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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2409/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11431/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006182462000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22173/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 16/06/2025 all'Agenzia delle entrate - NE (di seguito AER) e alla Regione
Campania (di seguito Regione), Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento, alla stessa notificata in data 27/05/2025, con la quale si chiedeva il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) di non dovere nulla per il titolo richiesto;
2) la prescrizione e/o la decadenza dalla pretesa impositiva;
3) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
4) la nullità del procedimento di notifica di detto atto.
2. Si costituiva in giudizio unicamente AER, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione e chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
3. La ricorrente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente evidenziato che AER, quale ente notificatore della cartella di pagamento, è sicuramente legittimata alla partecipazione al presente procedimento, benché la questione sollevata dal ricorrente non la riguardi direttamente.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi.
2.1. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione del prodromico avviso di accertamento, del quale è venuta a conoscenza solo con la notificazione della cartella di pagamento impugnata.
2.2. La Regione, non costituendosi in giudizio, non ha provato di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento di cui v'è menzione nella cartella di pagamento, sicché tale ultimo atto va annullato.
2.3. Inoltre, tenuto conto che dal 31/12/2019 al 27/05/2025 sono decorsi oltre cinque anni, il credito deve ritenersi prescritto in ragione della prescrizione triennale dello stesso, pur considerando la sospensione prevista dalla disciplina conseguente alla pandemia COVID-19.
2.4. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e la Regione va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari delle stesse. Sussistono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese tra la ricorrente e AER, la quale non è responsabile della notificazione dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, da distrarsi;
dichiara compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate NE.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11431/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006182462000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22173/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 16/06/2025 all'Agenzia delle entrate - NE (di seguito AER) e alla Regione
Campania (di seguito Regione), Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento, alla stessa notificata in data 27/05/2025, con la quale si chiedeva il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) di non dovere nulla per il titolo richiesto;
2) la prescrizione e/o la decadenza dalla pretesa impositiva;
3) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
4) la nullità del procedimento di notifica di detto atto.
2. Si costituiva in giudizio unicamente AER, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione e chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
3. La ricorrente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente evidenziato che AER, quale ente notificatore della cartella di pagamento, è sicuramente legittimata alla partecipazione al presente procedimento, benché la questione sollevata dal ricorrente non la riguardi direttamente.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi.
2.1. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione del prodromico avviso di accertamento, del quale è venuta a conoscenza solo con la notificazione della cartella di pagamento impugnata.
2.2. La Regione, non costituendosi in giudizio, non ha provato di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento di cui v'è menzione nella cartella di pagamento, sicché tale ultimo atto va annullato.
2.3. Inoltre, tenuto conto che dal 31/12/2019 al 27/05/2025 sono decorsi oltre cinque anni, il credito deve ritenersi prescritto in ragione della prescrizione triennale dello stesso, pur considerando la sospensione prevista dalla disciplina conseguente alla pandemia COVID-19.
2.4. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e la Regione va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari delle stesse. Sussistono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese tra la ricorrente e AER, la quale non è responsabile della notificazione dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, da distrarsi;
dichiara compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate NE.