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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 1140/2022 Verbale di udienza del giorno 26 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 26 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: Parte_1
“1. accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la legittimità e/o fondatezza del diritto dell a procedere ad Parte_1 esecuzione nei confronti del sig. ;
2. per l'effetto, riformare e/o Controparte_1 revocare e/o annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino nel giudizio sub RGE 548/2019, ivi incluse le statuizioni di condanna;
3. sempre per l'effetto, accertare la legittimità del titolo esecutivo attivato nelle procedura esecutiva a quo, la pignorabilità integrale delle somme oggetto di esecuzione e, conseguentemente, riconoscerne la piena efficacia esecutiva dello stesso titolo e della procedura esecutiva azionata;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge della fase cautelare e della presente fase di merito”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dal convenuto
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ - in via CP_1 preliminare, in accoglimento della svolta eccezione, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Avellino a conoscere del presente giudizio, per essere esclusivamente competente il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del Lavoro;
- in ogni caso, nel merito, respingere le avverse domande, acclarandone l'inammissibilità ed infondatezza in accoglimento delle causali esposte in narrativa;
- dichiarare, altresì, invalido e comunque giuridicamente inefficace l'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. di cui in premessa, in accoglimento delle causali innanzi espresse;
- in via gradata, dichiarare l'invalidità ed inefficacia del suindicato atto di pignora-mento quantomeno fino a concorrenza dell'importo di € 14.949,00. Con il favore integrale delle spese di giudizio e con attribuzione ai difensori anticipa- tari”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa MA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto “fase di merito opposizione a pignoramento presso terzi” vertente
TRA
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
MB (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via PA della Valle n. 32/44
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alfredo Grammatico (C.F. C.F._3
e PA TO (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._4
domiciliato in Avellino al Corso Europa n.44
CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito conseguente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta dal
Sig. nell'ambito del pignoramento presso terzi dalla medesima Controparte_1
promosso in suo danno ed avente ad oggetto le somme dovute al convenuto dall CP_2
di Avellino pari ad € 15.700,34 a titolo di anticipazione NA (iscritto al n. R.G.E.
548/2019 del Tribunale di Avellino), esponendo in premessa: 1) la sussistenza della competenza per materia, valore e territorio del Tribunale adito ex art. 22 bis l. 698/1981 avendo la pretesa creditoria azionata ad oggetto sanzioni amministrative ai sensi della l. 689/1981 e sanzioni accessorie a statuizione di condanna penale per l'importo complessivo di € 19.395,10; 2) la fondatezza della pretesa creditoria, in quanto derivante da verbali dell'autorità amministrativa mai impugnati e da statuizioni di condanna penali ormai definitive e in relazione alla quale alcuna contestazione era stata avanzata dal convenuto , che si era limitato a chiedere fosse accertata la parziale e quasi integrale impignorabilità ex art. 545, c.7, c.p.c. delle somme in questione;
3) l'erroneità del presupposto giuridico a base del predetto motivo di opposizione avanzato da controparte e posto, altresì, alla base dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. nella fase cautelare, costituito dalla natura previdenziale delle somme oggetto di pignoramento, le quali invece dovevano ritenersi aventi natura di contributo finanziario in quanto accantonate dall , su istanza del convenuto, quale incentivo CP_2
all'autoimprenditorialità ex art. 8 d.lgs. 22/215 con conseguente inapplicabilità dei precetti di cui all'art. 545, c.7, c.p.c. Pertanto, l ha chiesto: “- accertare e CP_3
dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la legittimità e/o fondatezza del diritto dell' a procedere ad esecuzione nei confronti del Parte_1
sig. - per l'effetto, riformare e/o revocare e/o annullare Controparte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino nel giudizio sub RGE 548/2019, ivi incluse le statuizioni di condanna;
- sempre per l'effetto, accertare la legittimità del titolo esecutivo attivato nelle procedura esecutiva a quo, la pignorabilità integrale delle somme oggetto di esecuzione e, conseguentemente, riconoscerne la piena efficacia esecutiva dello stesso titolo e della procedura esecutiva azionata;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge della fase cautelare e della presente fase di merito.”
Si è costituito il Sig. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1
per materia del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, dinanzi al quale aveva a sua volta introdotto il giudizio di merito della medesima opposizione esecutiva di cui trattasi (recante RG. 870/2022) e ribadendo, nel merito, la quasi totale impignorabilità, ex art. 545, c.7, c.p.c., delle somme dovutegli dall sostenendo che la circostanza CP_2
per cui il lavoratore richieda l'erogazione della NA in unica soluzione come incentivo alla autoimprenditorialità non ne alteri affatto la natura previdenziale di indennità di disoccupazione e chiedendo, pertanto: “- in via preliminare, in accoglimento della svolta eccezione, dichiarare l'incompetenza per materia del
Tribunale di Avellino a conoscere del presente giudizio, per essere esclusivamente competente il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del Lavoro;
- in via gradata, nel merito, respingere le avverse domande, acclarandone l'inammissibilità ed infondatezza in accoglimento delle causali esposte in narrativa;
- dichiarare, altresì, invalido e comunque giuridicamente inefficace l'atto di pignora-mento ex art.
543 c.p.c. di cui in premessa, in accoglimento delle causali innanzi espresse;
- in via gradata, dichiarare l'invalidità ed inefficacia del suindicato atto di pignoramento quantomeno fino a concorrenza dell'importo di € 14.949,00. Con il favore integrale delle spese di giudizio e con attribuzione ai difensori anticipatari.”
All'udienza del 26/10/22 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, , il quale, tuttavia, pur regolarmente citato non si è CP_2
costituito e, pertanto, va dichiarato contumace.
Con note di trattazione scritta del 31/10/24 il convenuto ha rappresentato e CP_1
documentato l'intervenuta definizione del giudizio RG. 870/22 con la sentenza n.
325/2023 pubbl. il 20/04/2023 emessa dal Tribunale di Avellino Sezione Lavoro.
All'udienza del 06/11/24 le parti sono state invitate a documentare l'esito della pronuncia sopra citata, in quanto avente ad oggetto la medesima questione per cui è qui causa, al fine di verificare se vi fossero o meno i presupposti per la dichiarazione di litispendenza, per l'ipotesi in cui la pronuncia fosse stata gravata, o per valutare l'eventuale formazione di un giudicato esterno tra le medesime parti.
Con note di trattazione scritta del 31/10/25 il convenuto ha prodotto il CP_1
certificato di passaggio in giudicato della predetta sentenza.
La causa, istruita soltanto documentalmente, è stata, infine, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna nella quale viene decisa.
DIRITTO
La causa verte, in senso dirimente, sulla questione della natura giuridica del credito del convenuto verso l' pari ad € 15.700,34 a titolo di anticipo NA. Più CP_2
precisamente, sussiste contrasto fra le parti in ordine alla pignorabilità della somma in questione, che, secondo l è totalmente pignorabile in quanto credito di natura CP_3
finanziaria, mentre secondo è pignorabile solo nei limiti stabiliti dall'art. 545, CP_1
c. 7, c.p.c. in quanto credito previdenziale.
Ebbene, va rilevato che il rapporto dedotto alla base del presente giudizio e la specifica questione di cui le parti controvertono nonché i conseguenti petita sono stati al centro della decisione del Tribunale di Avellino Sezione Lavoro con la già citata sentenza n.
325/2023 pubbl. il 20/04/2023 resa nel giudizio di opposizione esecutiva N.RG. 870/22 introdotto anteriormente al presente giudizio dal debitore , la quale è passata in CP_1
giudicato (v. in atti certificato rilasciato dalla competente cancelleria in data 26/03/25).
Con tale sentenza è stata affermata la natura previdenziale delle somme oggetto di pignoramento e, pertanto, il diritto di di aggredirle esecutivamente soltanto nei CP_3
limiti di cui all'art.545 c.7 c.p.c. In particolare, ivi è statuito quanto segue:
“L'opposizione è fondata. La somma oggetto del pignoramento consiste in quella che aveva accantonato a titolo di indennità PI dovuta da 20.12.2018 a 22.10.2020, CP_2
e non erogata, per l'importo effettivamente sottoposto a pignoramento di €#15.700,34#
(quindicimilasettecento,34), in ragione di un rateo mensile di €#713,65#. L'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale (Corte Cost. 85/2015), assimilata alla pensione sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art. 38 della Costituzione. Ne discende che alla indennità PI si applica la disciplina prevista dall'art. 545 co. 7 cpc, in base al quale le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà; il limite opera anche per i crediti aventi natura alimentare. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti da parte ricorrente comprova la natura del credito e suo ammontare, ed in base ai calcoli prospettati, nemmeno contestati, risulta che la indennità non poteva essere pignorata fino alla misura di €#14.949# (quattordicimilanovecentoquarntanove). Residua come importo pignorabile la somma di €#751,34# (settecentocinquantuno,34). (…)
PQM
Il
Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 870/2022 R.G Lavoro, proposto da . nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
e di , ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_5
provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che
[...]
ha diritto a procedere a pignoramento presso terzi così Parte_1 CP_2
come in atti ed in parte motiva descritto, limitatamente alla somma di €#751,34#
(settecentocinquantuno,34)”.
Pertanto, non può non ritenersi che sui fatti alla base del presente giudizio, sulla loro qualificazione nonché sulla definizione della indagine di merito sollecitata dalle parti sia intervenuto un giudicato esterno che ne preclude un nuovo esame giudiziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e al quale questo Giudice deve conformarsi (in tal senso cfr. Cass.
9316/2019).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti considerato che il giudicato esterno è sopraggiunto quando il presente giudizio era già stato instaurato.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di Controparte_2
;
[...]
- DISPONE in conformità alle statuizioni di merito di cui alla sentenza n.
325/2023 pubbl. il 20/04/2023 del giudizio RG. 870/22 emessa dal Tribunale di
Avellino – Sezione Lavoro e al punto 1) del relativo dispositivo;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra Parte_1
e il Sig. ;
[...] Controparte_1
- NULLA sulle spese per la parte contumace.
Così deciso in Avellino in data 26 novembre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa MA Casale