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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1601/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 334/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 08/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03TL00145 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Modena per la riforma della sentenza n.334/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Sezione I, depositata il giorno 8/7/2021 resa su Avviso di Accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2017 nei confronti della Resistente_1 Srl, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello.
L'appello pare infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Condivisibile, in rito la tesi dell'Ufficio sulla sussistenza, ai fini della notificazione degli avvisi, dei presupposti della necessità ed urgenza, legati all'obbligo di trasmissione degli atti/notizia di reato alla Procura della
Repubblica in ordine allo svolgimento dell'azione penale.
Infondate invece paiono le svolte contestazioni di appello con riguardo al merito.
La tesi accertatoria dell'Ufficio, fondata su una supposta sovrafatturazione da parte di un fornitore della società ricorrente (ditta Società_1 non appare probatoriamente dimostrata.
L'assunto dell'Ufficio si fonda su anomalie (crediti non riscossi né azionati), ed incroci gestionali tra le due compagini, mancanza di forma scritta e di registrazione degli accordi (noleggio di macchinari della Società_1 alla Resistente_1 Srl), non effettuazione per gli stessi di alcun deposito cauzionale, residenza nella Repubblica Popolare Cinese della Società_1, basso monte stipendi del fornitore Società_1 rispetto al fatturato.
Le suddette ricostruzioni, se pur logiche, mancano di reale sostegno probatorio;
risulta inoltre vero che la Società_1 ha dovuto acquistare dalla Resistente_1 materiali di consumo, sostenendo l'onere di canoni di noleggio di macchinari e che numerose contestazioni proposte da clienti della Resistente_1 Srl hanno visto la definizione con un accordo transattivo in cui i lamentati danni richiesti alla Resistente_1 sono stati compensati con i residui crediti della stessa.
La dibattibilità della materia del contendere e le argomentate seppur non provate regioni dell'Ufficio giustificano la compensazione delle spese di lite per i due gradi.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dall'Ufficio; compensa le spese processuali per i due gradi di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1601/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 334/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 08/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03TL00145 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Modena per la riforma della sentenza n.334/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Sezione I, depositata il giorno 8/7/2021 resa su Avviso di Accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2017 nei confronti della Resistente_1 Srl, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello.
L'appello pare infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Condivisibile, in rito la tesi dell'Ufficio sulla sussistenza, ai fini della notificazione degli avvisi, dei presupposti della necessità ed urgenza, legati all'obbligo di trasmissione degli atti/notizia di reato alla Procura della
Repubblica in ordine allo svolgimento dell'azione penale.
Infondate invece paiono le svolte contestazioni di appello con riguardo al merito.
La tesi accertatoria dell'Ufficio, fondata su una supposta sovrafatturazione da parte di un fornitore della società ricorrente (ditta Società_1 non appare probatoriamente dimostrata.
L'assunto dell'Ufficio si fonda su anomalie (crediti non riscossi né azionati), ed incroci gestionali tra le due compagini, mancanza di forma scritta e di registrazione degli accordi (noleggio di macchinari della Società_1 alla Resistente_1 Srl), non effettuazione per gli stessi di alcun deposito cauzionale, residenza nella Repubblica Popolare Cinese della Società_1, basso monte stipendi del fornitore Società_1 rispetto al fatturato.
Le suddette ricostruzioni, se pur logiche, mancano di reale sostegno probatorio;
risulta inoltre vero che la Società_1 ha dovuto acquistare dalla Resistente_1 materiali di consumo, sostenendo l'onere di canoni di noleggio di macchinari e che numerose contestazioni proposte da clienti della Resistente_1 Srl hanno visto la definizione con un accordo transattivo in cui i lamentati danni richiesti alla Resistente_1 sono stati compensati con i residui crediti della stessa.
La dibattibilità della materia del contendere e le argomentate seppur non provate regioni dell'Ufficio giustificano la compensazione delle spese di lite per i due gradi.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dall'Ufficio; compensa le spese processuali per i due gradi di giudizio.