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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8508/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Desogus, Parte_1 C.F._1 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine dell'11.12.2023
ATTORE contro
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Enrico Palmas, CP_1 C.F._2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Enrico Palmas, CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Causa in tema di: divisione di beni immobili;
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: concludono dando atto essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia ai termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio nei confronti dei fratelli e per ottenere la Parte_1 CP_1 CP_2 restituzione pro quota di somme di denaro illegittimamente sottratte dalla massa ereditaria della madre , deceduta il 9 febbraio 2023. Persona_1
pagina 1 di 4 A sostegno delle proprie istanze ha allegato:
• che nel 2022 è stato alienato un immobile di famiglia in Maracalagonis per il corrispettivo di € 70.000,00, di cui € 46.666,62 spettavano alla madre delle parti;
Persona_1
• che tale somma è stata versata su un libretto postale cointestato con la IA , che CP_2 ha poi effettuato un prelievo di € 46.654,62 il 14.03.2022;
• che la madre delle parti è deceduta in data 09.02.2023 e, alla data di apertura della successione, la massa ereditaria era costituita: 1) dal libretto di risparmio n. CP_3
23550178 - cointestato con la IA nel quale venne versato in data 08.03.2022 il CP_2 ricavato della vendita di cui al punto 1 pari ad 46.666,62 (doc. 4); 2) dalla Post Pay Evolution n.
5333171145773152 attivata in data 08.07.2021 ed intestata esclusivamente alla sig.ra Per_1
(doc. 5), sulla quale dalla data di attivazione venivano accreditati mensilmente dall'Inps i
[...] contributi per persone non autosufficienti di cui la de cuius beneficiava;
• che in data 27.01.2023, è stato effettuato un bonifico di € 8.200,00 dalla Post Pay
Evolution intestata alla de cuius, presumibilmente da , che ne deteneva la disponibilità CP_1 tramite app;
• che le somme di € 46.654,62 (libretto postale) e € 8.200,00 (Post Pay) appartengano alla massa ereditaria.
Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente sottratte nella misura di € 6.655,00 quanto a e di € 1.171,00 quanto a . CP_2 CP_1
*
Le parti convenute si sono costituite al fine di contestare integralmente le avverse istanze.
Hanno eccepito che:
• La somma di € 46.654,62 è stata prelevata dalla Sig.ra (de cuius) in piena Persona_1 autonomia e capacità di intendere e volere, e che la stessa ha liberamente disposto del proprio patrimonio, anche in favore dei figli che l'hanno assistita negli ultimi anni.
• La cointestazione del conto con è stata concordata tra tutti i fratelli, compresa CP_2
l'attrice, ed è servita per la gestione delle spese quotidiane della madre.
• Il prelievo di € 8.200,00 è stato effettuato in data 27.01.2023 per far fronte alle spese urgenti in occasione di un ricovero della madre, ed è stato successivamente restituito da
[...] tramite bonifici datati 01.02.2023 e 02.02.2023. CP_1
• Le somme residue sono state utilizzate per le spese funerarie e documentate con fatture e ricevute.
* pagina 2 di 4 La causa è stata istruita con prove documentali.
All'udienza del 24.9.2024 le parti convenute hanno manifestato la disponibilità a definire la vertenza, per mero spirito conciliativo, riconoscendo all'attrice la somma complessiva, previ accordi anche con gli altri fratelli, di 4.180,00 €, avverso la rinuncia a qualunque pretesa sul conto corrente per cui è causa, con spese di lite compensate.
La parte attrice ha manifestato la disponibilità ad accettare la proposta conciliativa e le parti hanno chiesto termine per formalizzare gli accordi.
Di seguito all'udienza del 5.11.2025 le parti hanno congiuntamente dato atto della cessazione della materia del contendere, avendo stipulato un accordo transattivo nei termini prospettati all'udienza del 24.9.2024.
Le parti hanno congiuntamente concluso per la cessazione della materia del contendere con spese compensate e la causa è stata tenuta a decisione su tali conclusioni.
*
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009).
Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti.
PQM
pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere,
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8508/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Desogus, Parte_1 C.F._1 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine dell'11.12.2023
ATTORE contro
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Enrico Palmas, CP_1 C.F._2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Enrico Palmas, CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Causa in tema di: divisione di beni immobili;
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: concludono dando atto essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia ai termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio nei confronti dei fratelli e per ottenere la Parte_1 CP_1 CP_2 restituzione pro quota di somme di denaro illegittimamente sottratte dalla massa ereditaria della madre , deceduta il 9 febbraio 2023. Persona_1
pagina 1 di 4 A sostegno delle proprie istanze ha allegato:
• che nel 2022 è stato alienato un immobile di famiglia in Maracalagonis per il corrispettivo di € 70.000,00, di cui € 46.666,62 spettavano alla madre delle parti;
Persona_1
• che tale somma è stata versata su un libretto postale cointestato con la IA , che CP_2 ha poi effettuato un prelievo di € 46.654,62 il 14.03.2022;
• che la madre delle parti è deceduta in data 09.02.2023 e, alla data di apertura della successione, la massa ereditaria era costituita: 1) dal libretto di risparmio n. CP_3
23550178 - cointestato con la IA nel quale venne versato in data 08.03.2022 il CP_2 ricavato della vendita di cui al punto 1 pari ad 46.666,62 (doc. 4); 2) dalla Post Pay Evolution n.
5333171145773152 attivata in data 08.07.2021 ed intestata esclusivamente alla sig.ra Per_1
(doc. 5), sulla quale dalla data di attivazione venivano accreditati mensilmente dall'Inps i
[...] contributi per persone non autosufficienti di cui la de cuius beneficiava;
• che in data 27.01.2023, è stato effettuato un bonifico di € 8.200,00 dalla Post Pay
Evolution intestata alla de cuius, presumibilmente da , che ne deteneva la disponibilità CP_1 tramite app;
• che le somme di € 46.654,62 (libretto postale) e € 8.200,00 (Post Pay) appartengano alla massa ereditaria.
Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente sottratte nella misura di € 6.655,00 quanto a e di € 1.171,00 quanto a . CP_2 CP_1
*
Le parti convenute si sono costituite al fine di contestare integralmente le avverse istanze.
Hanno eccepito che:
• La somma di € 46.654,62 è stata prelevata dalla Sig.ra (de cuius) in piena Persona_1 autonomia e capacità di intendere e volere, e che la stessa ha liberamente disposto del proprio patrimonio, anche in favore dei figli che l'hanno assistita negli ultimi anni.
• La cointestazione del conto con è stata concordata tra tutti i fratelli, compresa CP_2
l'attrice, ed è servita per la gestione delle spese quotidiane della madre.
• Il prelievo di € 8.200,00 è stato effettuato in data 27.01.2023 per far fronte alle spese urgenti in occasione di un ricovero della madre, ed è stato successivamente restituito da
[...] tramite bonifici datati 01.02.2023 e 02.02.2023. CP_1
• Le somme residue sono state utilizzate per le spese funerarie e documentate con fatture e ricevute.
* pagina 2 di 4 La causa è stata istruita con prove documentali.
All'udienza del 24.9.2024 le parti convenute hanno manifestato la disponibilità a definire la vertenza, per mero spirito conciliativo, riconoscendo all'attrice la somma complessiva, previ accordi anche con gli altri fratelli, di 4.180,00 €, avverso la rinuncia a qualunque pretesa sul conto corrente per cui è causa, con spese di lite compensate.
La parte attrice ha manifestato la disponibilità ad accettare la proposta conciliativa e le parti hanno chiesto termine per formalizzare gli accordi.
Di seguito all'udienza del 5.11.2025 le parti hanno congiuntamente dato atto della cessazione della materia del contendere, avendo stipulato un accordo transattivo nei termini prospettati all'udienza del 24.9.2024.
Le parti hanno congiuntamente concluso per la cessazione della materia del contendere con spese compensate e la causa è stata tenuta a decisione su tali conclusioni.
*
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009).
Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti.
PQM
pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere,
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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