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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3915/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
con sede in Bagheria, via Gen. Diaz n. 97, codice fiscale, Parte_1 partita iva e n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
ER ed NN , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Fabio Valguarnera e Ginevra Valguarnera, giusta procura in calce alla citazione, redatta su foglio separato unito con mezzi informatici, ed elettivamente domiciliata nello studio dei predetti, in ER, Via
Guglielmo Marconi 10
OPPONENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, sig. , nato a [...] il [...], c.f.: CP_2
, con sede in Partinico nel Corso dei Mille n. 253. P. Iva C.F._1
, elett.te dom.ta in Partinico nel Corso dei Mille n. 137 presso P.IVA_2
lo studio dell'Avv. Massimo Rao, dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa costitutiva 3
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1435/2021 (R.G. 3362/2021), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 5 ottobre 2021, su istanza di . con il Controparte_1 quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 37.628,35, oltre ad interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché spese ed onorari liquidati in € 1305,00, ed € 286 per spese, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, chiedendo “Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa. Dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita e, contestualmente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di essere antistatario”.
Si costituiva la quale chiedeva “rigettare Controparte_1
l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, rimodulando il credito della . alla luce del pagamento Controparte_5 disposto in suo favore dalla in data 07.04.2022, di € 10.000,00. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di essere antistatario”. 4
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'opponente non ha contestato la sussistenza del credito nei confronti della società opposta, come rilevabile dal riconoscimento di debito effettuato in seno all'accordo transattivo del 07.12.2020, limitandosi ad eccepire l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento della previa procedura di negoziazione assistita ex art. 3 comma 1 D.L.n. 132/2015, convertito in legge n. 162/2014, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa in favore di quello di ER.
Entrambe le eccezioni succitate tuttavia devono intendersi infondate.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L.n. 132/2015 la relativa procedura di negoziazione assistita non è prevista quale condizione di procedibilità obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, come nel caso di specie.
Sotto il profilo dell'eccepita incompetenza territoriale, a norma dell'art. 7 dell'accordo transattivo del 07.12.2020, “Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o applicazione del presente accordo è competente il Foro di Ragusa, ogni altro Foro, anche facoltativo, escluso”.
Trattasi pertanto di un foro convenzionale inderogabile esclusivo, con conseguente inapplicabilità di ogni altro foro facoltativo concorrente, e come tale applicabile anche nel caso di specie, attraendo nel suo ambito applicativo il citato foro ogni controversia riguardante l'interpretazione o applicazione, e quindi esecuzione, del contratto de quo, e fondandosi il credito vantato dalla società opposta proprio sulla suddetta scrittura.
E' significativa, peraltro, la condotta processuale tenuta dalla società opponente, la quale si è limitata a depositare l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, senza svolgere alcuna ulteriore difesa, anzi corrispondendo alla controparte, nelle more del presente giudizio, la somma di euro 10.000,00, come da distinta di bonifico del 07.04.2022 prodotta in atti.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, con condanna della al pagamento in favore dell'opposta, LE Parte_1 Controparte_5 5
dell'importo residuale ancora dovuto di euro 27.628,35, oltre ad accessori di legge come previsti in seno al decreto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Revoca il D.I. n. 1435/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
05.10.2021 (R.G.n. 3362/2021);
condanna la società opponente, al pagamento in Parte_1 favore dell'opposta, . della somma di euro 27.628,35, Controparte_5
oltre ad accessori di legge come previsti in seno al decreto impugnato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Così deciso, in Ragusa il 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo 6