Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto da
IA OR, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore di Campeggio Costabella s.r.l., e AR Papa, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore di Riviera Holding s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Damonte e Matteo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Framura, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Framura sull’istanza del 29.4.2024, avente ad oggetto l’autorizzazione alla sosta negli stalli pubblici, e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione a provvedere;
e, in subordine, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento della nota del 15.5.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata il 22 aprile 2025, la parte ricorrente ha rappresentato di non nutrire più interesse alla decisione, perché, con nota del 16 novembre 2024, l’Amministrazione civica ha comunicato l’assentibilità dell’istanza per gli stalli siti in località Fornaci, a partire dalla prossima stagione (v. doc. 13 ricorrenti);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO