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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 224/2020 r.g. promossa da:
LE (CF. ), (CF. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (CF. ), rappresentati e difesi C.F._1 Parte_3 C.F._2 dagli avv.ti Nicola Sanitate, Olivia Carli e Tina Sanitate, giusta procura in atti.
ATTORI/OPPONENTI
Contro
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Rosa Jr., giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
(C.F. e P.I. ), quale procuratrice di CP_2 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. cessionaria del credito vantato da P.IVA_4 Controparte_4 giusta cessione pubbl. in G.U. Parte II n. 146 del 15.12.2020, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_3 [...]
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1997/2019, Controparte_5
pagina 1 di 7 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27.11.2019 nel proc. iscritto al n. 4230/2019 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 42.368,66, oltre interessi e spese, quale saldo passivo al 08.05.2019 dei contratti di conto corrente n. 1212688 con fido di € 20.000,00 e n. 1212808 con fido di € 10.000,00 conclusi, rispettivamente nei dì del 31.12.2012 e del 16.09.2013, da con Parte_4 la (cfr. doc.
1-3 fasc. monitorio). CP_6
Le obbligazioni assunte da sono state garantite da e Parte_4 Parte_2
(fino all'importo di € 106.694,00) con fideiussione del 16.09.2013 (cfr. doc. 5 fasc. Parte_3 monitorio).
Gli opponenti hanno in particolare lamentato: la carenza di prova del credito ingiunto;
la mancata previa escussione della garanzia prestata da la decadenza della garanzia fideiussoria ex Parte_5 art. 1957 c.c.
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto, preliminarmente, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nonché il rigetto delle avverse domande, rilevandone l'infondatezza.
Con comparsa di costituzione depositata il 16.4.2021 si è costituita quale procuratrice di CP_2 per rilevare che quest'ultima a seguito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_3 eseguita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di cui è stato dato avviso nella G.U. Parte Seconda n. 146 del 15.12.2020, era subentrata nell'integrale posizione creditoria di , di cui pertanto chiedeva l'estromissione. CP_6
Alla prima udienza di comparizione, la banca opposta insisteva nella concessione di provvisoria esecutività del d.i. opposto mentre gli opponenti insistevano nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
***
Preliminarmente, va esaminata la domanda di estromissione della da parte della CP_6 CP_2
Com'è noto, l'estromissione presuppone il consenso delle altre parti (cfr. art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie, non risulta che gli opponenti e la banca opposta abbiano acconsentito all'estromissione della pagina 2 di 7 banca opposta, richiesta dalla società intervenuta. Per tale ragione, non può disporsi l'estromissione della . Controparte_1
Ciò premesso, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 42.368,66, oltre interessi e spese) si fonda sul contratto di conto corrente n. 1212688 con fido di € 20.000,00 del 31.12.2012 e sul contratto di conto corrente n. 1212808 con fido di € 10.000,00 del 16.09.2013, intrattenuti da
[...]
con la . Parte_4 CP_6
Anzitutto, gli opponenti hanno lamentato la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c., nonché la carenza di prova del credito ingiunto.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Va anzitutto ricordato che la norma di cui all'art. 50 TUB trova il proprio esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019).
Più precisamente, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017,
7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007). Ed infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla pagina 3 di 7 capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass 10692/2007).
Pertanto, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018,
23759/2016 e 826/2015).
Nel presente giudizio la banca opposta ha prodotto il contratto di conto corrente n. 1212688 con fido di
€ 20.000,00 del 31.12.2012, il contratto di conto corrente n. 1212808 con fido di € 10.000,00 del
16.9.2013 e gli estratti conto analitici del conto n. 1212688 dalla data di apertura (con saldo iniziale pari a zero) alla data di chiusura.
In base alla richiamata giurisprudenza, deve dunque ritenersi che la banca opposta abbia adempiuto solo parzialmente al proprio onere probatorio, non avendo depositato tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 1212808 (l'allegato alla comparsa di costituzione “estratti conto 1212808 da apertura a sofferenza” contiene in realtà gli estratti conto del conto n. 1212688). Conseguentemente il credito azionato in sede monitoria in ragione del contratto di conto corrente n. 1212808 (pari a € 15.406,78) non è stato provato.
In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito la mancata previa escussione della garanzia prestata da In particolare, hanno lamentato che l'opposta – prima di agire in via monitoria – Parte_5 avrebbe dovuto procedere ad attivare la garanzia regolarmente pagata dal correntista affidato.
A fronte della lamentata eccezione, l'opposta ha dedotto che la garanzia prestata da è una Parte_5 garanzia sussidiaria, ossia attivabile solo dopo avere tentato le procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero del credito.
La doglianza degli opponenti è comunque infondata.
Premesso che nulla è stato più argomentato dagli opponenti nel corso del giudizio avverso le deduzioni della convenuta, deve comunque rilevarsi che nella Convenzione intervenuta tra il Consorzio di garanzia e la si legge “la banca darà tempestiva notizia al Consorzio di qualsiasi inadempienza CP_6 da parte dei soci affidati ed, esperiti i primi atti esecutivi (pignoramento, istanza di vendita o di pagina 4 di 7 assegnazione) ovvero notificato atto di precetto od ottenuto decreto ingiuntivo, anche se non esecutivo, ovvero ancora presentata l'istanza di fallimento, resta irrevocabilmente autorizzata a prelevare dai conti…una somma corrispondente all'importo dovuto dal socio affidato…” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Pertanto, non sussisteva alcun obbligo della banca opposta di escutere la garanzia prestata da previamente rispetto all'esercizio dell'azione monitoria. Parte_5
In terzo luogo, gli opponenti hanno eccepito la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c. In particolare, hanno ritenuto spirato il termine di 24 mesi previsto – in deroga all'art. 1957 c.c. – dalla lettera di fideiussione (cfr. art. 10 fideiussione) per proporre le istanze nei confronti del debitore principale atteso che il contratto di conto corrente n. 1212688 (la cui linea di credito è stata provata) prevedeva per il fido accordato la scadenza del 30.06.2014 e che dunque da tale data l'obbligazione garantita andava considerata scaduta.
La doglianza è infondata.
È vero che il contratto di conto corrente n. 1212688 prevedeva un fido di € 20.000,00 a scadenza fissa
(30.06.2014). Tuttavia, la – che tra l'altro non ha dato prova di avere Parte_4 estinto il credito azionato dalla opposta – ha proseguito con la il rapporto di conto corrente CP_6 anche dopo la scadenza dell'apertura di credito, come del resto si evince dagli estratti conto analitici allegati e non contestati dagli opponenti.
Pertanto, a prescindere dall'eventuale comunicazione di risoluzione contrattuale, la scadenza dell'obbligazione principale va individuata alla data di chiusura del rapporto indicata nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ossia l'08.05.2019.
Ciò considerato, alcuna decadenza è intervenuta ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto l'opposta ha notificato alla società debitrice principale il ricorso monitorio e il pedissequo decreto ingiuntivo in data
02.12.2019 e quindi entro il termine di 24 mesi previsto dalla fideiussione per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore garantito.
Infine, altrettanto infondata è la doglianza relativa alla indebita applicazione di interessi e della
CMS, in quanto formulata in maniera generica e non circostanziata, non avendo gli opponenti precisato in che termini tali voci di costo sarebbero state applicate illegittimamente, né hanno dato prova della condotta contraria a buona fede della banca opposta.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento, in favore della della somma di € 26.961,88 (relativa al solo conto corrente n. CP_2
1212688), oltre interessi come da domanda monitoria. pagina 5 di 7 ***
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura ridotta (€ 26.961,88 anziché €
42.368,66; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della banca opposta e per essa della cessionaria intervenuta, di 2/3 spese processuali (ivi incluse quelle della fase monitoria, tutte liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta), che si intendono compensate per il residuo
1/3, in ragione dell'espunzione della posta debitoria relativa al contratto di conto corrente n. 1212808.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 224/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_4 Pt_2
e , revoca il D.I. n. 1997/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa il 27.11.2019
[...] Parte_3 nel proc. iscritto al n. 4230/2019 R.G.;
2) condanna e al pagamento, in favore Parte_4 Parte_2 Parte_3 di della somma di € 26.961,88, oltre interessi come da domanda monitoria;
CP_2
3) condanna e al pagamento, in favore Parte_4 Parte_2 Parte_3 di delle spese di lite che liquida in € 3.300,00 per compensi professionali del presente CP_2 giudizio, € 500,00 per compensi della fase monitoria, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
4) compensa le spese per il resto.
Ragusa, 18.12.2025
Il GIUDICE pagina 6 di 7 dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 224/2020 r.g. promossa da:
LE (CF. ), (CF. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (CF. ), rappresentati e difesi C.F._1 Parte_3 C.F._2 dagli avv.ti Nicola Sanitate, Olivia Carli e Tina Sanitate, giusta procura in atti.
ATTORI/OPPONENTI
Contro
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Rosa Jr., giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
(C.F. e P.I. ), quale procuratrice di CP_2 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. cessionaria del credito vantato da P.IVA_4 Controparte_4 giusta cessione pubbl. in G.U. Parte II n. 146 del 15.12.2020, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_3 [...]
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1997/2019, Controparte_5
pagina 1 di 7 emesso dal Tribunale di Ragusa il 27.11.2019 nel proc. iscritto al n. 4230/2019 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 42.368,66, oltre interessi e spese, quale saldo passivo al 08.05.2019 dei contratti di conto corrente n. 1212688 con fido di € 20.000,00 e n. 1212808 con fido di € 10.000,00 conclusi, rispettivamente nei dì del 31.12.2012 e del 16.09.2013, da con Parte_4 la (cfr. doc.
1-3 fasc. monitorio). CP_6
Le obbligazioni assunte da sono state garantite da e Parte_4 Parte_2
(fino all'importo di € 106.694,00) con fideiussione del 16.09.2013 (cfr. doc. 5 fasc. Parte_3 monitorio).
Gli opponenti hanno in particolare lamentato: la carenza di prova del credito ingiunto;
la mancata previa escussione della garanzia prestata da la decadenza della garanzia fideiussoria ex Parte_5 art. 1957 c.c.
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto, preliminarmente, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nonché il rigetto delle avverse domande, rilevandone l'infondatezza.
Con comparsa di costituzione depositata il 16.4.2021 si è costituita quale procuratrice di CP_2 per rilevare che quest'ultima a seguito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_3 eseguita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di cui è stato dato avviso nella G.U. Parte Seconda n. 146 del 15.12.2020, era subentrata nell'integrale posizione creditoria di , di cui pertanto chiedeva l'estromissione. CP_6
Alla prima udienza di comparizione, la banca opposta insisteva nella concessione di provvisoria esecutività del d.i. opposto mentre gli opponenti insistevano nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
***
Preliminarmente, va esaminata la domanda di estromissione della da parte della CP_6 CP_2
Com'è noto, l'estromissione presuppone il consenso delle altre parti (cfr. art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie, non risulta che gli opponenti e la banca opposta abbiano acconsentito all'estromissione della pagina 2 di 7 banca opposta, richiesta dalla società intervenuta. Per tale ragione, non può disporsi l'estromissione della . Controparte_1
Ciò premesso, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 42.368,66, oltre interessi e spese) si fonda sul contratto di conto corrente n. 1212688 con fido di € 20.000,00 del 31.12.2012 e sul contratto di conto corrente n. 1212808 con fido di € 10.000,00 del 16.09.2013, intrattenuti da
[...]
con la . Parte_4 CP_6
Anzitutto, gli opponenti hanno lamentato la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c., nonché la carenza di prova del credito ingiunto.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Va anzitutto ricordato che la norma di cui all'art. 50 TUB trova il proprio esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019).
Più precisamente, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017,
7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007). Ed infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla pagina 3 di 7 capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass 10692/2007).
Pertanto, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018,
23759/2016 e 826/2015).
Nel presente giudizio la banca opposta ha prodotto il contratto di conto corrente n. 1212688 con fido di
€ 20.000,00 del 31.12.2012, il contratto di conto corrente n. 1212808 con fido di € 10.000,00 del
16.9.2013 e gli estratti conto analitici del conto n. 1212688 dalla data di apertura (con saldo iniziale pari a zero) alla data di chiusura.
In base alla richiamata giurisprudenza, deve dunque ritenersi che la banca opposta abbia adempiuto solo parzialmente al proprio onere probatorio, non avendo depositato tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 1212808 (l'allegato alla comparsa di costituzione “estratti conto 1212808 da apertura a sofferenza” contiene in realtà gli estratti conto del conto n. 1212688). Conseguentemente il credito azionato in sede monitoria in ragione del contratto di conto corrente n. 1212808 (pari a € 15.406,78) non è stato provato.
In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito la mancata previa escussione della garanzia prestata da In particolare, hanno lamentato che l'opposta – prima di agire in via monitoria – Parte_5 avrebbe dovuto procedere ad attivare la garanzia regolarmente pagata dal correntista affidato.
A fronte della lamentata eccezione, l'opposta ha dedotto che la garanzia prestata da è una Parte_5 garanzia sussidiaria, ossia attivabile solo dopo avere tentato le procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero del credito.
La doglianza degli opponenti è comunque infondata.
Premesso che nulla è stato più argomentato dagli opponenti nel corso del giudizio avverso le deduzioni della convenuta, deve comunque rilevarsi che nella Convenzione intervenuta tra il Consorzio di garanzia e la si legge “la banca darà tempestiva notizia al Consorzio di qualsiasi inadempienza CP_6 da parte dei soci affidati ed, esperiti i primi atti esecutivi (pignoramento, istanza di vendita o di pagina 4 di 7 assegnazione) ovvero notificato atto di precetto od ottenuto decreto ingiuntivo, anche se non esecutivo, ovvero ancora presentata l'istanza di fallimento, resta irrevocabilmente autorizzata a prelevare dai conti…una somma corrispondente all'importo dovuto dal socio affidato…” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Pertanto, non sussisteva alcun obbligo della banca opposta di escutere la garanzia prestata da previamente rispetto all'esercizio dell'azione monitoria. Parte_5
In terzo luogo, gli opponenti hanno eccepito la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c. In particolare, hanno ritenuto spirato il termine di 24 mesi previsto – in deroga all'art. 1957 c.c. – dalla lettera di fideiussione (cfr. art. 10 fideiussione) per proporre le istanze nei confronti del debitore principale atteso che il contratto di conto corrente n. 1212688 (la cui linea di credito è stata provata) prevedeva per il fido accordato la scadenza del 30.06.2014 e che dunque da tale data l'obbligazione garantita andava considerata scaduta.
La doglianza è infondata.
È vero che il contratto di conto corrente n. 1212688 prevedeva un fido di € 20.000,00 a scadenza fissa
(30.06.2014). Tuttavia, la – che tra l'altro non ha dato prova di avere Parte_4 estinto il credito azionato dalla opposta – ha proseguito con la il rapporto di conto corrente CP_6 anche dopo la scadenza dell'apertura di credito, come del resto si evince dagli estratti conto analitici allegati e non contestati dagli opponenti.
Pertanto, a prescindere dall'eventuale comunicazione di risoluzione contrattuale, la scadenza dell'obbligazione principale va individuata alla data di chiusura del rapporto indicata nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ossia l'08.05.2019.
Ciò considerato, alcuna decadenza è intervenuta ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto l'opposta ha notificato alla società debitrice principale il ricorso monitorio e il pedissequo decreto ingiuntivo in data
02.12.2019 e quindi entro il termine di 24 mesi previsto dalla fideiussione per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore garantito.
Infine, altrettanto infondata è la doglianza relativa alla indebita applicazione di interessi e della
CMS, in quanto formulata in maniera generica e non circostanziata, non avendo gli opponenti precisato in che termini tali voci di costo sarebbero state applicate illegittimamente, né hanno dato prova della condotta contraria a buona fede della banca opposta.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento, in favore della della somma di € 26.961,88 (relativa al solo conto corrente n. CP_2
1212688), oltre interessi come da domanda monitoria. pagina 5 di 7 ***
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura ridotta (€ 26.961,88 anziché €
42.368,66; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della banca opposta e per essa della cessionaria intervenuta, di 2/3 spese processuali (ivi incluse quelle della fase monitoria, tutte liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta), che si intendono compensate per il residuo
1/3, in ragione dell'espunzione della posta debitoria relativa al contratto di conto corrente n. 1212808.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 224/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_4 Pt_2
e , revoca il D.I. n. 1997/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa il 27.11.2019
[...] Parte_3 nel proc. iscritto al n. 4230/2019 R.G.;
2) condanna e al pagamento, in favore Parte_4 Parte_2 Parte_3 di della somma di € 26.961,88, oltre interessi come da domanda monitoria;
CP_2
3) condanna e al pagamento, in favore Parte_4 Parte_2 Parte_3 di delle spese di lite che liquida in € 3.300,00 per compensi professionali del presente CP_2 giudizio, € 500,00 per compensi della fase monitoria, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
4) compensa le spese per il resto.
Ragusa, 18.12.2025
Il GIUDICE pagina 6 di 7 dott.ssa Emanuela A. Favara
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