Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2025, proposto da OR RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaspare Tesé e Gaia Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Siculiana, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento - in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di PI LO, non costituito in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Siculiana su un’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 9 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. TO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un fondo, ubicato in località Siculiana Marina, confinante con quello identificato in catasto al foglio di mappa n. 7, particella 424, sul quale, giusta autorizzazione comunale n. 1 del 9 marzo 2020, è stata realizzata dalla ditta Frontemare di PI LO una struttura stagionale per la diretta fruizione del mare, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
In esito all’accesso alla documentazione amministrativa concernente la citata autorizzazione, la ricorrente sostiene di aver rilevato il mancato rispetto, da parte della ditta controinteressata, delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento con l’autorizzazione paesaggistica di cui alla nota prot. n. 9975 del 25.09.2019, in relazione:
- alla distanza minima di 100 metri da altre strutture vicine prevista dalle linee guida del PUDM;
- al divieto di effettuare scavi di qualunque genere;
- alla realizzazione di una struttura con altezze e quote che sarebbero diverse da quelle assentite.
In ragione delle descritte difformità, con istanza del 9 marzo 2023, la ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001, al Comune di Siculiana ed alla Soprintendenza di Agrigento di attivare i rispettivi poteri sanzionatori e repressivi e di annullare i titoli sulla base dei quali è stato assentito lo stabilimento balneare in questione.
Il Comune e la Soprintendenza non hanno adottato alcun provvedimento, sicché con istanza del 2 agosto 2023 la ricorrente ha reiterato la diffida.
A seguito di tale nuova diffida, con nota prot. 10735 dell’8 agosto 2023, il Comune di Siculiana ha comunicato di aver avviato la verifica delle opere citate, e la Soprintendenza, con nota prot. 11603 del 12 dicembre 2023, ha invitato l’ente comunale ad attivare i poteri di propria competenza.
2. Non avendo ottenuto ulteriori riscontri, la ricorrente con ricorso iscritto al n. 109/2024 del registro generale ha quindi adito questo T.A.R. per sentir dichiarare l’illegittimità delle condotte omissive del Comune e dalla Soprintendenza.
Con sentenza n. 1258 del 12 aprile 2024, la Sezione ha accolto il ricorso in questione concedendo al Comune di Siculiana ed alla Soprintendenza di Agrigento il termine di sessanta giorni per portare a compimento il procedimento e nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, il Prefetto di Agrigento quale Commissario ad acta.
3. Successivamente il Comune di Siculiana, con ordinanza n. 3 del 18.11.2024, ha ordinato alla ditta controinteressata il ripristino dello stato dei luoghi, questa ultima non ha però ottemperato all’ingiunzione sicché, con atto del 20 febbraio 2025, l’Amministrazione è stata diffidata dalla ricorrente “ ad adottare i provvedimenti conseguenti ed inibitori, anche dell’esercizio dell’attività commerciale ”, in relazione all’ordine di demolizione di cui sopra.
La citata diffida non è stata riscontrata dal Comune e, con ricorso r.g. n. 977/2025, la ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 20 febbraio 2025.
Nel corso del predetto giudizio la ricorrente veniva a conoscenza dell’esistenza di alcuni atti di cui chiedeva l’ostensione con istanza del 9 ottobre 2025, indirizzata al Comune di Siculiana ed alla Soprintendenza di Agrigento.
Segnatamente con l’istanza in questione veniva richiesta copia:
“1) Del provvedimento emesso dalla Soprintendenza ai B.B.C.C. A.A. di Agrigento - prot. 1384 dl 13.02.2025; 2) [della] richiesta di accertamento di conformità presentata dalla Ditta ai sensi dell’art. 36- bis del D.L. n. 69 del 2024 convertito in L. n. 105/2024, al Comune di Siculiana e recante prot. n. 688 del 18.12.2024; 3) Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento e/o richiesta presentata dalla Ditta PI LO e inerente lo stabilimento di che trattasi”.
4. L’istanza in parola veniva tempestivamente riscontrata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, che in data 31 ottobre 2025 rilasciava copia della documentazione richiesta. Tale istanza non è stata invece riscontrata dal Comune di Siculiana nel termine prescritto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sicché con il mezzo di tutela all’esame, notificato e depositato il 3 dicembre 2025, parte ricorrente ha impugnato il tacito diniego dell’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso in questione.
Il mezzo di tutela è stato notificato per notizia anche alla Soprintendenza di Agrigento, ed è affidato ad un’unica censura, con cui parte ricorrente lamenta che il gravato diniego sarebbe affetto da violazione di legge ed eccesso di potere e ribadisce il proprio interesse all’ostensione della documentazione richiesta, che sarebbe necessaria e strumentale all’esercizio del diritto di difesa della ricorrente in relazione al giudizio innanzi a questo T.A.R. Sicilia n. r.g. 977/2025, nonché al fine di valutare la possibilità un’autonoma azione giudiziaria da proporsi innanzi al giudice competente.
5. Il Comune di Siculiana non si è costituito in giudizio, con memoria del 15 dicembre 2025 l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha ribadito la propria estraneità al giudizio e la causa è stata tratta in decisione in esito alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
6. Va rammentato preliminarmente che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:
- un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa);
- ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo restando che l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).
Il nesso di strumentalità fra l'interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, inoltre, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).
Infine va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.
7. Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla vicenda all’esame, per un verso, va ritenuto che effettivamente l’Amministrazione comunale intimata non risulta aver riscontrato l’istanza di accesso per cui è causa e, per altro verso, che la contiguità del fondo della ricorrente a quello del controinteressato, renda la prima soggetto attivo dell’accesso per cui è causa, atteso che il requisito della " vicinitas " attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo e “ radica un chiaro interesse conoscitivo al fine di controllare non solo la legittimità del titolo edilizio, ma anche la corrispondenza delle opere effettuate al progetto assentito " (T.A.R. di Reggio Calabria, 27 marzo 2017, n. 245).
In ogni caso va escluso che possano esservi ragioni legittimamente ostative all’accesso azionato, ma è anzi pacifico, posto che il ricorso n. 977/2025 r.g. è stato definito dalla Sezione con sentenza di accoglimento n. 2243 del 14 ottobre 2025, che la documentazione richiesta, come prospettato nel libello introduttivo, sia strumentale ad eventuali ulteriori iniziative giurisdizionali a tutela dei diritti della ricorrente, alla quale pertanto andrà consegnata copia di tutta la documentazione richiesta con la citata istanza di accesso notificata il 9 ottobre 2025.
8. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dunque accolto ed il Comune di Siculiana onerato di provvedere alla consegna degli atti di cui alla richiesta di accesso indicata in epigrafe, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
8.1. Nel caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale Commissario ad acta , il Dr. Giuseppe Lo Cascio, Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura di Agrigento, già incaricato di provvedere all’esecuzione del giudicato nascente dalla citata sentenza n. 2243 del 14 ottobre 2025 di questo Tribunale Amministrativo, che si attiverà su specifica richiesta della ricorrente.
Il compenso per il Commissario ad acta , da porsi a carico del Comune, verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. n.115/2002, con particolare riferimento, per l’eventuale utilizzo del mezzo proprio (da intendersi autorizzato, previo deposito della dichiarazione di cui all’art. 15, L. n. 836/1973, secondo cui “ l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso ”), all’art. 55 del citato D.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, agli artt. 56 e 57 del citato D.P.R. e al D.M. 30/5/2002.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
9. Le spese seguono la soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico del Comune di Siculiana.
Il Collegio reputa, infine, che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese medesime nei confronti della Soprintendenza di Agrigento e dichiararne la non ripetibilità nei confronti del controinteressato, che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso ed onera il comune di Siculiana di provvedere alla consegna degli atti di cui alla richiesta di accesso indicata in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- per l'ipotesi del persistere dell'inadempimento, nomina Commissario ad acta il Dr. Giuseppe Lo Cascio, Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura di Agrigento, perché, su richiesta della ricorrente, dia esecuzione alle qui rese statuizioni in sostituzione del Comune intimato nell'ulteriore termine di giorni trenta (30);
- pone, sin da ora, a carico del Comune di Siculiana le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale, precisando che il suddetto compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita relazione;
- condanna il Comune di Siculiana al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge se dovuti;
- compensa le spese di lite nei confronti della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento e le dichiara non ripetibili con riguardo al controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AB, Presidente
TO CI, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CI | IC AB |
IL SEGRETARIO