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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2600 RGAC, anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 27 ottobre 2025 e vertente
TRA
, in persona dell'omonima Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Angelo e Guido Barrasso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Grottaminarda, alla Via
Tratturo n. 5, giusta procura in atti.
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
GI RA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AN PI, alla via XXV Aprile n. 18, giusta mandato in atti.
pagina 1 di 8 Appellato
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.
Attilio Petrillo, ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
NZ EL, in Benevento alla via N. Sala n. 42 giusta procura in atti.
Appellante incidentale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Cucinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Benevento, alla Piazza Castello, n. 4, giusta procura in atti.
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 ottobre
2025, da intendersi qui interamente trascritto
Fatto e diritto
La proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 518/24, emessa dal Giudice di
Pace di AN PI, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti da CP_1
quale proprietario dell' autovettura Fiat
[...]
Punto targata GJ618VN, assicurata per la con la CP_4
compagnia in conseguenza del Controparte_3
sinistro stradale verificatosi il 12.9.22 alle 17.45 in pagina 2 di 8 AN PI lungo la SS.90 delle Puglie;
veniva dichiarato responsabile esclusivo CP_5
conducente dell'autocarro Fiat Daily targato GF 999
BD, di proprietà della , Parte_1
assicurato con la compagnia CP_3
Il Giudice di Pace aveva, con la medesima decisione, condannato al risarcimento la e rigettato CP_3
la domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_1
[...]
A sostegno del gravame deduceva la erronea motivazione del Giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle prove, nonché la erronea interpretazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. In particolare, sosteneva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere il CP_6
responsabile esclusivo o concorrente del sinistro nella causazione dell'evento.
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati CP_1
e contestavano i
[...] Controparte_7
motivi di appello e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado;
la società CP_3
costituitasi con appello incidentale, chiedeva l'accoglimento dell'appello nonché la restituzione della somma già corrisposta al , in virtù Controparte_1
della sentenza impugnata, pari ad €. 4.786,94, eccependo tra l'altro una mancata astensione ex artt.
51 c.p.c. IV comma da parte del Giudice di Pace. pagina 3 di 8 In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello non appare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 434
c.p.c., rispettando tutte le prescrizioni imposte dalla normativa (le disposizioni di legge violate, le parti della sentenza che si intendono riformare e il provvedimento richiesto).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Deve infatti premettersi che l'art. 2054 c.c. prevede la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro;
si tratta di una presunzione semplice superabile attraverso la prova, fornita da uno dei due conducenti, della esclusiva responsabilità dell'altro; nella specie tale prova non risulta fornita dalla appellante . Parte_1
La sentenza di primo grado, ha ricostruito precisamente la dinamica del sinistro e dunque le responsabilità dei conducenti, attraverso il verbale redatto dalla Polizia
Municipale di AN PI intervenuta sul luogo dell' evento, la relazione peritale asseverata in giudizio e soprattutto il video di una telecamera di sorveglianza posizionata lungo la S.S.90 delle Puglie.
E' dunque rimasto provato che il veicolo Daily della nel procedere nella stessa direzione di Parte_1 pagina 4 di 8 marcia della Punto condotta dall' appellato, non riusciva ad arrestare la propria marcia e finiva per impattare l' autovettura che lo precedeva e che aveva rallentato per effettuare manovra di svolta, senza superare nesssuna striscia longitudinale continua;
l' autocarro invadeva poi la carreggiata opposta urtando altro veicolo e terminava la sua corsa in un giardino antistante civile abitazione.
Invero, nelle ipotesi di tamponamento da tergo, è posta a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza ed è esclusa l' operatività della presunzione di cui al secondo comma dell' art. 2054 c.c. a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete. (Cass. Civ. n.
38078/2021).
Non a caso il veicolo Daily veniva sanzionato ai sensi dell' art. 141 comma 2 del C.d.S. ( il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l' arresto tempestivo del veicolo…..); il , invece, veniva CP_1
sanzionato per la violazione dell' art. 154 commi 1 e 8 del C.d.S., sanzione impugnata e annullata dalla sentenza n. 128/24 resa dal Giudice di Pace di AN
PI, con la quale veniva stabilito che il conducente dell' autovettura Fiat Punto, rallentando la propria marcia e considerata l' ampiezza della strada, non aveva pagina 5 di 8 provocato nessun intralcio alla circolazione.
Per ciò che concerne l' altro motivo d' appello, riconducibile alla non osservanza dell' obbligo di astensione ex art. 51 comma IV cpc, per aver lo stesso
Giudice di Pace deciso anche sulla sanzione al C.d.S. elevata al nell' ambito del giudizio iscritto al CP_1
n. 1518/22 R.G., va evidenziato che, per costante giurisprudenza, tale obbligo si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato, in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima “res iudicanda” in un unico processo. (Cass. Civ.
15268/2019). Dunque l' obbligo di astensione è funzionale in caso di impugnazione, proprio per garantire la necessaria imparzialità del giudice, o più precisamente “ il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c.”
(Cass. civ. 25487/21).
Non sussistendo la concorrente responsabilità dei due conducenti, va altresì rigettata la richiesta di ripetizione delle somme già corrisposte dalla CP_3
considerando che, anche rispetto al quantum richiesto pagina 6 di 8 in primo grado, il ha provato CP_1
documentalmente le spese effettivamente sostenute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.
55/14, così come modificati dal D.M. 147/22.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17,
L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , con atto Parte_1
di citazione notificato il 29.8.24, nei confronti di
, in persona del Controparte_1 Controparte_3
legale rapp.te p.t. e in persona del legale CP_3
rapp.te p.t., così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)Rigetta l'appello incidentale sporto dalla CP_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
3)Condanna ed Parte_1 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra
[...]
loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre pagina 7 di 8 rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. GI
RA, dichiaratosi antistatario;
4)Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2600 RGAC, anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 27 ottobre 2025 e vertente
TRA
, in persona dell'omonima Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Angelo e Guido Barrasso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Grottaminarda, alla Via
Tratturo n. 5, giusta procura in atti.
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
GI RA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AN PI, alla via XXV Aprile n. 18, giusta mandato in atti.
pagina 1 di 8 Appellato
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.
Attilio Petrillo, ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
NZ EL, in Benevento alla via N. Sala n. 42 giusta procura in atti.
Appellante incidentale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Cucinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Benevento, alla Piazza Castello, n. 4, giusta procura in atti.
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 ottobre
2025, da intendersi qui interamente trascritto
Fatto e diritto
La proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 518/24, emessa dal Giudice di
Pace di AN PI, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti da CP_1
quale proprietario dell' autovettura Fiat
[...]
Punto targata GJ618VN, assicurata per la con la CP_4
compagnia in conseguenza del Controparte_3
sinistro stradale verificatosi il 12.9.22 alle 17.45 in pagina 2 di 8 AN PI lungo la SS.90 delle Puglie;
veniva dichiarato responsabile esclusivo CP_5
conducente dell'autocarro Fiat Daily targato GF 999
BD, di proprietà della , Parte_1
assicurato con la compagnia CP_3
Il Giudice di Pace aveva, con la medesima decisione, condannato al risarcimento la e rigettato CP_3
la domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_1
[...]
A sostegno del gravame deduceva la erronea motivazione del Giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle prove, nonché la erronea interpretazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. In particolare, sosteneva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere il CP_6
responsabile esclusivo o concorrente del sinistro nella causazione dell'evento.
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati CP_1
e contestavano i
[...] Controparte_7
motivi di appello e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado;
la società CP_3
costituitasi con appello incidentale, chiedeva l'accoglimento dell'appello nonché la restituzione della somma già corrisposta al , in virtù Controparte_1
della sentenza impugnata, pari ad €. 4.786,94, eccependo tra l'altro una mancata astensione ex artt.
51 c.p.c. IV comma da parte del Giudice di Pace. pagina 3 di 8 In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello non appare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 434
c.p.c., rispettando tutte le prescrizioni imposte dalla normativa (le disposizioni di legge violate, le parti della sentenza che si intendono riformare e il provvedimento richiesto).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Deve infatti premettersi che l'art. 2054 c.c. prevede la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro;
si tratta di una presunzione semplice superabile attraverso la prova, fornita da uno dei due conducenti, della esclusiva responsabilità dell'altro; nella specie tale prova non risulta fornita dalla appellante . Parte_1
La sentenza di primo grado, ha ricostruito precisamente la dinamica del sinistro e dunque le responsabilità dei conducenti, attraverso il verbale redatto dalla Polizia
Municipale di AN PI intervenuta sul luogo dell' evento, la relazione peritale asseverata in giudizio e soprattutto il video di una telecamera di sorveglianza posizionata lungo la S.S.90 delle Puglie.
E' dunque rimasto provato che il veicolo Daily della nel procedere nella stessa direzione di Parte_1 pagina 4 di 8 marcia della Punto condotta dall' appellato, non riusciva ad arrestare la propria marcia e finiva per impattare l' autovettura che lo precedeva e che aveva rallentato per effettuare manovra di svolta, senza superare nesssuna striscia longitudinale continua;
l' autocarro invadeva poi la carreggiata opposta urtando altro veicolo e terminava la sua corsa in un giardino antistante civile abitazione.
Invero, nelle ipotesi di tamponamento da tergo, è posta a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza ed è esclusa l' operatività della presunzione di cui al secondo comma dell' art. 2054 c.c. a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete. (Cass. Civ. n.
38078/2021).
Non a caso il veicolo Daily veniva sanzionato ai sensi dell' art. 141 comma 2 del C.d.S. ( il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l' arresto tempestivo del veicolo…..); il , invece, veniva CP_1
sanzionato per la violazione dell' art. 154 commi 1 e 8 del C.d.S., sanzione impugnata e annullata dalla sentenza n. 128/24 resa dal Giudice di Pace di AN
PI, con la quale veniva stabilito che il conducente dell' autovettura Fiat Punto, rallentando la propria marcia e considerata l' ampiezza della strada, non aveva pagina 5 di 8 provocato nessun intralcio alla circolazione.
Per ciò che concerne l' altro motivo d' appello, riconducibile alla non osservanza dell' obbligo di astensione ex art. 51 comma IV cpc, per aver lo stesso
Giudice di Pace deciso anche sulla sanzione al C.d.S. elevata al nell' ambito del giudizio iscritto al CP_1
n. 1518/22 R.G., va evidenziato che, per costante giurisprudenza, tale obbligo si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato, in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima “res iudicanda” in un unico processo. (Cass. Civ.
15268/2019). Dunque l' obbligo di astensione è funzionale in caso di impugnazione, proprio per garantire la necessaria imparzialità del giudice, o più precisamente “ il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c.”
(Cass. civ. 25487/21).
Non sussistendo la concorrente responsabilità dei due conducenti, va altresì rigettata la richiesta di ripetizione delle somme già corrisposte dalla CP_3
considerando che, anche rispetto al quantum richiesto pagina 6 di 8 in primo grado, il ha provato CP_1
documentalmente le spese effettivamente sostenute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.
55/14, così come modificati dal D.M. 147/22.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17,
L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , con atto Parte_1
di citazione notificato il 29.8.24, nei confronti di
, in persona del Controparte_1 Controparte_3
legale rapp.te p.t. e in persona del legale CP_3
rapp.te p.t., così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)Rigetta l'appello incidentale sporto dalla CP_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
3)Condanna ed Parte_1 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra
[...]
loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre pagina 7 di 8 rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. GI
RA, dichiaratosi antistatario;
4)Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
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