Art. 2.
L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari, e' pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.
A partire dal 1980, al 1 gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.
L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari, e' pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.
A partire dal 1980, al 1 gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.