Art. 18. Costituzione del Collegio d'accusa.
Commissari delegati
Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell' articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , sono piu' due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.
Il collegio di accusa puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio.
Commissari delegati
Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell' articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , sono piu' due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.
Il collegio di accusa puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio.