Articolo 5 della Legge 29 dicembre 2000, n. 404
Articolo 4Articolo 6
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10 gennaio 2001
Art. 5. 1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il piu' efficace coordinamento delle loro attivita' e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonche' al fine di razionalizzare le modalita' di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 , sono soppresse le parole da: "e coordina " fino alla fine del comma.
Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Settori di attivita').
(Omissis).
3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonche' alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attivita' di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto".
Entrata in vigore il 10 gennaio 2001