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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11926/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11926/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 ottobre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LA RI , Parte_1
Per l'avv. LA NAVE ROSARIO , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive, riportandosi agli atti di causa e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. Alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11926/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA RI , elettivamente domiciliato in VIA S. LO FORTE, 13
90100 PALERMO presso il difensore avv. LA RI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LA NAVE ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA
DANTE 166 PALERMO presso il difensore avv. LA NAVE ROSARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies cpc depositato in data 7.10.2024 Parte_1 pagina 2 di 10 adiva il Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel , dedotto che Parte_2
con delibera del 13.02.2024 l'assemblea del condominio aveva deciso riconoscere un risarcimento del danno al pari alla metà di CP_1 Parte_3
quanto richiesto, chiedeva di dichiarare nulla, illegittima e comunque annullabile, previa sospensione, la delibera del 13/02/2024, adottata dal Controparte_1
, lamentando la mancata notifica del verbale di nomina di nuovo
[...]
amministratore; conseguentemente, nella denegata ipotesi che la nomina venga ritenuta regolare, chiedeva di ritenere e dichiarare nulla, illegittima e /o annullabile, o comunque priva di effetti per la compagine condominiale la transazione sottoscritta dall'amministratore pro tempore senza il quorum deliberativo adeguato, con condanna al risarcimento dei danni tutti cagionati all'istante, quantificati nella somma indebitamente versata a titolo transattivo pari ad euro 2228,00 o nella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio decisa anche in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con decreto del 4.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione per il
14.01.2025 e parte ricorrente veniva onerata di notificare il ricorso ed decreto al convenuto. CP_1
Si costituiva in data 13.01.2025 il condominio dell'edificio sito in Palermo,
[...]
, in persona dell'amministratore pro -tempore, contestando le ragioni CP_1
di controparte e chiedendone il rigetto.
Eccepiva che le richieste di indennizzo avanzate dal condomino CP_2
in persona del l.r.p.t., erano relative al periodo gennaio -marzo 2023 ed
[...]
ascrivibili ad infiltrazioni derivanti da parti comuni, per le quali la società in ragione della necessità ed urgenza (trattandosi di fenomeni infiltrativi) si era determinata ad eseguire i lavori per eliminare i danni anticipando le relative spese.
pagina 3 di 10 In forza di ciò l'assemblea aveva deliberato all'unanimità dei presenti esprimenti
388,74 millesimi di: “prospettare al condomino un componimento bonario riconoscendo la metà di quanto richiesto, conferendo mandato all'Amm.re di procedere agli adempimenti conseguenti a tacitazione di ogni pretesa da parte del ”. Parte_4
Eccepiva ancora in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale di
Palermo e la carenza di interesse ad agire del ricorrente chiamato a corrispondere il modico importo di € 53,87 .
Contestava che la domanda formulata dal ricorrente era volta a rendere priva di effetti la “transazione” operata in assenza di quorum deliberativo adeguato e non riguardava la declaratoria di nullità della delibera.
Chiedeva dunque di: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa di delibera operata dalla , in quanto priva di qualsivoglia allegazione Pt_1
sostanziale ovvero probatoria giuridicamente rilevante;
2) accertare e dichiarare, con ogni statuizione, la legittimità e/o validità e/o l' efficacia della delibera del
13.02.2024 per tutti i motivi di cui in premessa;
per l'effetto rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico;
3) ritenere e dichiarare valida ed efficace la deliberazione assunta in data 13-02.24 al punto 5) dall'Assemblea condominiale di , in Controparte_1
quanto rientrante nelle ordinarie attribuzioni dell'Ente di Gestione condominiale ed assunta nel rispetto del quorum previsto ex lege;
6) rigettare con ogni statuizione la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente in quanto non solo priva di un valida ragiona causale ma altresì priva di qualsivoglia allegazione probatoria, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal resistente nella memoria di costituzione, tardivamente CP_1
pagina 4 di 10 depositata in data 13.01.2025, ossia oltre il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza fissata in data 14.01.2025.
Invero, l'art.281 decies, III comma, cpc prevede che nella comparsa vanno indicate a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, mentre il II comma del predetto articolo fissa il termine per la costituzione non oltre dieci giorni prima della data fissata per l'udienza.
Ne consegue che parte convenuta, costituendosi un giorno prima dell'udienza, è incorsa nelle decadenze relativamente alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale quella di incompetenza per valore formulata in comparsa, che, ai sensi dell'art.38 cpc, va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Ciò detto, passiamo all'esame del merito della controversia.
In primo luogo parte attrice si duole della mancata notifica del verbale del
19.05.2023 in seno al quale l'assemblea aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore, così come era dato leggere dall'avviso di convocazione a partecipare a quella adunanza assembleare che le era stato comunicato, e sulla scorta di ciò ha chiesto l'annullamento della delibera del 13.02.2024, per violazione dell'art.1129 c.c., non essendo stato indicato il compenso dell'amministratore , né essendo stata data l'opportunità ai singoli condomini di presentare delle offerte per il conferimento dell'incarico di amministratore e di vagliare quelle più convenienti.
Orbene, il motivo di doglianza non coglie nel segno, proprio perché relativo alla delibera del 19.05.2023 e non a quella oggetto di impugnazione adottata in data
13.02.2024.
Né la mancata comunicazione del verbale di nomina del nuovo amministratore può essere motivo di invalidità di altra delibera diversa da quella avente ad oggetto il conferimento del mandato ad amministrare, ma semplicemente tale inadempimento impedisce il decorrere dei termini per l'impugnazione fino a che pagina 5 di 10 il condomino non ha avuto conoscenza del deliberato.
Va, dunque, rigettata la relativa doglianza.
Ed, ancora, parte ricorrente si duole del fatto che la delibera è stata adottata in difetto di quorum , essendo stata adottata con un numero di voti pari a 388,74 millesimi di proprietà, senza che il numero dei presenti raggiungesse la metà dei condomini e senza che l'amministratore avesse fatto pervenire ai condomini la documentazione utile per partecipare all'assemblea con consapevolezza.
Ciò detto la delibera al punto 5 prevede: “ prospettare al condomino un componimento bonario riconoscendo la metà di quanto richiesto, conferendo mandato all'Amm.re di procedere agli adempimenti conseguenti a tacitazione di ogni pretesa da parte del ”. Parte_4
In altri termini, l'assemblea ha dato mandato all'amministratore di transigere l'insorgere di una probabile controversia, accordando al condomino la metà di quanto richiesto.
Ed, invero, in forza dell'art.1136 IV comma c.c. che prevede i quorum di cui al secondo comma dell'art.1136 c.c. per le liti attive e passive relative a materie che esorbitano le attribuzioni dell'amministratore, così come indicate dagli articoli
1129 e 1130 c.c., deve ritenersi che l'assemblea condominiale può autorizzare l'amministratore a transigere una lite in corso o chiedere di prevenirla in presenza della maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell'art 1136 c.c. e cioè i voti della maggioranza degli intervenuto e almeno la metà del valore dell'edificio, non rientrando tra le sue attribuzioni l'attività di componimento delle liti.
Tranciante, però, va considerata l'eccezione del convenuto relativa CP_1
alla carenza di interesse ad agire, poiché, nell'ipotesi di eventuale transazione, parte ricorrente sarebbe obbligata a corrispondere € 53,87.
In particolare, il ricorrente soltanto in note conclusive, pur non contestando pagina 6 di 10 l'importo stimato dal condominio, ha preso posizione sul punto, rappresentando che nelle società civili esistono delle regole che vanno applicate sempre e che la loro infrazione comporta delle conseguenze già stabilite dal legislatore a prescindere del valore “dell'infrazione” .
Ha anche allegato che la precedente amministrazione aveva ritenuto utile fare uno studio tecnico sui contestati danni condominiali, poiché l'eventuale illegittimo riconoscimento dei lamentati danni al proprietario di uno dei corpi bassi, avrebbe fatto da apri pista alle altre unità immobiliari che nel tempo hanno denunciato la presenza di identiche superfetazioni e che il danno arrecato va ben aldilà di quello ex adverso sbrigativamente quantificato di euro 57,68.
Le argomentazioni del ricorrente, oltre ad essere tardive non colgono nel segno.
Proprio in tema di impugnativa della delibera condominiale va rilevato che, oltre l'aspetto afferente la rilevanza della domanda proposta ex art.1137 c.c., è necessario che il condomino che impugna debba avere un interesse ad agire concreto e rilevante per la dichiarazione di invalidità dell'atto collettivo oggetto dell'azione.
In altri termini, il condomino che intenda proporre l'impugnativa a delibera condominiale deve dimostrare di avervi interesse.
Tale interesse presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale.
Indi, l'impugnazione della delibera condominiale non può essere fondata su un interesse astratto del condòmino alla legalità e correttezza della gestione comune:
è invece necessario che il condòmino che impugna la delibera sia portatore di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento correlato alla posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di annullamento può derivare.
Pertanto, spetta al condòmino che impugna allegare e dimostrare di avervi pagina 7 di 10 interesse e che dalla delibera in questione ne consegua un apprezzabile suo personale pregiudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova dell'interesse ad agire che sottende all'impugnazione.
Infatti, non può essere condiviso l'interesse prospettato dal ricorrente alla legalità
, né quello genericamente individuato nell'evitare che altri condomini chiedano eventuali ulteriori risarcimenti del danno per le stesse motivazioni.
L'impugnazione va dunque rigettata.
Parimenti va disattesa la domanda di risarcimento del danno, genericamente allegata e infondata nell'an e nel quantum.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
In virtù del principio della soccombenza le spese, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €2552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore
€2280,00, scaglione di valore fino ad euro 5200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura del 70% e compensate interamente tra le parti per il restante 30% .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal CP_1
convenuto; dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore;
rigetta l'impugnazione della delibera del 13.02.2024 per carenza di interesse ad agire;
pagina 8 di 10 rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al convenuto il 70% CP_1
delle spese di lite, che complessivamente e nella loro interezza si liquidano in €
2552,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali e compensa interamente tra le parti il restante 30%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11926/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 ottobre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LA RI , Parte_1
Per l'avv. LA NAVE ROSARIO , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive, riportandosi agli atti di causa e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. Alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11926/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA RI , elettivamente domiciliato in VIA S. LO FORTE, 13
90100 PALERMO presso il difensore avv. LA RI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LA NAVE ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA
DANTE 166 PALERMO presso il difensore avv. LA NAVE ROSARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies cpc depositato in data 7.10.2024 Parte_1 pagina 2 di 10 adiva il Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel , dedotto che Parte_2
con delibera del 13.02.2024 l'assemblea del condominio aveva deciso riconoscere un risarcimento del danno al pari alla metà di CP_1 Parte_3
quanto richiesto, chiedeva di dichiarare nulla, illegittima e comunque annullabile, previa sospensione, la delibera del 13/02/2024, adottata dal Controparte_1
, lamentando la mancata notifica del verbale di nomina di nuovo
[...]
amministratore; conseguentemente, nella denegata ipotesi che la nomina venga ritenuta regolare, chiedeva di ritenere e dichiarare nulla, illegittima e /o annullabile, o comunque priva di effetti per la compagine condominiale la transazione sottoscritta dall'amministratore pro tempore senza il quorum deliberativo adeguato, con condanna al risarcimento dei danni tutti cagionati all'istante, quantificati nella somma indebitamente versata a titolo transattivo pari ad euro 2228,00 o nella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio decisa anche in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con decreto del 4.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione per il
14.01.2025 e parte ricorrente veniva onerata di notificare il ricorso ed decreto al convenuto. CP_1
Si costituiva in data 13.01.2025 il condominio dell'edificio sito in Palermo,
[...]
, in persona dell'amministratore pro -tempore, contestando le ragioni CP_1
di controparte e chiedendone il rigetto.
Eccepiva che le richieste di indennizzo avanzate dal condomino CP_2
in persona del l.r.p.t., erano relative al periodo gennaio -marzo 2023 ed
[...]
ascrivibili ad infiltrazioni derivanti da parti comuni, per le quali la società in ragione della necessità ed urgenza (trattandosi di fenomeni infiltrativi) si era determinata ad eseguire i lavori per eliminare i danni anticipando le relative spese.
pagina 3 di 10 In forza di ciò l'assemblea aveva deliberato all'unanimità dei presenti esprimenti
388,74 millesimi di: “prospettare al condomino un componimento bonario riconoscendo la metà di quanto richiesto, conferendo mandato all'Amm.re di procedere agli adempimenti conseguenti a tacitazione di ogni pretesa da parte del ”. Parte_4
Eccepiva ancora in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale di
Palermo e la carenza di interesse ad agire del ricorrente chiamato a corrispondere il modico importo di € 53,87 .
Contestava che la domanda formulata dal ricorrente era volta a rendere priva di effetti la “transazione” operata in assenza di quorum deliberativo adeguato e non riguardava la declaratoria di nullità della delibera.
Chiedeva dunque di: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa di delibera operata dalla , in quanto priva di qualsivoglia allegazione Pt_1
sostanziale ovvero probatoria giuridicamente rilevante;
2) accertare e dichiarare, con ogni statuizione, la legittimità e/o validità e/o l' efficacia della delibera del
13.02.2024 per tutti i motivi di cui in premessa;
per l'effetto rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico;
3) ritenere e dichiarare valida ed efficace la deliberazione assunta in data 13-02.24 al punto 5) dall'Assemblea condominiale di , in Controparte_1
quanto rientrante nelle ordinarie attribuzioni dell'Ente di Gestione condominiale ed assunta nel rispetto del quorum previsto ex lege;
6) rigettare con ogni statuizione la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente in quanto non solo priva di un valida ragiona causale ma altresì priva di qualsivoglia allegazione probatoria, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal resistente nella memoria di costituzione, tardivamente CP_1
pagina 4 di 10 depositata in data 13.01.2025, ossia oltre il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza fissata in data 14.01.2025.
Invero, l'art.281 decies, III comma, cpc prevede che nella comparsa vanno indicate a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, mentre il II comma del predetto articolo fissa il termine per la costituzione non oltre dieci giorni prima della data fissata per l'udienza.
Ne consegue che parte convenuta, costituendosi un giorno prima dell'udienza, è incorsa nelle decadenze relativamente alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale quella di incompetenza per valore formulata in comparsa, che, ai sensi dell'art.38 cpc, va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Ciò detto, passiamo all'esame del merito della controversia.
In primo luogo parte attrice si duole della mancata notifica del verbale del
19.05.2023 in seno al quale l'assemblea aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore, così come era dato leggere dall'avviso di convocazione a partecipare a quella adunanza assembleare che le era stato comunicato, e sulla scorta di ciò ha chiesto l'annullamento della delibera del 13.02.2024, per violazione dell'art.1129 c.c., non essendo stato indicato il compenso dell'amministratore , né essendo stata data l'opportunità ai singoli condomini di presentare delle offerte per il conferimento dell'incarico di amministratore e di vagliare quelle più convenienti.
Orbene, il motivo di doglianza non coglie nel segno, proprio perché relativo alla delibera del 19.05.2023 e non a quella oggetto di impugnazione adottata in data
13.02.2024.
Né la mancata comunicazione del verbale di nomina del nuovo amministratore può essere motivo di invalidità di altra delibera diversa da quella avente ad oggetto il conferimento del mandato ad amministrare, ma semplicemente tale inadempimento impedisce il decorrere dei termini per l'impugnazione fino a che pagina 5 di 10 il condomino non ha avuto conoscenza del deliberato.
Va, dunque, rigettata la relativa doglianza.
Ed, ancora, parte ricorrente si duole del fatto che la delibera è stata adottata in difetto di quorum , essendo stata adottata con un numero di voti pari a 388,74 millesimi di proprietà, senza che il numero dei presenti raggiungesse la metà dei condomini e senza che l'amministratore avesse fatto pervenire ai condomini la documentazione utile per partecipare all'assemblea con consapevolezza.
Ciò detto la delibera al punto 5 prevede: “ prospettare al condomino un componimento bonario riconoscendo la metà di quanto richiesto, conferendo mandato all'Amm.re di procedere agli adempimenti conseguenti a tacitazione di ogni pretesa da parte del ”. Parte_4
In altri termini, l'assemblea ha dato mandato all'amministratore di transigere l'insorgere di una probabile controversia, accordando al condomino la metà di quanto richiesto.
Ed, invero, in forza dell'art.1136 IV comma c.c. che prevede i quorum di cui al secondo comma dell'art.1136 c.c. per le liti attive e passive relative a materie che esorbitano le attribuzioni dell'amministratore, così come indicate dagli articoli
1129 e 1130 c.c., deve ritenersi che l'assemblea condominiale può autorizzare l'amministratore a transigere una lite in corso o chiedere di prevenirla in presenza della maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell'art 1136 c.c. e cioè i voti della maggioranza degli intervenuto e almeno la metà del valore dell'edificio, non rientrando tra le sue attribuzioni l'attività di componimento delle liti.
Tranciante, però, va considerata l'eccezione del convenuto relativa CP_1
alla carenza di interesse ad agire, poiché, nell'ipotesi di eventuale transazione, parte ricorrente sarebbe obbligata a corrispondere € 53,87.
In particolare, il ricorrente soltanto in note conclusive, pur non contestando pagina 6 di 10 l'importo stimato dal condominio, ha preso posizione sul punto, rappresentando che nelle società civili esistono delle regole che vanno applicate sempre e che la loro infrazione comporta delle conseguenze già stabilite dal legislatore a prescindere del valore “dell'infrazione” .
Ha anche allegato che la precedente amministrazione aveva ritenuto utile fare uno studio tecnico sui contestati danni condominiali, poiché l'eventuale illegittimo riconoscimento dei lamentati danni al proprietario di uno dei corpi bassi, avrebbe fatto da apri pista alle altre unità immobiliari che nel tempo hanno denunciato la presenza di identiche superfetazioni e che il danno arrecato va ben aldilà di quello ex adverso sbrigativamente quantificato di euro 57,68.
Le argomentazioni del ricorrente, oltre ad essere tardive non colgono nel segno.
Proprio in tema di impugnativa della delibera condominiale va rilevato che, oltre l'aspetto afferente la rilevanza della domanda proposta ex art.1137 c.c., è necessario che il condomino che impugna debba avere un interesse ad agire concreto e rilevante per la dichiarazione di invalidità dell'atto collettivo oggetto dell'azione.
In altri termini, il condomino che intenda proporre l'impugnativa a delibera condominiale deve dimostrare di avervi interesse.
Tale interesse presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale.
Indi, l'impugnazione della delibera condominiale non può essere fondata su un interesse astratto del condòmino alla legalità e correttezza della gestione comune:
è invece necessario che il condòmino che impugna la delibera sia portatore di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento correlato alla posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di annullamento può derivare.
Pertanto, spetta al condòmino che impugna allegare e dimostrare di avervi pagina 7 di 10 interesse e che dalla delibera in questione ne consegua un apprezzabile suo personale pregiudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova dell'interesse ad agire che sottende all'impugnazione.
Infatti, non può essere condiviso l'interesse prospettato dal ricorrente alla legalità
, né quello genericamente individuato nell'evitare che altri condomini chiedano eventuali ulteriori risarcimenti del danno per le stesse motivazioni.
L'impugnazione va dunque rigettata.
Parimenti va disattesa la domanda di risarcimento del danno, genericamente allegata e infondata nell'an e nel quantum.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
In virtù del principio della soccombenza le spese, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €2552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore
€2280,00, scaglione di valore fino ad euro 5200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura del 70% e compensate interamente tra le parti per il restante 30% .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal CP_1
convenuto; dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore;
rigetta l'impugnazione della delibera del 13.02.2024 per carenza di interesse ad agire;
pagina 8 di 10 rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al convenuto il 70% CP_1
delle spese di lite, che complessivamente e nella loro interezza si liquidano in €
2552,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali e compensa interamente tra le parti il restante 30%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10