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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 454/2021 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. GERMANI MAURO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
contumace
E
N Q ) CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Avv. IROSO ACHILLE
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1155/2020 emessa dal Tribunale di Velletri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_2
Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 13795 del 2018 notificata il 21.12.2018. per le annualità 1997/2003, la somma di euro 9.282,01, con riferimento a occupazione/canoni terreno in
Rocca di Papa Località Valle Perona gravato da uso civico.
Si è costituita in giudizio concessionario della riscossione del CP_4 [...]
,che è invece rimasto contumace. Controparte_1
All'odierna udienza dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
L'appello è fondato, nonostante la confusione processuale.
La confusione estrema dell'intero giudizio si manifesta sin dal primo grado di giudizio in cui viene proposto “Ricorso in Opposizione ex artt. 22 e ss L. n.
689/1981 Avverso e per l'annullamento − Della ingiunzione di pagamento n.
13795 del 2018 notificata il 21.12.2018 nonché di ogni altro antecedente e/o successivo connesso alla stessa, relativa alla Determinazione dirigenziale atto n.
39 del 2017 relativa ad accertamento indennità di occupazione/canoni dei terreni gravati da uso civico emessa da – CP_2 Controparte_5
del . CP_1 CP_1
Già l'intestazione del ricorso denota una confusione di istituiti e di rimedi.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex RD 603/1910 è totalmente diversa dall'opposizione alla sanzione amministrativa ex lege 689/1981 , per presupposti, per oggetto, per rito.
Cionondimeno il ricorso in opposizione in primo grado si caratterizza per tale impropria commistione.
Non si è mai disposto il mutamento di rito che è rimasto quello del lavoro, sicchè, per il principio della perpetuatio, la causa è assoggettata al rito lavoro anceh in questo grado.
Ma la commistione viene amplificata in questo grado ove il ricorso è così rubricato : “Ricorso in Opposizione ex artt. 22 e ss L. n. 689/1981 nonché ex artt.
2 3 e ss R.D. 14 aprile 1910 n. 639 nonché ex artt. 615 e ss cpcAvverso e per
l'annullamento − Della ingiunzione di pagamento n. 13795 del 2018 notificata il
21.12.2018 nonché di ogni altro antecedente e/o successivo connesso alla stessa, relativa alla Determinazione dirigenziale atto n. 39 del 2017 relativa ad accertamento indennità di occupazione/canoni dei terreni gravati da uso civico emessa da – Concessionario del CP_2 Controparte_5 Controparte_1
[...]
In realtà l'unico profilo di doglianza concretamente esaminabile nella confusione
, anche grafica, dell'atto di appello, è quello concernente la prescrizione che il
Tribunale, avrebbe dovuto comunque esaminare, avendo esso applicato invece istituti propri della materia tributaria ove il rimedio recuperatorio deve essere tempestivamente proposto a pena di decadenza, mentre nella fattispecie si verte in materia di canoni richiesti in base al Regio Decreto 639/1910.
In realtà, l'ingiunzione ex RD 639/1910, laddove non si verta in materia tributaria, costituisce la prima espressione della pretesa creditoria con possibilità di stabilizzazione laddove non opposta. Stessa portata non hanno gli atti presupposti allorchè esulino dalla materia tributaria.
Sicchè l'avviso di accertamento del 2017 vale ad interrompere stragiudizialmente la prescrizione, ma non inibisce al debitore di eccepirla in giudizio per il periodo pregresso, come nel caso di specie.
Va pertanto accolto l'opposizione
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambi gli appellati per il principio di causalità rispetto alla controparte , salvi rapporti interni fra gli stessi.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza , annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e condanna in solido gli appellati alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1
che liquida come segue: per il primo grado in € 2.000,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. e per questo grado in € 2.000,00 e per
3 compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. , da distrarre in favore dell'avv. GERMANI Mauro antistatario.
IL PRESIDENTE EST.
4
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 454/2021 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. GERMANI MAURO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
contumace
E
N Q ) CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Avv. IROSO ACHILLE
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1155/2020 emessa dal Tribunale di Velletri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_2
Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 13795 del 2018 notificata il 21.12.2018. per le annualità 1997/2003, la somma di euro 9.282,01, con riferimento a occupazione/canoni terreno in
Rocca di Papa Località Valle Perona gravato da uso civico.
Si è costituita in giudizio concessionario della riscossione del CP_4 [...]
,che è invece rimasto contumace. Controparte_1
All'odierna udienza dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
L'appello è fondato, nonostante la confusione processuale.
La confusione estrema dell'intero giudizio si manifesta sin dal primo grado di giudizio in cui viene proposto “Ricorso in Opposizione ex artt. 22 e ss L. n.
689/1981 Avverso e per l'annullamento − Della ingiunzione di pagamento n.
13795 del 2018 notificata il 21.12.2018 nonché di ogni altro antecedente e/o successivo connesso alla stessa, relativa alla Determinazione dirigenziale atto n.
39 del 2017 relativa ad accertamento indennità di occupazione/canoni dei terreni gravati da uso civico emessa da – CP_2 Controparte_5
del . CP_1 CP_1
Già l'intestazione del ricorso denota una confusione di istituiti e di rimedi.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex RD 603/1910 è totalmente diversa dall'opposizione alla sanzione amministrativa ex lege 689/1981 , per presupposti, per oggetto, per rito.
Cionondimeno il ricorso in opposizione in primo grado si caratterizza per tale impropria commistione.
Non si è mai disposto il mutamento di rito che è rimasto quello del lavoro, sicchè, per il principio della perpetuatio, la causa è assoggettata al rito lavoro anceh in questo grado.
Ma la commistione viene amplificata in questo grado ove il ricorso è così rubricato : “Ricorso in Opposizione ex artt. 22 e ss L. n. 689/1981 nonché ex artt.
2 3 e ss R.D. 14 aprile 1910 n. 639 nonché ex artt. 615 e ss cpcAvverso e per
l'annullamento − Della ingiunzione di pagamento n. 13795 del 2018 notificata il
21.12.2018 nonché di ogni altro antecedente e/o successivo connesso alla stessa, relativa alla Determinazione dirigenziale atto n. 39 del 2017 relativa ad accertamento indennità di occupazione/canoni dei terreni gravati da uso civico emessa da – Concessionario del CP_2 Controparte_5 Controparte_1
[...]
In realtà l'unico profilo di doglianza concretamente esaminabile nella confusione
, anche grafica, dell'atto di appello, è quello concernente la prescrizione che il
Tribunale, avrebbe dovuto comunque esaminare, avendo esso applicato invece istituti propri della materia tributaria ove il rimedio recuperatorio deve essere tempestivamente proposto a pena di decadenza, mentre nella fattispecie si verte in materia di canoni richiesti in base al Regio Decreto 639/1910.
In realtà, l'ingiunzione ex RD 639/1910, laddove non si verta in materia tributaria, costituisce la prima espressione della pretesa creditoria con possibilità di stabilizzazione laddove non opposta. Stessa portata non hanno gli atti presupposti allorchè esulino dalla materia tributaria.
Sicchè l'avviso di accertamento del 2017 vale ad interrompere stragiudizialmente la prescrizione, ma non inibisce al debitore di eccepirla in giudizio per il periodo pregresso, come nel caso di specie.
Va pertanto accolto l'opposizione
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambi gli appellati per il principio di causalità rispetto alla controparte , salvi rapporti interni fra gli stessi.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza , annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e condanna in solido gli appellati alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1
che liquida come segue: per il primo grado in € 2.000,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. e per questo grado in € 2.000,00 e per
3 compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. , da distrarre in favore dell'avv. GERMANI Mauro antistatario.
IL PRESIDENTE EST.
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