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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1138 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad atp T R A
, nato in [...] in data [...] e residente in [...] Fuorimura, n. 20 – SORRENTO (Na) – c.f. , elettivamente domiciliato, C.F._1 in Via Bersagliere Carmine Donnarumma, n.4, Gragnano (Na), con e presso l'avv. Francesco Abagnale, da cui è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Sebastiano Nastro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del contenzioso ATPO R.G. 2043/2024
RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.2.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla legge n. 104/92 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità, deduceva di aver esperito la fase di atp (R.G. 2043 del 2024), senza esito positivo. Tanto premesso, proponeva la presente opposizione, per ottenere i benefici invocati. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine, dopo lo scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L' opposizione deve essere respinta. Come si evince dal tenore dell' art. 445 bis cpc, la legge prevede oggi due distinti giudizi, che non possono essere confusi tra loro. Ebbene, il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso ha il solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio». Pertanto, come risultante dalla chiara formula utilizzata dal legislatore, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che
1 la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6, in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Invero, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass 12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua). Dunque, la mera limitazione dei movimenti, così come la possibilità di deambulazione con appoggio, non integrano il requisito medico legale sufficiente per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Nella ipotesi in esame, il consulente nominato dal Tribunale ha espresso un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno sulle condizioni del ricorrente ai fini dei benefici chiesti. Invero, ad avviso del Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Invero, le censure sollevate dalla parte ricorrente, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si risolvono in mere affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa
2 desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). Non è stata in alcun modo documentata nemmeno nella presente sede la perdita di autosufficienza del ricorrente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto dal dott. si Persona_1 perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Spese compensate, stante la natura della controversia.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso in opposizione;
compensa le spese. Si comunichi. Torre Annunziata, 27.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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