CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 160 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali genitori responsabili per C.F._2 CP_1 entrambi rappresentati e difesi in entrambe le vesti dall'avv. Riccardo Leonardi e dall'art. Gaetano Caropreso per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellanti -
CONTRO
pagina 1 di 9 (P. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Zarone per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
NONCHE' CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Granzotto, dall'avv. Chiara
NT e dall'avv. Lucilla Lenti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
ED INFINE CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivo Tralli per procura notarile allegata alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17 pubblicata in data 09.01.2024 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis rejectis, Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 17/2024, pubblicata il 9.1.2024, rep. 36/2024, resa in esito al procedimento iscritto avanti al Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Rg. n. 1516/2020, notificata l'11.1.2024, accertata la responsabilità degli odierni convenuti, per tutte le ragioni spiegate con il presente atto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dagli attori nella misura di € 205.233,25, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto sino all'effettivo saldo, con riferimento al danno patito dal piccolo CP_1 nonché al risarcimento del danno morale vantato in proprio dai sig.ri e Pt_1 pagina 2 di 9 per € 100.000,00 ciascuno, o in via subordinata, da determinarsi in via Pt_3 equitativa”.
Per la C.G. Retail:
“l'Ecc. ma Corte di Appello adita voglia rilevare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso appello ovvero voglia in ogni caso rigettare l'appello siccome inammissibile, improcedibile ed infondato, anche, in via di subordine ed incidentale, anche previa ammissione della prova orale formulata e richiesta dalla società convenuta odierna appellata comparente nell'ambito del giudizio di primo grado ed espletamento della stessa. In particolare, sempre in via subordinata e per tuziorismo difensivo, si chiede che, a parziale modifica dell'ordinanza del giorno 11 ottobre 2022 del giudizio di primo grado di ammissione delle prove, l'Ecc. ma Corte adita voglia ammettere la prova testimoniale formulata dalla convenuta società , Controparte_2 anche limitatamente ai capi c) ed e) della premessa della propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado ed eventualmente anche con le precisazioni e le limitazioni di cui alla premessa del presente atto e voglia, altresì, ammettere anche la società convenuta a prova contraria Controparte_2 rispetto a quella articolata da parte attrice, anche limitando a due il numero dei propri testi da escutere a prova contraria tra quelli indicati nella richiamata propria memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. – secondo termine. In via vieppiù subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'avverso appello, in via di ulteriore subordine, chiede di essere tenuta indenne da ogni responsabilità che dovrà ricadere sulle altre parti convenute odierne appellate. In ogni caso nel merito e voglia, altresì, condannare gli odierni appellanti ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio di appello, incluso il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del quindici per cento ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014, oltre oneri fiscali (C. A. ed I.V.A.) come per legge su detti compensi professionali imponibili da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore della comparente società convenuta antistatario per anticipo fattone. “
Per la CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta o disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. e dalla Signora in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti itoriale del mino ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni evidenziate in narrativa;
2) in ogni caso, nel merito rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli pagina 3 di 9 Piceno n. 17/2024 del 9 gennaio 2024, emessa nel giudizio avente n. R.G. 1516/2020; 3) in ogni caso, condannare il Sig. e la Signora in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale del minore al CP_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio, compreso il e generali, oltre IVA e CPA come per legge”
Per la Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: rigettare l'interposto appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate e confermare in ogni suo punto la sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello: Nel merito in via principale rigettare le domande delle parti appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate anche ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c. e per l'effetto mandare assolta l'esponente compagnia, come meglio illustrato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché nei successivi atti. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese delle parti appellanti nei confronti dell'appellata OVS, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti hanno colposamente concorso a cagionare il danno e conseguentemente escludere, ovvero in subordine diminuire, ex art. 1227, I comma, c.p.c., il risarcimento secondo l'accertanda gravità della colpa e l'accertanda entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero comunque ravvisabili profili di responsabilità risarcitoria in capo a OVS:
- in via preliminare: dichiarare O.V.S. decaduta ex art. 346 c.p.c. dalla domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti dell'esponente (e rimasta assorbita in virtù del rigetto della domanda principale) in quanto mai riproposta nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, mandare assolta l'esponente.
- in subordine, in primo luogo: qualora codesta Ecc.ma Corte d'appello ritenesse di non pronunciare la decadenza di OVS ex art. 346 c.p.c., accogliere, in surroga dell'inerte assicurata, la domanda di manleva contrattuale nei confronti di per tutte le ragioni svolte nella narrativa della comparsa di CP_2 costituzione e risposta nonché nei successivi atti condannando quest'ultima a manlevare e tenere indenne OVS e, per essa, da qualsivoglia denegata CP_4 conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;
- in secondo luogo: rigettare la domanda di garanzia nei confronti di per inoperatività del contratto assicurativo per tutte le ragioni già CP_4 esposte in atti;
pagina 4 di 9 - in estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese delle parti appellanti nei confronti di OVS, di rigetto della domanda di decadenza di OVS, nonché di rigetto della malleva formulata in surroga verso e CP_2 di ritenuta operatività della garanzia prestata da limitare comunque CP_4
l'esposizione di anche in seguito alla a iolazione dell'obbligo CP_4 di salvataggio da parte dell'assicurata, e comunque entro i confini dei sottomassimali garantiti dalla polizza ovvero in subordine previa deduzione degli importi relativi ai danni diversi da quelli che costituiscono il solo oggetto della garanzia, nonché previa applicazione di limiti, scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza
- in terzo luogo: in ogni denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia
CP_4
accertare e graduare le singole quote di responsabilità e di incidenza causale delle parti coinvolte, ivi compresa quella – che si ritiene pari a zero – di OVS e contenere la condanna di ciascuna parte nel limite della rispettiva accertanda quota, esclusa ogni responsabilità solidale,
ii nella denegata e non creduta ipotesi di condanna solidale di OVS con le altre parti, contenere l'eventuale e denegata condanna dell'esponente compagnia nei limiti della quota di CP_4 responsabilità e di incidenza causale esclus mputabili all'assicurata stessa, esclusa la copertura della responsabilità solidale;
iii nella subordinata ipotesi di condanna di alla garanzia assicurativa per l'intero debito solidale di CP_4 Contr
– pur se ovviamente nei limiti dei sottomassimali di
i polizza e previa deduzione di scoperti e franchigie – dichiarare tenute e condannare le rimanenti parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed eventualmente in via condizionale e/o in futuro, a rivalere di quanto questa fosse denegatamente condannata a CP_4 versare in eccedenza rispetto alla acclaranda quota di responsabilità esclusiva e di esclusivo nesso causale dell'assicurata
ii in ogni caso di ritenuta operatività della garanzia condannare la in forza CP_4 CP_2 dell'inadempienza all'obbligo contrattuale di stipulare una garanzia assicurativa, a Contr manlevare e tenere indenne e/o, per essa, l'esponente da CP_4 ogni conseguenza pregiudizievole. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e contributo forfettario 15% e successive occorrende.”
pagina 5 di 9 FATTI DI CAUSA
e si sono rivolti al Tribunale di Ascoli Piceno, Parte_1 Parte_4
Contr deducendo di essersi recati in data 06.12.2015 presso il negozio della all'interno del centro commerciale “La Fontana” di San Benedetto del Tronto unitamente al proprio figlio all'epoca di tredici mesi, quando una gruccia CP_1 che reggeva una canottiera, trattenuta dal bambino, si sarebbe spezzata provocandogli gravi danni all'occhio; hanno quindi convenuto in giudizio la
[...] quale gestore del punto vendita e la quale proprietaria Controparte_5 CP_3 della gruccia che si è spezzata, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio ed anche del danno morale personalmente subito quali genitori.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha Controparte_6 contestato la fondatezza della domanda, tenuto conto che nessuno tra i propri dipendenti avrebbe assistito al fatto così come descritto dagli attori;
ha comunque eccepito che le grucce sono fornite dalla e che il danno dovrebbe CP_3 essere eventualmente imputato all'omessa vigilanza del bambino da parte dei genitori.
Si è altresì costituita la , eccependo il proprio difetto di titolarità passiva CP_3 del rapporto e contestando che la gruccia fosse difettosa, tenuto conto dell'uso cui era destinata;
ha altresì eccepito che l'evento dovrebbe essere imputato alla mancata vigilanza da parte dei genitori o comunque ad un comportamento imprevedibile del minore e qualificabile come caso fortuito;
ha chiesto in ogni caso di poter evocare in giudizio la compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile al fine di esserne eventualmente manlevata.
Previa autorizzazione da parte del giudice, è stata chiamata in giudizio la
[...]
la quale si è costituita contestando la fondatezza della domanda;
la CP_4 compagnia ha altresì eccepito il difetto di qualsiasi copertura assicurativa per quanto riguarda l'attività svolta dalla proponendo anche in via CP_5 subordinata e riconvenzionale domanda di manleva nei confronti di tale società, la pagina 6 di 9 quale si è contrattualmente obbligata a tenere indenne la OVS da qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalla gestione del punto vendita.
All'esito dell'escussione dei testi ammessi e della C.T.U. medico-legale disposta sulla persona del bambino, con sentenza depositata in data 09.01.2024 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite;
il primo giudice ha ritenuto che non sia stata provata la dinamica del fatto, né il nesso causale tra la cosa asseritamente dannosa e le lesioni subite dal bambino.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 lamentando che il primo giudice non abbia adeguatamente valutato le risultanze dell'istruttoria; hanno altresì censurato la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, la e la Controparte_6 [...] hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne hanno comunque CP_3 contestato la fondatezza, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Analoghe conclusioni sono state tratte dalla la quale si è Controparte_4 costituita ribadendo tutte le eccezioni e le domande già proposte dinanzi al primo giudice.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 25.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) e censurano la sentenza nel Parte_1 Parte_2 capo in cui il primo giudice ha ritenuto non adeguatamente comprovata la dinamica del sinistro;
gli appellanti evidenziano invece come, valutando in modo unitario tutti gli elementi desumibili dall'istruttoria, debba ritenersi comprovato che il proprio figlio è stato danneggiato da una gruccia presente Contr nel punto vendita ribadiscono quindi la sussistenza di tutti i presupposti per ravvisare la responsabilità del produttore, oltre che del gestore del punto vendita.
pagina 7 di 9 Il gravame dev'essere rigettato sotto entrambi i profili.
E' stato infatti chiarito che, “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.12760 del 09.05.2024).
Analoghe considerazioni debbono trarsi per quanto riguarda la responsabilità del produttore o fornitore di un bene, tenuto conto che l'art. 120 del codice del consumo grava il danneggiato dell'onere di “provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno”; è stato altresì chiarito che,
“sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall'utilizzatore di un prodotto sia l'inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest'ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto stesso” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 13458 del 29.05.2013).
Nel caso di specie, nessuno tra i testi escussi ha potuto confermare la dinamica narrata in citazione, avendo tutti dichiarato di non aver assistito al fatto.
Anche qualora si voglia ritenere attendibile quanto riferito dagli attori, valorizzando le dichiarazioni rese dagli stessi al teste nell'imminenza Tes_1 del fatto o facendo riferimento al criterio del “più probabile che non”, non pagina 8 di 9 potrebbe comunque prescindersi dalla condotta repentina ed imprevedibile tenuta dal piccolo il quale, secondo quanto riportato dai suoi stessi CP_1 genitori, si è sporto dal passeggino per strappare un capo d'abbigliamento dall'espositore ed ha provocato la rottura della gruccia che lo sosteneva, riportando purtroppo le lesioni accertate dal C.T.U..
Tale comportamento, che sarebbe stato onere dei genitori evitare sorvegliando in modo attento e continuativo il piccolo, assurge “per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 32546 del 14.12.2024).
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha rigettato la domanda attorea;
resta ovviamente assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia appellata.
2. Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della controvertibilità delle questioni esaminate, peraltro, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del primo grado (in accoglimento del terzo motivo d'appello) ed anche della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 17 pubblicata in data 09.01.2024 dal Parte_2
Tribunale di Ascoli Piceno,
COMPENSA tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio.
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza appellata.
COMPENSA tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 160 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali genitori responsabili per C.F._2 CP_1 entrambi rappresentati e difesi in entrambe le vesti dall'avv. Riccardo Leonardi e dall'art. Gaetano Caropreso per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellanti -
CONTRO
pagina 1 di 9 (P. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Zarone per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
NONCHE' CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Granzotto, dall'avv. Chiara
NT e dall'avv. Lucilla Lenti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
ED INFINE CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivo Tralli per procura notarile allegata alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17 pubblicata in data 09.01.2024 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis rejectis, Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 17/2024, pubblicata il 9.1.2024, rep. 36/2024, resa in esito al procedimento iscritto avanti al Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Rg. n. 1516/2020, notificata l'11.1.2024, accertata la responsabilità degli odierni convenuti, per tutte le ragioni spiegate con il presente atto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dagli attori nella misura di € 205.233,25, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto sino all'effettivo saldo, con riferimento al danno patito dal piccolo CP_1 nonché al risarcimento del danno morale vantato in proprio dai sig.ri e Pt_1 pagina 2 di 9 per € 100.000,00 ciascuno, o in via subordinata, da determinarsi in via Pt_3 equitativa”.
Per la C.G. Retail:
“l'Ecc. ma Corte di Appello adita voglia rilevare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso appello ovvero voglia in ogni caso rigettare l'appello siccome inammissibile, improcedibile ed infondato, anche, in via di subordine ed incidentale, anche previa ammissione della prova orale formulata e richiesta dalla società convenuta odierna appellata comparente nell'ambito del giudizio di primo grado ed espletamento della stessa. In particolare, sempre in via subordinata e per tuziorismo difensivo, si chiede che, a parziale modifica dell'ordinanza del giorno 11 ottobre 2022 del giudizio di primo grado di ammissione delle prove, l'Ecc. ma Corte adita voglia ammettere la prova testimoniale formulata dalla convenuta società , Controparte_2 anche limitatamente ai capi c) ed e) della premessa della propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado ed eventualmente anche con le precisazioni e le limitazioni di cui alla premessa del presente atto e voglia, altresì, ammettere anche la società convenuta a prova contraria Controparte_2 rispetto a quella articolata da parte attrice, anche limitando a due il numero dei propri testi da escutere a prova contraria tra quelli indicati nella richiamata propria memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. – secondo termine. In via vieppiù subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'avverso appello, in via di ulteriore subordine, chiede di essere tenuta indenne da ogni responsabilità che dovrà ricadere sulle altre parti convenute odierne appellate. In ogni caso nel merito e voglia, altresì, condannare gli odierni appellanti ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio di appello, incluso il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del quindici per cento ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014, oltre oneri fiscali (C. A. ed I.V.A.) come per legge su detti compensi professionali imponibili da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore della comparente società convenuta antistatario per anticipo fattone. “
Per la CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta o disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. e dalla Signora in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti itoriale del mino ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni evidenziate in narrativa;
2) in ogni caso, nel merito rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli pagina 3 di 9 Piceno n. 17/2024 del 9 gennaio 2024, emessa nel giudizio avente n. R.G. 1516/2020; 3) in ogni caso, condannare il Sig. e la Signora in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale del minore al CP_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio, compreso il e generali, oltre IVA e CPA come per legge”
Per la Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: rigettare l'interposto appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate e confermare in ogni suo punto la sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello: Nel merito in via principale rigettare le domande delle parti appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate anche ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c. e per l'effetto mandare assolta l'esponente compagnia, come meglio illustrato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché nei successivi atti. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese delle parti appellanti nei confronti dell'appellata OVS, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti hanno colposamente concorso a cagionare il danno e conseguentemente escludere, ovvero in subordine diminuire, ex art. 1227, I comma, c.p.c., il risarcimento secondo l'accertanda gravità della colpa e l'accertanda entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero comunque ravvisabili profili di responsabilità risarcitoria in capo a OVS:
- in via preliminare: dichiarare O.V.S. decaduta ex art. 346 c.p.c. dalla domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti dell'esponente (e rimasta assorbita in virtù del rigetto della domanda principale) in quanto mai riproposta nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, mandare assolta l'esponente.
- in subordine, in primo luogo: qualora codesta Ecc.ma Corte d'appello ritenesse di non pronunciare la decadenza di OVS ex art. 346 c.p.c., accogliere, in surroga dell'inerte assicurata, la domanda di manleva contrattuale nei confronti di per tutte le ragioni svolte nella narrativa della comparsa di CP_2 costituzione e risposta nonché nei successivi atti condannando quest'ultima a manlevare e tenere indenne OVS e, per essa, da qualsivoglia denegata CP_4 conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;
- in secondo luogo: rigettare la domanda di garanzia nei confronti di per inoperatività del contratto assicurativo per tutte le ragioni già CP_4 esposte in atti;
pagina 4 di 9 - in estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese delle parti appellanti nei confronti di OVS, di rigetto della domanda di decadenza di OVS, nonché di rigetto della malleva formulata in surroga verso e CP_2 di ritenuta operatività della garanzia prestata da limitare comunque CP_4
l'esposizione di anche in seguito alla a iolazione dell'obbligo CP_4 di salvataggio da parte dell'assicurata, e comunque entro i confini dei sottomassimali garantiti dalla polizza ovvero in subordine previa deduzione degli importi relativi ai danni diversi da quelli che costituiscono il solo oggetto della garanzia, nonché previa applicazione di limiti, scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza
- in terzo luogo: in ogni denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia
CP_4
accertare e graduare le singole quote di responsabilità e di incidenza causale delle parti coinvolte, ivi compresa quella – che si ritiene pari a zero – di OVS e contenere la condanna di ciascuna parte nel limite della rispettiva accertanda quota, esclusa ogni responsabilità solidale,
ii nella denegata e non creduta ipotesi di condanna solidale di OVS con le altre parti, contenere l'eventuale e denegata condanna dell'esponente compagnia nei limiti della quota di CP_4 responsabilità e di incidenza causale esclus mputabili all'assicurata stessa, esclusa la copertura della responsabilità solidale;
iii nella subordinata ipotesi di condanna di alla garanzia assicurativa per l'intero debito solidale di CP_4 Contr
– pur se ovviamente nei limiti dei sottomassimali di
i polizza e previa deduzione di scoperti e franchigie – dichiarare tenute e condannare le rimanenti parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed eventualmente in via condizionale e/o in futuro, a rivalere di quanto questa fosse denegatamente condannata a CP_4 versare in eccedenza rispetto alla acclaranda quota di responsabilità esclusiva e di esclusivo nesso causale dell'assicurata
ii in ogni caso di ritenuta operatività della garanzia condannare la in forza CP_4 CP_2 dell'inadempienza all'obbligo contrattuale di stipulare una garanzia assicurativa, a Contr manlevare e tenere indenne e/o, per essa, l'esponente da CP_4 ogni conseguenza pregiudizievole. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e contributo forfettario 15% e successive occorrende.”
pagina 5 di 9 FATTI DI CAUSA
e si sono rivolti al Tribunale di Ascoli Piceno, Parte_1 Parte_4
Contr deducendo di essersi recati in data 06.12.2015 presso il negozio della all'interno del centro commerciale “La Fontana” di San Benedetto del Tronto unitamente al proprio figlio all'epoca di tredici mesi, quando una gruccia CP_1 che reggeva una canottiera, trattenuta dal bambino, si sarebbe spezzata provocandogli gravi danni all'occhio; hanno quindi convenuto in giudizio la
[...] quale gestore del punto vendita e la quale proprietaria Controparte_5 CP_3 della gruccia che si è spezzata, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio ed anche del danno morale personalmente subito quali genitori.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha Controparte_6 contestato la fondatezza della domanda, tenuto conto che nessuno tra i propri dipendenti avrebbe assistito al fatto così come descritto dagli attori;
ha comunque eccepito che le grucce sono fornite dalla e che il danno dovrebbe CP_3 essere eventualmente imputato all'omessa vigilanza del bambino da parte dei genitori.
Si è altresì costituita la , eccependo il proprio difetto di titolarità passiva CP_3 del rapporto e contestando che la gruccia fosse difettosa, tenuto conto dell'uso cui era destinata;
ha altresì eccepito che l'evento dovrebbe essere imputato alla mancata vigilanza da parte dei genitori o comunque ad un comportamento imprevedibile del minore e qualificabile come caso fortuito;
ha chiesto in ogni caso di poter evocare in giudizio la compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile al fine di esserne eventualmente manlevata.
Previa autorizzazione da parte del giudice, è stata chiamata in giudizio la
[...]
la quale si è costituita contestando la fondatezza della domanda;
la CP_4 compagnia ha altresì eccepito il difetto di qualsiasi copertura assicurativa per quanto riguarda l'attività svolta dalla proponendo anche in via CP_5 subordinata e riconvenzionale domanda di manleva nei confronti di tale società, la pagina 6 di 9 quale si è contrattualmente obbligata a tenere indenne la OVS da qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalla gestione del punto vendita.
All'esito dell'escussione dei testi ammessi e della C.T.U. medico-legale disposta sulla persona del bambino, con sentenza depositata in data 09.01.2024 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite;
il primo giudice ha ritenuto che non sia stata provata la dinamica del fatto, né il nesso causale tra la cosa asseritamente dannosa e le lesioni subite dal bambino.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 lamentando che il primo giudice non abbia adeguatamente valutato le risultanze dell'istruttoria; hanno altresì censurato la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, la e la Controparte_6 [...] hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne hanno comunque CP_3 contestato la fondatezza, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Analoghe conclusioni sono state tratte dalla la quale si è Controparte_4 costituita ribadendo tutte le eccezioni e le domande già proposte dinanzi al primo giudice.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 25.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) e censurano la sentenza nel Parte_1 Parte_2 capo in cui il primo giudice ha ritenuto non adeguatamente comprovata la dinamica del sinistro;
gli appellanti evidenziano invece come, valutando in modo unitario tutti gli elementi desumibili dall'istruttoria, debba ritenersi comprovato che il proprio figlio è stato danneggiato da una gruccia presente Contr nel punto vendita ribadiscono quindi la sussistenza di tutti i presupposti per ravvisare la responsabilità del produttore, oltre che del gestore del punto vendita.
pagina 7 di 9 Il gravame dev'essere rigettato sotto entrambi i profili.
E' stato infatti chiarito che, “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.12760 del 09.05.2024).
Analoghe considerazioni debbono trarsi per quanto riguarda la responsabilità del produttore o fornitore di un bene, tenuto conto che l'art. 120 del codice del consumo grava il danneggiato dell'onere di “provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno”; è stato altresì chiarito che,
“sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall'utilizzatore di un prodotto sia l'inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest'ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto stesso” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 13458 del 29.05.2013).
Nel caso di specie, nessuno tra i testi escussi ha potuto confermare la dinamica narrata in citazione, avendo tutti dichiarato di non aver assistito al fatto.
Anche qualora si voglia ritenere attendibile quanto riferito dagli attori, valorizzando le dichiarazioni rese dagli stessi al teste nell'imminenza Tes_1 del fatto o facendo riferimento al criterio del “più probabile che non”, non pagina 8 di 9 potrebbe comunque prescindersi dalla condotta repentina ed imprevedibile tenuta dal piccolo il quale, secondo quanto riportato dai suoi stessi CP_1 genitori, si è sporto dal passeggino per strappare un capo d'abbigliamento dall'espositore ed ha provocato la rottura della gruccia che lo sosteneva, riportando purtroppo le lesioni accertate dal C.T.U..
Tale comportamento, che sarebbe stato onere dei genitori evitare sorvegliando in modo attento e continuativo il piccolo, assurge “per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 32546 del 14.12.2024).
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha rigettato la domanda attorea;
resta ovviamente assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia appellata.
2. Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della controvertibilità delle questioni esaminate, peraltro, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del primo grado (in accoglimento del terzo motivo d'appello) ed anche della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 17 pubblicata in data 09.01.2024 dal Parte_2
Tribunale di Ascoli Piceno,
COMPENSA tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio.
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza appellata.
COMPENSA tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9