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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14622 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. IO NZ, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 6578 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 14/10/2025,vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: residente Parte_1 C.F._1 in Malta c.a.p. SLM 1750, Tassliema, Via Guzè Howard n°5, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Marianna Dionigi n°57, presso lo studio dell'Avv. Matteo Santini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/ 3220940 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
E
. Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somma.
All'udienza del 14 ottobre 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Elena Bonamin, in sostituzione dell'Avv. Matteo Santini, la quale precisava le conclusioni come in atti ed insistendo per il loro accoglimento. Chiedeva( ed otteneva) di essere autorizzata alla rinuncia ai termini. Svolgimento del processo
Con comparsa, redatta ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e dell'art . 125 disp. att. c.p.c., in riassunzione del giudizio
R.G. n°2747/2022 instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Latina- I^ Sezione Civile-, ritualmente notificata alla SI.ra , il SI. remesso che: Controparte_1 Parte_1
- - la SI.ra , con atto di citazione notificato in data 19/05/2022, era stata evocata dinanzi Controparte_1 al Tribunale Ordinario di Latina per la data del 25/10/2022 con atto del seguente tenore letterale:
- in data 17 giugno 2019 esso attore aveva perfezionato verbalmente con la SI.ra CP_1 un contratto poi puntualizzato per iscritto del quale si riportava il testo:
“ oggi 17 giugno 2019 io , cittadina italiana nata il [...] a [...], residente Controparte_1 in Piazza Alessandro Marchetti 2, Cori, Latina;
con codice fiscale dichiaro che in base C.F._2 agli impegni contrattuali con il Dottor cittadino italiano, Parte_1 nato il [...] a [...] con codice fiscale sono tenuta a versare C.F._1 quarantamila Euro per l'acquisto del cinque per cento delle quote azionarie della società che sarà proprietaria del Marchio Internazionale ed Europeo Studio Esoterico Cornelio, SEC, STUDIUM ESOTERICUM
CORNELII e del Marchio Internazionale figurativo che rappresenta la parte figurativa del Marchio sopraindicato, dei diritti SIAE del sito riconducibile al link: www.studioesotericocornelio.com; per concessione del Dottor le azioni saranno emesse in mio favore comunque prima del Parte_1 pagamento e ne percepirò i dividendi azionari.
Orbene mi impegno altresì al pagamento inderogabile di queste azioni pari alla cifra sopraindicata ovvero
Euro quarantamila entro un tempo massimo di 12 mesi da questa data.
- Riconosco di avere il debito di Euro quarantamila nei confronti del Dottor Parte_1
; dichiaro altresì di rispettare la totale non divulgazione di tutte le informazioni condivise con me
[...] dal Dottor in caso contrario mi impegno a pagare una penale di Euro trentamila”; Parte_1
- avendo la SI.ra divulgato informazioni professionali relativi ad esso istante, per la cui CP_1 diffusione era stata anche imputata per diffamazione aggravata a mezzo stampa, si era concretata la clausola contrattuale innanzi richiamata;
- era quindi interesse di esso esponente conseguire il pagamento di quanto spettante;
- alla somma di € 30.000,00 avrebbe dovuto essere aggiunto quanto di interessi legali maturato fino all'effettivo adempimento;
- tanto esposto erano state rassegnate le conclusioni di cui alle pagg.
3-5 della presente comparsa;
- l'udienza di comparizione del processo a quo era stata differita d'ufficio al 27/09/2022;
- con provvedimento del 27/09/2022, il Giudice del Tribunale Ordinario di Latina, Dott. Luca Venditto, lette le note autorizzate depositate in data 19/09/2022 dalla parte attrice, rilevato che per mero errore l'udienza di prima comparizione delle parti, fissata in citazione per il giorno 25/10/2022, era stata iscritta nel ruolo dell'udienza del 27/09/2022, aveva fissato l'udienza per la prima comparizione al 25/10/2022; - il predetto Giudice, pronunciando all'esito della udienza del 25/10/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221 comma 4° D.L. n°34 del 19 maggio 2020, convertito nella L. n°77 del 17 luglio 2020, rilevato che la controversia aveva ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali e che detta materia era ricompresa nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa a norma dell'art. 3, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n°168/2003, aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Roma, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del processo;
- era interesse di esso attore riassumere la controversia de qua dinanzi al Tribunale di Roma, dichiarato competente;
- la SI.ra non si era costituita nel predetto giudizio;
CP_1
tanto esposto, nel riassumere il richiamato processo, formulava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa,
- accertare e dichiarare che, tra le parti, si è perfezionato un contratto avente ad oggetto la cessione del 5%( cinque per cento) delle quote azionaria della società proprietaria del Marchio Internazionale figurativo che rappresenta la parte figurativa del Marchio sopraindicato, dei diritti SIAE del sito riconducibile al link www.studioesotericocornelio.com;
- accertare e dichiarare che la convenuta è debitrice in favore dell'attore della somma di euro quarantamila come da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso in rito separato;
- accertare e dichiarare che la convenuta è stata inadempiente rispetto al divieto di divulgazione delle informazioni condivise;
- accertare e dichiarare che si è concretizzata la previsione contrattualmente prevista del pagamento della somma di Euro 30.000,00 a titolo di penale a carico della convenuta;
- per l'effetto condannare la SInora al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
30.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta più equa oltre agli interessi di mora da computarsi al tasso legale sulla somma riconosciuta oltre alle spese e funzioni del presente atto e successive occorrende;
- condannare la SI.ra ad una cifra da stabilirsi per i danni morali e materiali scaturiti dalle CP_1 diffamazioni poste in essere dalla stessa contro il SInor Parte_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso i.v.a. e c.p.a.”.
La SI.ra , pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio tanto che, all' udienza Controparte_1 del 02 ottobre 2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi la causa, all'udienza del 14 ottobre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni del procuratore della parte attrice, era trattenuta in decisione con autorizzazione alla rinuncia ai termini per la redazione degli scritti defensionali conclusivi. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che le domanda attoree non possano trovare accoglimento perché infondate.
Assume il SI. che la convenuta dovrebbe pagare a titolo di penale la somma Parte_1 pari ad € 30.000,00 per aver divulgato contenuti riservati riferiti dall'attore in relazione alla costituenda società per azioni, titolare del Marchio Internazionale ed Europeo Studio Esoterico
Cornelio e del Marchio Internazionale figurativo.
Osserva il decidente che non è stato fornito riscontro della costituzione della società a mezzo della offerta in prova dello strumento notarile (inderogabile in subiecta materia vertendosi in ambito di società per azioni) e della iscrizione della stessa nella locale Camera di Commercio.
Risulta versata in atti perizia di parte avente ad oggetto contenuti di plurime dichiarazioni rese dalla SI.ra a mezzo dei c.d. social. CP_1
Le asserzioni della SI.ra hanno un contenuto polivalente: concernono, CP_1 in via esemplificativa, la tematica del cyberbullismo e della violenza alle donne nonché quello del revenge porn.
Fra i vari temi diffusi viene operato in taluni segmenti riferimento al SI. indicato quale Parte_1 autore di condotte delittuose e persona fisica che è riuscita nell'intento di operare violenza psicologica inducendo la convenuta ad assumere obbligazioni alle quali non ha fatto riscontro il sinallagma negoziale.
Tanto però non concreta la prova della divulgazione di contenuti inerenti la costituenda società che, assai sintomaticamente, non vengono palesati.
Segnatamente non risulta fornito riscontro della costituzione di una società per azioni, siccome prefigurato nella scrittura privata del 17 giugno 2019.
Deve osservarsi che la richiamata scheda reca meramente una dichiarazione ricognitiva che, per avere valenza legale, deve avere contenuto possibile e lecito.
Nel caso in esame, in disparte da ogni valutazione in ordine all'obbligo della SI.ra CP_1 di pagare la somma di € 40.000,00 pari al 5% delle azioni della costituenda società, viene dalla stessa assunto l'obbligo di pagare la somma pari ad € 30.000,00 nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni riferite dal SI. Parte_1 alla SI.ra e da quest'ultima divulgate. CP_1
Rileva lo scrivente che, a prescindere da ogni iniziativa che la parte attrice intenderà adottare in ragione dei contenuti delle esternazioni contenute nei social riportati in atti, è invalida la promessa di assunzione di debito per un duplice ordine di motivi:
- non risulta accertato che la società sia stata costituita ed abbia avuto concreta attuazione
( donde la reiezione della declaratoria di perfezionamento di un contratto di costituzione di una società per azioni, del trasferimento alla convenuta del 5% delle suddette azioni e dell'obbligo della stessa, sulla scorta del profilo di natura causale, di pagamento di quanto- asseritamente- trasferito, pari ad € 40.000,00; tanto al netto della esistenza della obbligazione cambiaria per la predetta somma, - ad argomentare della parte attrice già azionata in altra sede -);
- non risulta provato che la SI.ra abbia rivelato sui social informazioni riferite CP_1 dal SI. nerenti la predetta società in ragione del fatto che quest'ultima non è mai sorta Parte_1
e, per l'effetto, non ha mai operato.
Nel delineato quadro processuale non si ravvisa la ricorrenza di rigorosi elementi di prova per fondare la responsabilità di natura risarcitoria della SI.ra e, conseguentemente, CP_1 per giustificare la adozione di una pronuncia di condanna nei confronti della convenuta al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di riservatezza riferibile alla suddetta società.
In ragione della contumacia della SI.ra deve essere dichiarata la irripetibilità delle spese CP_1 di lite.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande attoree;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. IO NZ
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. IO NZ, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 6578 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 14/10/2025,vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: residente Parte_1 C.F._1 in Malta c.a.p. SLM 1750, Tassliema, Via Guzè Howard n°5, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Marianna Dionigi n°57, presso lo studio dell'Avv. Matteo Santini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/ 3220940 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
E
. Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somma.
All'udienza del 14 ottobre 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Elena Bonamin, in sostituzione dell'Avv. Matteo Santini, la quale precisava le conclusioni come in atti ed insistendo per il loro accoglimento. Chiedeva( ed otteneva) di essere autorizzata alla rinuncia ai termini. Svolgimento del processo
Con comparsa, redatta ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e dell'art . 125 disp. att. c.p.c., in riassunzione del giudizio
R.G. n°2747/2022 instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Latina- I^ Sezione Civile-, ritualmente notificata alla SI.ra , il SI. remesso che: Controparte_1 Parte_1
- - la SI.ra , con atto di citazione notificato in data 19/05/2022, era stata evocata dinanzi Controparte_1 al Tribunale Ordinario di Latina per la data del 25/10/2022 con atto del seguente tenore letterale:
- in data 17 giugno 2019 esso attore aveva perfezionato verbalmente con la SI.ra CP_1 un contratto poi puntualizzato per iscritto del quale si riportava il testo:
“ oggi 17 giugno 2019 io , cittadina italiana nata il [...] a [...], residente Controparte_1 in Piazza Alessandro Marchetti 2, Cori, Latina;
con codice fiscale dichiaro che in base C.F._2 agli impegni contrattuali con il Dottor cittadino italiano, Parte_1 nato il [...] a [...] con codice fiscale sono tenuta a versare C.F._1 quarantamila Euro per l'acquisto del cinque per cento delle quote azionarie della società che sarà proprietaria del Marchio Internazionale ed Europeo Studio Esoterico Cornelio, SEC, STUDIUM ESOTERICUM
CORNELII e del Marchio Internazionale figurativo che rappresenta la parte figurativa del Marchio sopraindicato, dei diritti SIAE del sito riconducibile al link: www.studioesotericocornelio.com; per concessione del Dottor le azioni saranno emesse in mio favore comunque prima del Parte_1 pagamento e ne percepirò i dividendi azionari.
Orbene mi impegno altresì al pagamento inderogabile di queste azioni pari alla cifra sopraindicata ovvero
Euro quarantamila entro un tempo massimo di 12 mesi da questa data.
- Riconosco di avere il debito di Euro quarantamila nei confronti del Dottor Parte_1
; dichiaro altresì di rispettare la totale non divulgazione di tutte le informazioni condivise con me
[...] dal Dottor in caso contrario mi impegno a pagare una penale di Euro trentamila”; Parte_1
- avendo la SI.ra divulgato informazioni professionali relativi ad esso istante, per la cui CP_1 diffusione era stata anche imputata per diffamazione aggravata a mezzo stampa, si era concretata la clausola contrattuale innanzi richiamata;
- era quindi interesse di esso esponente conseguire il pagamento di quanto spettante;
- alla somma di € 30.000,00 avrebbe dovuto essere aggiunto quanto di interessi legali maturato fino all'effettivo adempimento;
- tanto esposto erano state rassegnate le conclusioni di cui alle pagg.
3-5 della presente comparsa;
- l'udienza di comparizione del processo a quo era stata differita d'ufficio al 27/09/2022;
- con provvedimento del 27/09/2022, il Giudice del Tribunale Ordinario di Latina, Dott. Luca Venditto, lette le note autorizzate depositate in data 19/09/2022 dalla parte attrice, rilevato che per mero errore l'udienza di prima comparizione delle parti, fissata in citazione per il giorno 25/10/2022, era stata iscritta nel ruolo dell'udienza del 27/09/2022, aveva fissato l'udienza per la prima comparizione al 25/10/2022; - il predetto Giudice, pronunciando all'esito della udienza del 25/10/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221 comma 4° D.L. n°34 del 19 maggio 2020, convertito nella L. n°77 del 17 luglio 2020, rilevato che la controversia aveva ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali e che detta materia era ricompresa nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa a norma dell'art. 3, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n°168/2003, aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Roma, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del processo;
- era interesse di esso attore riassumere la controversia de qua dinanzi al Tribunale di Roma, dichiarato competente;
- la SI.ra non si era costituita nel predetto giudizio;
CP_1
tanto esposto, nel riassumere il richiamato processo, formulava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa,
- accertare e dichiarare che, tra le parti, si è perfezionato un contratto avente ad oggetto la cessione del 5%( cinque per cento) delle quote azionaria della società proprietaria del Marchio Internazionale figurativo che rappresenta la parte figurativa del Marchio sopraindicato, dei diritti SIAE del sito riconducibile al link www.studioesotericocornelio.com;
- accertare e dichiarare che la convenuta è debitrice in favore dell'attore della somma di euro quarantamila come da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso in rito separato;
- accertare e dichiarare che la convenuta è stata inadempiente rispetto al divieto di divulgazione delle informazioni condivise;
- accertare e dichiarare che si è concretizzata la previsione contrattualmente prevista del pagamento della somma di Euro 30.000,00 a titolo di penale a carico della convenuta;
- per l'effetto condannare la SInora al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
30.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta più equa oltre agli interessi di mora da computarsi al tasso legale sulla somma riconosciuta oltre alle spese e funzioni del presente atto e successive occorrende;
- condannare la SI.ra ad una cifra da stabilirsi per i danni morali e materiali scaturiti dalle CP_1 diffamazioni poste in essere dalla stessa contro il SInor Parte_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso i.v.a. e c.p.a.”.
La SI.ra , pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio tanto che, all' udienza Controparte_1 del 02 ottobre 2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi la causa, all'udienza del 14 ottobre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni del procuratore della parte attrice, era trattenuta in decisione con autorizzazione alla rinuncia ai termini per la redazione degli scritti defensionali conclusivi. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che le domanda attoree non possano trovare accoglimento perché infondate.
Assume il SI. che la convenuta dovrebbe pagare a titolo di penale la somma Parte_1 pari ad € 30.000,00 per aver divulgato contenuti riservati riferiti dall'attore in relazione alla costituenda società per azioni, titolare del Marchio Internazionale ed Europeo Studio Esoterico
Cornelio e del Marchio Internazionale figurativo.
Osserva il decidente che non è stato fornito riscontro della costituzione della società a mezzo della offerta in prova dello strumento notarile (inderogabile in subiecta materia vertendosi in ambito di società per azioni) e della iscrizione della stessa nella locale Camera di Commercio.
Risulta versata in atti perizia di parte avente ad oggetto contenuti di plurime dichiarazioni rese dalla SI.ra a mezzo dei c.d. social. CP_1
Le asserzioni della SI.ra hanno un contenuto polivalente: concernono, CP_1 in via esemplificativa, la tematica del cyberbullismo e della violenza alle donne nonché quello del revenge porn.
Fra i vari temi diffusi viene operato in taluni segmenti riferimento al SI. indicato quale Parte_1 autore di condotte delittuose e persona fisica che è riuscita nell'intento di operare violenza psicologica inducendo la convenuta ad assumere obbligazioni alle quali non ha fatto riscontro il sinallagma negoziale.
Tanto però non concreta la prova della divulgazione di contenuti inerenti la costituenda società che, assai sintomaticamente, non vengono palesati.
Segnatamente non risulta fornito riscontro della costituzione di una società per azioni, siccome prefigurato nella scrittura privata del 17 giugno 2019.
Deve osservarsi che la richiamata scheda reca meramente una dichiarazione ricognitiva che, per avere valenza legale, deve avere contenuto possibile e lecito.
Nel caso in esame, in disparte da ogni valutazione in ordine all'obbligo della SI.ra CP_1 di pagare la somma di € 40.000,00 pari al 5% delle azioni della costituenda società, viene dalla stessa assunto l'obbligo di pagare la somma pari ad € 30.000,00 nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni riferite dal SI. Parte_1 alla SI.ra e da quest'ultima divulgate. CP_1
Rileva lo scrivente che, a prescindere da ogni iniziativa che la parte attrice intenderà adottare in ragione dei contenuti delle esternazioni contenute nei social riportati in atti, è invalida la promessa di assunzione di debito per un duplice ordine di motivi:
- non risulta accertato che la società sia stata costituita ed abbia avuto concreta attuazione
( donde la reiezione della declaratoria di perfezionamento di un contratto di costituzione di una società per azioni, del trasferimento alla convenuta del 5% delle suddette azioni e dell'obbligo della stessa, sulla scorta del profilo di natura causale, di pagamento di quanto- asseritamente- trasferito, pari ad € 40.000,00; tanto al netto della esistenza della obbligazione cambiaria per la predetta somma, - ad argomentare della parte attrice già azionata in altra sede -);
- non risulta provato che la SI.ra abbia rivelato sui social informazioni riferite CP_1 dal SI. nerenti la predetta società in ragione del fatto che quest'ultima non è mai sorta Parte_1
e, per l'effetto, non ha mai operato.
Nel delineato quadro processuale non si ravvisa la ricorrenza di rigorosi elementi di prova per fondare la responsabilità di natura risarcitoria della SI.ra e, conseguentemente, CP_1 per giustificare la adozione di una pronuncia di condanna nei confronti della convenuta al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di riservatezza riferibile alla suddetta società.
In ragione della contumacia della SI.ra deve essere dichiarata la irripetibilità delle spese CP_1 di lite.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande attoree;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. IO NZ