Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2026, proposto dalla Fre.Sco. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Maria Fois e Roberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Gianfranco Trullu in Cagliari, via Cugia n. 43;
contro
l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Mariantonietta Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990, per ostensione della documentazione relativa al fascicolo della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, nonché
per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata nn data 19 dicembre 2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta, nonché
per la condanna
dell'INPS a consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il pres. UL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe, la Fre.Sco. s.r.l. ha impugnato il silenzio serbato dall’I.N.P.S. di Sassari sull’istanza di accesso agli atti trasmessa, ai sensi degli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990, in data 19 dicembre 2025, avente ad oggetto tutti gli atti relativi ai fascicoli della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti, atti necessari per le pratiche in corso di rimborso contributivo e per agevolazioni derivanti dall’assunzione dei medesimi lavoratori.
2. Avverso il silenzio serbato dalla Amministrazione la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., notificato in data 13 febbraio 2026 e depositato il successivo 24 febbraio, deducendo la violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 24, 97 e 113 Cost..
3. Si è costituito in giudizio l’ I.N.P.S. di Sassari che, in data 15 aprile 2026 ha depositato memoria, con la quale ha rilevato che “ L’istanza di accesso era motivata dalla necessità del riscontro ad una richiesta di rimborso contributivo per agevolazioni derivanti dall’assunzione di lavoratori in mobilità relativa ai lavoratori ……. Nonostante la corrispondenza intercorsa e l’avvio delle verifiche del caso l’Istituto ha potuto solo recentemente perfezionare le pratiche di rimborso, previa ripristino delle necessarie procedure informatiche da parte della Direzione Centrale (si allega relazione). I rimborsi sono stati tutti attivati tra dicembre 2025 e gennaio 2026 con i relativi piani di ammortamento, come da documenti allegati. Poichè l’istanza di accesso agli atti era finalizzata alla verifica dei presupposti per il diritto al rimborso e ad un eventuale azione giudiziaria di accertamento si ritiene che sia venuto meno l’interesse ad una pronuncia sul punto .”
Ha conseguentemente chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse e/o cessata materia del contendere, rimettendosi al Tribunale per le spese.
4. In considerazione di quanto emerso dalla citata memoria del 15 aprile 2026 con nota del 18 aprile 2026 la ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
5. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è stata mandata in decisione.
6. Rileva il Collegio che l’istanza di accesso, sulla quale si era formato il silenzio impugnato, era volto ad ottenere i fascicoli della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti, necessari per le pratiche in corso di rimborso contributivo e per agevolazioni derivanti dall’assunzione dei medesimi lavoratori. Con la memoria depositata in data 15 aprile 2026 l’I.N.P.S. ha dato atto che i rimborsi sono stati tutti attivati tra dicembre 2025 e gennaio 2026 con i relativi piani di ammortamento, con la conseguenza che non è più necessaria l’ostensione della documentazione richiesta. La società ha confermato tale conclusione chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Rileva il Collegio che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più necessario il rilascio dei fascicoli richiesti con l’istanza di accesso del 19 dicembre 2025, non potendosi dare luogo alla declaratoria di cessata materia del contendere, come richiesto dalla ricorrente, che presupporrebbe, invece, l’ostensione documentale.
È noto, infatti, che nel processo amministrativo presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere è che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. St., sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; id., sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; id., sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; id. 7 maggio 2015, n. 2317.)
Peraltro, le spese del giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione, che con il proprio comportamento dilatorio ha comunque dato causa alla lite, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 (mille euro), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL RA, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UL RA |
IL SEGRETARIO