulla base degli atti e delle stesse allegazioni di parte attrice, che il abbia svolto attività progettuale . CP_2
Inoltre quanto agli altri doveri incombenti sul direttore dei lavori , sia pure non incaricato di attività di progettazione , il ha dato prova di avere ripetutamente sollecitato l'impresa alla effettuazione di lavori CP_2 di finitura della autorimessa e ripulitura della pareti ed altresì contestato la non esecuzione a regola d'arte del massetto cementizio . Vi sono in atti formali comunicazioni inviate a mezzo pec alla impresa ed all'amministratore del condominio in data 17/12/2019 (cfr. all. 6), 9/03/2020(cfr. all. 7), 19/04/2020 (cfr. all. CP_ 8), con la quali il Direttore Lavori sollecita la ripulitura del garage ( doc. 6) , e contesta alla l'esecuzione non a regola d'arte del “massetto cementizio” sollecitandola più volte a porvi rimedio ( doc. 7 e 8 ) . Infine con ulteriore comunicazione pec del successivo 20/06/2020 inviata all'Amministratore del OM di
[...]
, ( doc. 12 )il proponeva di trattenere dal saldo dei lavori le somme imputabili Parte_1 CP_2 alla pavimentazione e pulizia pareti per € 3.440,00+iva, dando atto che l'impresa aveva percepito le seguenti somme: -Lavori contrattuali su importo€ 31.400,00+iva acconti per un totale di 12.792,56+iva; -Lavori Extra importo€ 6.000,00+iva Per_2
Non si tratta quindi solo di contestazioni relative al difetto della finitura superficiale del calcestruzzo , ma contestazioni inerenti la realizzazione del rifacimento della pavimentazione non a regola d'arte secondo quella che era la previsione contrattuale ( vedi descrizione dei lavori allegata al contratto, ove risulta “ rifacimento del massetto e della pavimentazione in cemento dell'intera autorimessa”). Ebbene se si considera che della fase progettuale il professionista non era stato incaricato, non gli si può contestare la mancata adozione di tecniche di realizzazione diverse e più confacenti alla situazione dei luoghi ( mancanza della massicciata e dello strato di separazione- così il TU dell'atp ingegner ) , che avrebbero dovuto essere proposte Parte_5 dalla impresa per quanto dianzi detto.
Ne deriva che non vi è prova di una responsabilità del DL , risultando peraltro la contestata mancata consegna della documentazione inerente l'appalto non in rapporto di casualità con il lamentato danno ( costi inerenti la eliminazione dei vizi).
Va quindi affermata la responsabilità della sola convenuta appaltatrice. CP_1
6. Le pretese economiche dell'attore
Parte attrice ha chiesto in conseguenza dell'accertata esistenza dei vizi e difetti dell'opera :
-la riduzione del corrispettivo dell'appalto; CP_
- il rigetto dell'eccezione di compensazione formulata da per difetto di esigibilità e/o liquidità del credito e comunque ex art.1460 c.p.c. ;
-condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti pari a complessivi Euro 28.000,00 oltre IVA;
- condannare l'appaltatore al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori da liquidarsi nella misura massima come indicata nel corpo del presente atto, ovvero Euro 3.140,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta o da liquidarsi secondo giustizia, anche in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dello stato dell'autorimessa;
- condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno e/o al pagamento delle spese di lite consistenti nelle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari complessivamente ad Euro
9.655,25.
Giova precisare che il contratto deve ritenersi eseguito sebbene in modo inesatto dall'appaltatore essendo stati ultimati i lavori;
il compenso pattuito a corpo è stato solo parzialmente corrisposto dal del Parte_1 contratto non è stata chiesta la risoluzione non ricorrendo del resto i presupposti di cui all'art.1668 co.2 c.c. )
.
Ebbene la richiesta di riduzione del corrispettivo e di corresponsione delle somme per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera devono ritenersi alternative e non compatibili, trattandosi di rimedi finalizzati entrambi a ripristinare il sinallagma , nè potendo l'inadempimento , rectius nella specie l'inesatto adempimento , condurre ad un arricchimento del contraente non inadempiente ( si veda testualmente l'art. 1668 c.c.) .
Tenuto conto del fatto che il valore delle opere appaltate originariamente pattuito tra le parti era pari ad euro 31.400 + euro 6.000 ( 37.400 + iva ), che prevedeva quale punto principale non la pavimentazione dell'autorimessa, bensì il rifacimento dell'impianto fognario ( il quale risulta efficiente) , e atteso che il TU ha valutato il costo dei lavori di rifacimento della pavimentazione dell'autorimessa e ripulitura della pareti in euro 28.000,00+iva , deve rilevarsi che il danno patito dal , è pari alla differenza tra quanto ancora Parte_1 dovuto alla impresa e i costi da sostenersi per il rifacimento a regola d'arte delle opere . CP_ Da quanto allegato dalla convenuta e non contestato dal condominio vi è stato un pagamento parziale pari ad euro 20.409,63 rispetto al dovuto di euro 41.140,00 ( importo totale comprensivo di iva ) , detraendo quindi dalla quantificazione del costo delle opere di rifacimento ( 28.00,00 + iva pari ad euro 30.800,00) quanto ancora dovuto ossia euro 20.730,38 (importo comprensivo di iva ), si avrà l'importo di euro 10.069,62 somma che individua i maggiori oneri che il OM dovrà sostenere, rispetto quelli contrattualmente assunti con la al fine del rifacimento delle opere . Opinando diversamente e, quindi, non scomputando dalla CP_1 somma quantificata dal TU ( chiede invece lo scomputo la convenuta che propone eccezione riconvenzionale di compensazione ), graverebbe sulla parte inadempiente un onere per la eliminazione dei vizi , pari quasi al doppio rispetto a quello determinato dal TU . Co Va esclusa la applicabilità della penale in difetto di prova dei relativi presupposti , essendo risultato dall' il completamento delle opere.
Venendo infine alla richiesta relativa al rimborso delle spese legali e per ctp relative all'atp avanzata dalla parte attrice , giova ricordare che «le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.» (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017). La parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015; Cass. 21085/2023).
Nel caso di specie viste le fatture in atti, relative sia al TU nominato in sedi di atp che al legale e al ctp nominati dal OM ( vedi doc. 11 attore ), ritenute le spese congrue ed in rapporto di utilità rispetto alla procedura proposta , riconosce il diritto al rimborso nella misura richiesta pari ad euro 9.655,25.
Complessivamente, quindi, la convenuta va condannata al pagamento in favore del CP_1 attore dell'importo di euro 19.724,87 oltre interessi al tasso maggiorato di cui Parte_1 all'art.1284 co,4 c.c. dalla domanda al saldo.
7. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del OM al pagamento di una CP_2 somma pari al 5% dell'importo a consuntivo delle lavorazioni eseguite dalla così come sarà CP_1
accertato in corso di causa, eventualmente compensando reciproche partire di dare/avere.
Giova rilevare che il ha contestato al DL altresì la mancata consegna della Parte_1 documentazione relativa all' appalto , documentazione che avrebbe dovuto comprendere anche una verbale di collaudo /constatazione delle opere , come risulta dalla stessa nota del 6.6.2020 inviata dal
DL alla impresa ed al ( vedi doc.10 attore - nota denominata fine lavori e collaudo , ove Parte_1 il precisava che il carteggio sarebbe stato spedito all'amministrazione appaltante con ciò CP_2
dovendosi intendere conclusa la propria prestazione) . Ebbene sotto tale aspetto la condotta del DL si apprezza come gravemente inadempiente , condotta che ha reso anche può gravoso l'accertamento da parte del TU nominato in sede preventiva , e quindi idonea a giustificare la mancata corresponsione del compenso ex art.1460 c.c. , come eccepito dall'attore.
Le spese di lite del OM seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si CP_1 liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato in base al decisum ).Si compensano le spese per reciproca soccombenza tra attore e convenuto . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra e CP_2 la terza chiamata e compensa le spese;
CP_3
2) accoglie in parte la domanda proposta dal nei Parte_1 confronti di e condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro CP_1
19.724,87 oltre interessi al tasso maggiorato di cui all'art.1284 co,4 c.c. dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 518,00 per spese ed in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
3) rigetta la domanda proposta dal OM attore nei confronti di;
CP_2
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_2
5)compensa le spese quanto al rapporto processuale instauratosi tra il e le altre parti processuali . CP_2
Roma , 14.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci,ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19492/2023 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 all'esito di trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), nella persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante Dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2
Pieri giusta procura in atti
Attore
E
( c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. CP_1 P.IVA_2
Marco Marchese, giusta procura in atti
Convenuta
E
, (C.F ) , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Quarisa giusta CP_2 C.F._1 procura in atti
Convenuto
Nonché C.F. P.IVA in persona Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Fiorini per procura in atti
Terza chiamata
OGGETTO: appalto
Conclusioni per l'attore : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza
e/o eccezione:
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in proprio e/o in solido tra loro, per i vizi e i difetti dell'opera come denunciati e/o come riscontrati dal TU all'esito del procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo e per l'effetto disporre la riduzione del corrispettivo dell'appalto;
1 bis) accertare e dichiarare che l'opera non è stata consegnata/accettata e per l'effetto che l'eccezione di CP_ compensazione formulata da è inammissibile e/o infondata per mancanza di esigibilità e/o liquidità del credito dedotto e accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del , adempiente, a non adempiere, Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1460 c.c.;
2) accertare e dichiarare le responsabilità del convenuto sig. in relazione ai fatti dedotti nel CP_2 corpo del presente atto (atto di citazione ndr) anche per avere speso il titolo di Ingegnere e per avere omesso di consegnare al la documentazione dell'appalto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al Parte_1
medesimo a qualunque titolo, anche in ragione degli inadempimenti addebitabili, anche ex articolo 1460 c.c.;
3) accertare e dichiarare il diritto del ad essere tenuto indenne dei costi per l'eliminazione Parte_1 dei vizi tutti denunciati ed accertati;
4) condannare per l'effetto i convenuti, in proprio e/o in solido tra loro, al pagamento in favore del
delle somme per l'eliminazione dei vizi e dei difetti nonché delle mancanze accertate, Parte_1 Parte_3 allegate e riscontrate pari a complessivi Euro 28.000,00 oltre IVA e/o al diverso importo che risulterà anche di giustizia ex articolo 1226 c.c.;
5) condannare l'appaltatore al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori da liquidarsi nella misura massima come indicata nel corpo del presente atto, ovvero Euro 3.140,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta o da liquidarsi secondo giustizia, anche in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dello stato dell'autorimessa;
6) condannare i convenuti, in proprio e/o in solido tra loro, al risarcimento del danno e/o al pagamento delle spese di lite consistenti nelle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, come sopra indicate e documentate e pari complessivamente ad Euro 9.655,25 o all'importo maggiore o minore che risulterà dovuto e/o di giustizia;
7) condannare i convenuti al pagamento degli interessi maturati e maturandi sulle somme a qualunque titolo riconosciute;
8) con vittoria dei compensi dell'odierno procedimento.”
Conclusioni per la convenuta “ “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la decadenza CP_1 dell'attrice dalla denuncia dei vizi e per l'effetto rigettare le domande spiegate con l'atto introduttivo, con ogni conseguenza di legge;
- IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del Signor nella causazione dei danni patiti dal CP_2
, con ogni conseguenza di legge in ordine alla eventuale ripartizione del risarcimento;
- IN VIA Parte_1
ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre l'eventuale risarcimento del danno accordato all'attore per i motivi meglio esposti in premessa;
- IN VIA RICONVENZIONALE, compensare le somme dovute all'attore con quelle dovute alla in virtù del mancato pagamento delle fatture indicate nel paragrafo 4. Con CP_4 vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni per il convenuto :“ Piaccia all'ecc.to Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e deduzione reietta, voler:1) in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente atto nonché per tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata, rigettare le domande dell'attore nei confronti dello scrivente convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché ogni altra domanda formulata nei confronti del Sig. da parte di altre parti o terzi chiamati, con particolare CP_2 riguardo alla domanda avanzata dalla società di accertamento della responsabilità solidale o CP_1 esclusiva del Sig. nella causazione dei danni lamentati al OM attore;
CP_2
2) in subordine, condannare il Sig. a pagare quell'importo minore rispetto a quello ex adverso CP_2 richiesto che sarà accertato o ritenuto di giustizia;
3) in ulteriore subordine, qualora vi siano condanne in solido tra i convenuti, voler comunque determinare le percentuali di responsabilità interna tra i vari condebitori in solido con diritto di rivalsa nei confronti dei condebitori con una quota percentuale maggiore di responsabilità rispetto agli altri condebitori in solido;
4) in via riconvenzionale condannare il in persona Controparte_5 dell'Amministratore p.t., a pagare al Sig. una somma pari al 5% dell'importo a consuntivo delle CP_2 lavorazioni eseguite dalla così come sarà accertato in corso di causa, eventualmente compensando CP_1 reciproche partire di dare/avere.
Con vittoria di spese e competenze di legge.”
Conclusioni per la terza chiamata :“ “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare che il Sig. CP_2 ha rinunciato alla domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della Controparte_3
e che la predetta rinuncia è stata accettata dalla Compagnia e per l'effetto estromettere la
[...] dal presente giudizio con compensazione delle spese di lite”. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il OM , ha citato in giudizio la e Parte_1 CP_1 CP_2 rassegnando conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte.
A sostegno delle domande proposte ha dedotto :
-di aver deliberato in data 26.06.2019, le lavorazioni necessarie per il rifacimento dell'impianto fognario , specificandosi in detta delibera natura e qualità degli interventi da eseguirsi nel locale autorimessa nonché il corrispettivo di complessivi Euro 31.400,00 oltre IVA (cfr doc. n. 1); CP_
-che tali interventi venivano deliberati su indicazione della cui il OM si era rivolto CP_6 per risolvere le problematiche riscontrate nell'impianto;
- di avere quindi , in data 8.07.2019 , sottoscritto il contratto di appalto (doc. n. 2) il quale, nelle premesse, richiamava espressamente, a formare parte integrante del medesimo, la deliberazione dell'assemblea del
26.06.2019 (doc. n. 2, cfr nota 1) ed il mandato speciale contestualmente conferito dall'Assemblea all'amministratore del Parte_1
-che le parti, specificamente, richiamata nelle premesse la delibera sopra menzionata , convenivano che le opere eseguite avrebbero determinato lo scomputo dei relativi corrispettivi (art. 4), che il corrispettivo era pari a complessivi Euro 31.400,00 oltre IVA (art. 9), che i lavori avrebbero dovuto avere inizio il 9.09.2019 per essere ultimati entro il 30.11.2019 con previsione di una penale per ogni giorno di ritardo di complessivi Euro
150,00 entro il valore del 10% dell'appalto (art. 10), che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto in n. 24 rate costanti con cadenza mensile (art. 11), che l'inizio ed il termine delle lavorazioni avrebbero dovuto essere CP_ certificati (art. 12), che era tenuta a produrre un programma lavori diviso per gruppo di lavorazioni nonchè all'esecuzione dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali (art. 20) e che al termine dei lavori avrebbe dovuto eseguirsi il Collaudo (art. 21);
-che nel corso delle lavorazioni veniva rappresentata la necessità di eseguire lavori extra ed era quindi disposta la convocazione dell'Assemblea che il 29.10.2019 (doc. n. 3), ancorchè particolarmente contrariata nelle sue varie componenti, deliberava (o meglio ratificava) l'esecuzione degli stessi per un corrispettivo di
Euro 6.000,00 oltre IVA;
-che nella stessa occasione era stato difatti presentato in assemblea dall'Amministratore dell'epoca il sig.
, presentato come Ingegnere (cfr doc. n. 3), il quale aveva fortemente insistito sulla necessità delle CP_2 lavorazioni aggiuntive ed in ragione delle complessità rappresentate, i condomini venivano indotti a nominare un D.L. qualificato, ovvero un Ingegnere e procedevano quindi alla nomina del predetto sig. CP_2 riconoscendo al medesimo un compenso pari al 5% del valore complessivo dell'appalto (Euro 31.400 + Euro
6.000,00 oltre IVA);
-che il , il quale successivamente risultava non essere neppure iscritto all'albo degli ingegneri , non CP_2 adempiva alle sue obbligazioni , infatti non forniva certificati di inizio e fine lavori, certificati di collaudo, certificati di conformità, stati di avanzamento e contabilità dei lavori;
-che il rifiutava la consegna della documentazione dell'appalto precludendo con ciò al OM CP_2 committente di verificare se le lavorazioni fossero state regolarmente eseguite, ferme restando le mancanze visivamente riscontrate;
- che in data 24.09.2020, appena riscontrato l'ammaloramento della pavimentazione dell'autorimessa, il contestava all'Impresa la mancata ultimazione dei lavori, il ritardo nell'adempimento e Parte_1
l'imperfetta realizzazione del pavimento dell'autorimessa (sovrastante l'impianto fognario oggetto dell'appalto) e la presenza di schizzi sulle pareti del locale medesimo (doc. n. 4);
-che il giorno stesso formalizzava le contestazione di inadempimento nei confronti del Direttore dei Lavori al quale chiedeva la trasmissione della documentazione relativa all'appalto (doc. n. 5);
-che nello scambio di corrispondenza che ne seguiva il sig. rifiutava la trasmissione della CP_2 documentazione, subordinandola al pagamento di una somma di denaro in acconto pari ad Euro 2.000,00 (doc.
n. 6);
-che dopo avere reiterato la richiesta, il OM, in mancanza della documentazione dell'appalto, incaricava un consulente di parte (Arch. di riscontrare quali mancanze fossero di Persona_1 immediata percezione astenendosi però dallo svolgere, in assenza di contraddittorio, indagini di natura invasiva;
-che l'arch. riscontrava macroscopici inadempimenti nel locale autorimessa e attestava Per_1
l'impossibilità di eseguire ulteriori riscontri in assenza della documentazione relativa all'appalto;
-che il OM introduceva quindi ATP nei confronti della e del conclusosi CP_1 CP_2 con il riscontro dei vizi e il riconoscimento di un costo totale delle opere di ripristino di Euro 28.000,00 oltre
IVA;
-che in data 8.11.2022 il OM all'esito dell'ATP, esplicitando e ribadendo la già più volte espressa intenzione di valersi della garanzia, ha invitato le controparti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita , che ha avuto esito negativo.
Si è sono costituiti tempestivamente entrambi i convenuti .
ha eccepito la decadenza ex art. 1667 c.c. del condominio per non avere tempestivamente CP_1 denunciato i vizi , deducendo sul punto che le opere sono state ultimate – come acclarato dal TU in sede di
Atp – e che sebbene il collaudo di fine lavori non sia stato eseguito, tuttavia l'opera è stata ricevuta (o comunque il condominio è stato posto nelle condizioni di accettarla), senza esprimere alcuna riserva nel termine decadenziale. Nel merito ha contestato gli assunti dell'attore relativi al ritardo nell'adempimento e alla responsabilità per i vizi da addossarsi per intero al DL ed ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine per il caso di ritenuta fondatezza della domanda risarcitoria ha chiesto che il relativo importo sia compensato CP_ con quanto dovuto dall'attore alla per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e degli altri extra deliberati in assemblea, come da riepilogo indicato in comparsa do costituzione .
Il si è costituito deducendo di avere correttamente adempiuto al mandato ricevuto dal OM CP_2
, chiedendo in ogni caso di chiamare in causa la per essere da questa garantito . In via Controparte_3 riconvenzionale ha spiegato domanda di pagamento del compenso pattuito con il OM.
Con il decreto ex art.171 bis c.p.c. è stata differita la prima udienza ed autorizzata la chiamata in causa della . CP_3 Si è costituita in data 15.11.2023 la , la quale ha dato atto di avere ricevuto in data 14.9.2023 la CP_3 notificazione dell'atto di chiamata in causa da parte del e successivamente in data 25.10.2023 notifica CP_2
a mezzo pec di “atto di rinuncia alla domanda spiegata verso il terzo chiamato con Controparte_7 il quale il ha dichiarato di rinunciare alla domanda di manleva ed alle conclusioni svolte nei confronti CP_2 della Ha dichiarato quindi di accettare detta rinuncia. CP_3
All'udienza del 25.1.2024, non essendo state formulate istanze istruttorie con le memorie integrative , sono stati assegnati i termini ex art.189 c.p.c. e la causa è stata rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del
6.2.2025 .
2. Parziale estinzione del giudizio
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale instauratosi,
a seguito della notificazione della citazione, tra e la terza chiamata , con compensazione Parte_4 CP_3 delle spese di lite , come espressamente indicato dalla costituitasi al solo fine di “dichiarare per il CP_3 tramite dello scrivente difensore, di accettare la rinuncia alla domanda di manleva svolta dal convenuto/chiamante in causa , con compensazione delle spese di lite”. CP_2
3. I vizi denunciati e le risultanze dell'atp
Passando all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attore con riferimento al contratto d'appalto in oggetto , va premesso che il ha dedotto essenzialmente vizi attinenti al rifacimento Parte_1 dell'autorimessa :
- la pavimentazione ed i relativi rivestimenti presentano già crepe e segni di rilascio di spolvero cementizio nonché crepe e distacchi nei punti di giunzione;
- sono stati riscontrati schizzi di cemento sui muri che richiederanno un intervento per l'eliminazione degli stessi e per il ripristino della tinteggiatura;
- la pavimentazione nel locale autorimessa non è stata realizzata secondo quanto convenuto e secondo le regola dell'arte ( vedi atto di citazione e TU resa in sede di atp).
E' stata data prova della esistenza dei vizi mediante l'accertamento preventivo , avendo, l'ing. Parte_5
( la relativa relazione di TU è stata depositata sub doc 8 parte attrice e sub doc. 3 convenuta ) , CP_2 accertato mediante sondaggi effettuati che la stratigrafica della pavimentazione è la seguente: strato di cemento con spessore medio di 10 cm, rete elettrosaldata ɸ 5 maglia 20 x 20 cm interposta all'altezza di 2 cm dal terreno di posa e spolvero con elicottero di materiale indurente superficiale. Inoltre, si è potuto constatare che la rete elettrosaldata è stata posata in modo non uniforme con sovrapposizione delle maglie non realizzata secondo la regola dell'arte (nel sondaggio n.2 non se ne ravvisa la presenza, mentre nei sondaggi n.3 è evidente la mancanza di sovrapposizione), che la pavimentazione poggia direttamente sul terreno senza massicciata e strato di separazione e che in alcune zone sono presenti delle cavillature nello strato di usura. Il TU ha affermato che la pavimentazione se pur utilizzabile dai condomini per il parcheggio delle autovetture, presenta una realizzazione non in linea con quello che è la regola dell'arte. Le cause dei vizi riscontrati sono dovuti sia ad una non corretta progettazione dell'opera (vedi mancanza della massicciata e dello strato di separazione), che ad una sua realizzazione non secondo la regola dell'arte (vedi posa in opera della rete elettrosaldata e presenza di cavillature nello strato di usura) e, pertanto, si può affermare un concorso causale tra la Direzione
Lavori e la ditta esecutrice equamente ripartito.( in tal senso le conclusioni del TU nominato nel procedimento di atp ). CP_ 4. L'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta
Assume la convenuta che l'opera è stata ricevuta (o comunque il è stato posto nelle condizioni Parte_1 di accettarla), senza esprimere alcuna riserva nel termine decadenziale di cui all'art.1667 c.c. e che stante la natura dei vizi lamentati – visibili ictu oculi trattandosi di pavimento del locale autorimessa e di schizzi sulla parete – è assai improbabile che il se ne sia avveduto solo nel mese di settembre 2020 allorquando Parte_1 inviava denuncia per mezzo del proprio legale .
L'eccezione è infondata .
Deve escludersi la fondatezza del richiamo operato ( in via alternativa rispetto all'art.1667 c.c.) dal attore alla previsione dell'art.1669 c.c. , non venendo in rilievo nella specie gravi difetti strutturali Parte_1 attinenti all'impianto fognario quanto piuttosto meri vizi nel rifacimento del pavimento di copertura dell'autorimessa, inidonei ad incidere sulla utilizzazione dell'impianto, tant'è che il TU ha attestato la efficienza dello stesso.
Il regime applicabile, quanto alla decadenza dall'azione, è dunque quello recato dall'art.1667 c.c avendo peraltro il ctu acclarato che “le opere si ritengono totalmente eseguite al di là dei vizi descritti nei punti che precedono con i relativi costi di ripristino”. Di qui la non applicabilità altresì della disciplina generale in tema di inadempimento (vedi Cass. 9198/2018 fra le tante secondo cui in tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla ).
Ebbene in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. n.19146 del 9.8.2013).
Giova, inoltre, ricordare la distinzione tra “atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la accettazione esige, al contrario, che il committente esprima - anche per facta concludentia - il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.” (Cass. n. 7260 del 12.5.2003; Cass. n. 11349 del
17.6.2004; Cass. n. 15711 del 21.6.2013).
Nel caso di specie, al fine della corretta ripartizione gli oneri probatori gravanti sulle parti è necessario verificare se vi sia stata o meno accettazione dell'opera da parte del . Parte_1
Sul punto si osserva che il previsto collaudo ( vedi art.22 contratto di appalto -doc.2 attore ) non vi è stato, non è stato prodotta la relativa documentazione neppure in sede di atp.
Non vi sono inoltre elementi dai quali desumere una accettazione tacita dell'opera , e del resto anche la giurisprudenza di legittimità, afferma “i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.” (Cass. Ord. n. 13224 del 16.5.2019).
Ma la di là di tale rilievo è da ritenere che nella specie i vizi denunciati non possano considerarsi conosciuti o facilmente conoscibili , posto che sono stati necessari carotaggi in sede di atp al fine di individuare la mancata esecuzione a regola d'arte della pavimentazione : al fine di affermare la conoscenza dei vizi occorre che il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della entità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Ne consegue che alla luce della missiva del 24.9.2020 indirizzata alla appaltatrice a firma del legale del
OM ( doc. 4 attore ) e della successiva instaurazione dell'atp non può ritenersi maturata alcuna decadenza.
5. La dedotta responsabilità dell'appaltatrice e del Direttore dei lavori
Dell'esecuzione dell'opera non a regola d'arte risponde senz'altro la ex artt. 1667-1668 c.c. . CP_1
L'accertamento condotto dall'ingegner ha riscontrato che le cause dei vizi acclarati sono dovuti Parte_5 sia ad una non corretta progettazione dell'opera (vedi mancanza della massicciata e dello strato di separazione), che ad una sua realizzazione non secondo la regola dell'arte (vedi posa in opera della rete elettrosaldata e presenza di cavillature nello strato di usura) e, pertanto, si può affermare un concorso causale tra la Direzione Lavori e la ditta esecutrice equamente ripartito.( in tal senso le conclusioni del TU nominato nel procedimento di atp ). CP_ Assume la convenuta che la D.L. era a conoscenza della stratigrafia della pavimentazione, che l'impresa ha eseguito l'opera come indicato dalla D.L. e sotto la sua sorveglianza , essendo l'impresa appaltatrice un mero nudus minister, mero esecutore di ordini impartiti dalla Direzione Lavori , e quest'ultimo ha svolto rilievi solo in merito all'aspetto superficiale di finitura. Inoltre, rileva l'importanza della progettazione preventiva dell'opera e che gli asseriti vizi sono il risultato di un'opera eseguita senza una progettazione che doveva essere fornita dalla Committenza o dal . CP_2
Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, pur dove la progettazione sia effettuata dal committente e senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito (Cass. 26/02/2020, n. 5144). E nella specie in ogni caso la come allegato dal CP_1
ed emergente pure dal verbale di assemblea in data 26.9.2019 aveva dato delle indicazioni Parte_1 tecniche sui lavori da realizzare ( vedi doc.1 attore ), circostanze neppure contestate in alcun modo dalla convenuta . Resta infine condivisibile quanto affermato dal TU , ossia che “sebbene dagli atti non risulti una progettazione preventiva dell'opera, la lavorazione eseguita non è comunque conforme alla regola dell'arte e questa è una responsabilità anche dell'impresa”.
Quanto alla responsabilità del direttore dei lavori , la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che questi esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche
l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. (Cass. Sez. 2, 13/11/2024 ).
Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente. (Cass. Sez. 2, 18/10/2024,
n. 27045).
Orbene nella specie, deve in primo luogo escludersi , sulla base degli atti e delle stesse allegazioni di parte attrice, che il abbia svolto attività progettuale . CP_2
Inoltre quanto agli altri doveri incombenti sul direttore dei lavori , sia pure non incaricato di attività di progettazione , il ha dato prova di avere ripetutamente sollecitato l'impresa alla effettuazione di lavori CP_2 di finitura della autorimessa e ripulitura della pareti ed altresì contestato la non esecuzione a regola d'arte del massetto cementizio . Vi sono in atti formali comunicazioni inviate a mezzo pec alla impresa ed all'amministratore del condominio in data 17/12/2019 (cfr. all. 6), 9/03/2020(cfr. all. 7), 19/04/2020 (cfr. all. CP_ 8), con la quali il Direttore Lavori sollecita la ripulitura del garage ( doc. 6) , e contesta alla l'esecuzione non a regola d'arte del “massetto cementizio” sollecitandola più volte a porvi rimedio ( doc. 7 e 8 ) . Infine con ulteriore comunicazione pec del successivo 20/06/2020 inviata all'Amministratore del OM di
[...]
, ( doc. 12 )il proponeva di trattenere dal saldo dei lavori le somme imputabili Parte_1 CP_2 alla pavimentazione e pulizia pareti per € 3.440,00+iva, dando atto che l'impresa aveva percepito le seguenti somme: -Lavori contrattuali su importo€ 31.400,00+iva acconti per un totale di 12.792,56+iva; -Lavori Extra importo€ 6.000,00+iva Per_2
Non si tratta quindi solo di contestazioni relative al difetto della finitura superficiale del calcestruzzo , ma contestazioni inerenti la realizzazione del rifacimento della pavimentazione non a regola d'arte secondo quella che era la previsione contrattuale ( vedi descrizione dei lavori allegata al contratto, ove risulta “ rifacimento del massetto e della pavimentazione in cemento dell'intera autorimessa”). Ebbene se si considera che della fase progettuale il professionista non era stato incaricato, non gli si può contestare la mancata adozione di tecniche di realizzazione diverse e più confacenti alla situazione dei luoghi ( mancanza della massicciata e dello strato di separazione- così il TU dell'atp ingegner ) , che avrebbero dovuto essere proposte Parte_5 dalla impresa per quanto dianzi detto.
Ne deriva che non vi è prova di una responsabilità del DL , risultando peraltro la contestata mancata consegna della documentazione inerente l'appalto non in rapporto di casualità con il lamentato danno ( costi inerenti la eliminazione dei vizi).
Va quindi affermata la responsabilità della sola convenuta appaltatrice. CP_1
6. Le pretese economiche dell'attore
Parte attrice ha chiesto in conseguenza dell'accertata esistenza dei vizi e difetti dell'opera :
-la riduzione del corrispettivo dell'appalto; CP_
- il rigetto dell'eccezione di compensazione formulata da per difetto di esigibilità e/o liquidità del credito e comunque ex art.1460 c.p.c. ;
-condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti pari a complessivi Euro 28.000,00 oltre IVA;
- condannare l'appaltatore al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori da liquidarsi nella misura massima come indicata nel corpo del presente atto, ovvero Euro 3.140,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta o da liquidarsi secondo giustizia, anche in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dello stato dell'autorimessa;
- condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno e/o al pagamento delle spese di lite consistenti nelle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari complessivamente ad Euro
9.655,25.
Giova precisare che il contratto deve ritenersi eseguito sebbene in modo inesatto dall'appaltatore essendo stati ultimati i lavori;
il compenso pattuito a corpo è stato solo parzialmente corrisposto dal del Parte_1 contratto non è stata chiesta la risoluzione non ricorrendo del resto i presupposti di cui all'art.1668 co.2 c.c. )
.
Ebbene la richiesta di riduzione del corrispettivo e di corresponsione delle somme per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera devono ritenersi alternative e non compatibili, trattandosi di rimedi finalizzati entrambi a ripristinare il sinallagma , nè potendo l'inadempimento , rectius nella specie l'inesatto adempimento , condurre ad un arricchimento del contraente non inadempiente ( si veda testualmente l'art. 1668 c.c.) .
Tenuto conto del fatto che il valore delle opere appaltate originariamente pattuito tra le parti era pari ad euro 31.400 + euro 6.000 ( 37.400 + iva ), che prevedeva quale punto principale non la pavimentazione dell'autorimessa, bensì il rifacimento dell'impianto fognario ( il quale risulta efficiente) , e atteso che il TU ha valutato il costo dei lavori di rifacimento della pavimentazione dell'autorimessa e ripulitura della pareti in euro 28.000,00+iva , deve rilevarsi che il danno patito dal , è pari alla differenza tra quanto ancora Parte_1 dovuto alla impresa e i costi da sostenersi per il rifacimento a regola d'arte delle opere . CP_ Da quanto allegato dalla convenuta e non contestato dal condominio vi è stato un pagamento parziale pari ad euro 20.409,63 rispetto al dovuto di euro 41.140,00 ( importo totale comprensivo di iva ) , detraendo quindi dalla quantificazione del costo delle opere di rifacimento ( 28.00,00 + iva pari ad euro 30.800,00) quanto ancora dovuto ossia euro 20.730,38 (importo comprensivo di iva ), si avrà l'importo di euro 10.069,62 somma che individua i maggiori oneri che il OM dovrà sostenere, rispetto quelli contrattualmente assunti con la al fine del rifacimento delle opere . Opinando diversamente e, quindi, non scomputando dalla CP_1 somma quantificata dal TU ( chiede invece lo scomputo la convenuta che propone eccezione riconvenzionale di compensazione ), graverebbe sulla parte inadempiente un onere per la eliminazione dei vizi , pari quasi al doppio rispetto a quello determinato dal TU . Co Va esclusa la applicabilità della penale in difetto di prova dei relativi presupposti , essendo risultato dall' il completamento delle opere.
Venendo infine alla richiesta relativa al rimborso delle spese legali e per ctp relative all'atp avanzata dalla parte attrice , giova ricordare che «le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.» (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017). La parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015; Cass. 21085/2023).
Nel caso di specie viste le fatture in atti, relative sia al TU nominato in sedi di atp che al legale e al ctp nominati dal OM ( vedi doc. 11 attore ), ritenute le spese congrue ed in rapporto di utilità rispetto alla procedura proposta , riconosce il diritto al rimborso nella misura richiesta pari ad euro 9.655,25.
Complessivamente, quindi, la convenuta va condannata al pagamento in favore del CP_1 attore dell'importo di euro 19.724,87 oltre interessi al tasso maggiorato di cui Parte_1 all'art.1284 co,4 c.c. dalla domanda al saldo.
7. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del OM al pagamento di una CP_2 somma pari al 5% dell'importo a consuntivo delle lavorazioni eseguite dalla così come sarà CP_1
accertato in corso di causa, eventualmente compensando reciproche partire di dare/avere.
Giova rilevare che il ha contestato al DL altresì la mancata consegna della Parte_1 documentazione relativa all' appalto , documentazione che avrebbe dovuto comprendere anche una verbale di collaudo /constatazione delle opere , come risulta dalla stessa nota del 6.6.2020 inviata dal
DL alla impresa ed al ( vedi doc.10 attore - nota denominata fine lavori e collaudo , ove Parte_1 il precisava che il carteggio sarebbe stato spedito all'amministrazione appaltante con ciò CP_2
dovendosi intendere conclusa la propria prestazione) . Ebbene sotto tale aspetto la condotta del DL si apprezza come gravemente inadempiente , condotta che ha reso anche può gravoso l'accertamento da parte del TU nominato in sede preventiva , e quindi idonea a giustificare la mancata corresponsione del compenso ex art.1460 c.c. , come eccepito dall'attore.
Le spese di lite del OM seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si CP_1 liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato in base al decisum ).Si compensano le spese per reciproca soccombenza tra attore e convenuto . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra e CP_2 la terza chiamata e compensa le spese;
CP_3
2) accoglie in parte la domanda proposta dal nei Parte_1 confronti di e condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro CP_1
19.724,87 oltre interessi al tasso maggiorato di cui all'art.1284 co,4 c.c. dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 518,00 per spese ed in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
3) rigetta la domanda proposta dal OM attore nei confronti di;
CP_2
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_2
5)compensa le spese quanto al rapporto processuale instauratosi tra il e le altre parti processuali . CP_2
Roma , 14.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci