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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
LE EP, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3174/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200043956176000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210167490079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000002805 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220039833919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220060148755000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018675687000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230042119573000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069747449004 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240024114857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: alle ore 11.32 nessuno è presente in collegamento da remoto per IO
il rappresentante dell Agenzia delle Entrate si riporta agli atti il ricorso viene deciso con sentenza semplificata
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 04.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate - IO, ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, la violazione della L.
212/2000, l'omessa sottoscrizione delle cartelle opposte, la prescrizione dei crediti, l'insussistenza della notifica, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate costituita ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva.
L'A.D.E.R. costituita ha insistito sul proprio operato rilevando la piena legittimità dell'attività di riscossione svolta.
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'Agente della IO, costituendosi in giudizio, ha prodotto le relsate di notifica degli atti prodromici dalle quali risulta che:
la cartella di pagamento n. 293 2020 0043956176 (tassa auto 2017) è stata notificata in data 30.07.2022 a mani del marito convivente e quindi la notifica è regolare e non è maturata l'eccepita prescrizione triennale prevista per la tassa auto tra la notifica della cartella e la comunicazione del preavviso di fermo oggi impugnata notificata il 04.03.2025. Quindi detta cartella va confermata essendo definitiva per mancata opposizione e le restanti doglianze andavano sollevate nell'eventuale ricorso non proposto contro la stessa cartella;
la cartella n. 293 2022 0060148755 (contributo unificato 2015) è stata notificata in data 18.01.2023, non è stata impugnata e si è resa definitiva per mancata opposizione.
Ritenuto che
non è intervenuta l'eccepita prescrizione che nel caso del contributo unificato tributario è decennale avendo natura di tributo erariale come stabilito dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Ordinanza 01.02.2022 n. 2999). Inoltre non è maturata la prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni dall'art. 20 del D. Lgs. 472/1997 e dall'art. 2948, comma
1, n. 4, del c.c. per gli interessi. Quindi la cartella è divenuta definitiva e va confermata anche per i restanti motivi del ricorso;
la cartella n. 293 2023 0069747449 (contributo unificato 2023) è stata notificata personalmente alla ricorrente in data 02.02.2024 e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione e non è prescritta non essendo maturato il termine di prescrizione decennale. Quindi la stessa va confermata;
la cartella n. 293 2021 0167490079 (tassa auto 2018) non risulta essere stata notificata e va annullata;
la cartella n. 293 2024 0024114857 (tassa auto 2021) è stata notificata in data 08.06.2024 a persona di famiglia e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione. Inoltre non è maturata l'eccepita prescrizione triennale trattandosi di tassa auto. Quindi va confermata essendo i restanti motivi del ricorso proponibili i restanti motivi contro la cartella ormai definitiva che va confermata;
la cartella n. 293 2023 0042119573 (tassa auto 2020) è stata notificata in data 23.08.2023 a persona di famiglia e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione. La stessa non è prescritta non essendo maturato il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto. Quindi la stessa va confermata;
la cartella n. 293 2022 0039833919 (tassa auto 2019) è stata notificata in data 22.10.2022 e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione. La stessa non è prescritta non essendo maturato il termine triennale previsto per la tassa auto e quindi va confermata;
Infine sull'avviso di accertamento n. 2805 ai fini I.M.U. per l'anno 2016 non è provata l'avvenuta e regolare notifica della relativa cartella di pagamento e quindi la pretesa avanzata con la comunicazione di fermo impugnata va annullata;
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11, in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle n. 079 finale (tassa auto 2018), 687 finale (tassa auto 2020), l'accertamento I.M.U.
2016 del Comune di Raddusa. Rigetta nel resto. Condanna la ricorrente al parziale pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - IO che liquida in € 500,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Compensa le spese per l'Agenzia delle Entrate. Catania, 8.gennaio.2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
LE EP, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3174/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200043956176000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210167490079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000002805 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220039833919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220060148755000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018675687000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230042119573000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069747449004 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240024114857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: alle ore 11.32 nessuno è presente in collegamento da remoto per IO
il rappresentante dell Agenzia delle Entrate si riporta agli atti il ricorso viene deciso con sentenza semplificata
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 04.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate - IO, ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, la violazione della L.
212/2000, l'omessa sottoscrizione delle cartelle opposte, la prescrizione dei crediti, l'insussistenza della notifica, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate costituita ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva.
L'A.D.E.R. costituita ha insistito sul proprio operato rilevando la piena legittimità dell'attività di riscossione svolta.
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'Agente della IO, costituendosi in giudizio, ha prodotto le relsate di notifica degli atti prodromici dalle quali risulta che:
la cartella di pagamento n. 293 2020 0043956176 (tassa auto 2017) è stata notificata in data 30.07.2022 a mani del marito convivente e quindi la notifica è regolare e non è maturata l'eccepita prescrizione triennale prevista per la tassa auto tra la notifica della cartella e la comunicazione del preavviso di fermo oggi impugnata notificata il 04.03.2025. Quindi detta cartella va confermata essendo definitiva per mancata opposizione e le restanti doglianze andavano sollevate nell'eventuale ricorso non proposto contro la stessa cartella;
la cartella n. 293 2022 0060148755 (contributo unificato 2015) è stata notificata in data 18.01.2023, non è stata impugnata e si è resa definitiva per mancata opposizione.
Ritenuto che
non è intervenuta l'eccepita prescrizione che nel caso del contributo unificato tributario è decennale avendo natura di tributo erariale come stabilito dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Ordinanza 01.02.2022 n. 2999). Inoltre non è maturata la prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni dall'art. 20 del D. Lgs. 472/1997 e dall'art. 2948, comma
1, n. 4, del c.c. per gli interessi. Quindi la cartella è divenuta definitiva e va confermata anche per i restanti motivi del ricorso;
la cartella n. 293 2023 0069747449 (contributo unificato 2023) è stata notificata personalmente alla ricorrente in data 02.02.2024 e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione e non è prescritta non essendo maturato il termine di prescrizione decennale. Quindi la stessa va confermata;
la cartella n. 293 2021 0167490079 (tassa auto 2018) non risulta essere stata notificata e va annullata;
la cartella n. 293 2024 0024114857 (tassa auto 2021) è stata notificata in data 08.06.2024 a persona di famiglia e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione. Inoltre non è maturata l'eccepita prescrizione triennale trattandosi di tassa auto. Quindi va confermata essendo i restanti motivi del ricorso proponibili i restanti motivi contro la cartella ormai definitiva che va confermata;
la cartella n. 293 2023 0042119573 (tassa auto 2020) è stata notificata in data 23.08.2023 a persona di famiglia e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione. La stessa non è prescritta non essendo maturato il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto. Quindi la stessa va confermata;
la cartella n. 293 2022 0039833919 (tassa auto 2019) è stata notificata in data 22.10.2022 e non è stata impugnata rendendosi definitiva per mancata opposizione. La stessa non è prescritta non essendo maturato il termine triennale previsto per la tassa auto e quindi va confermata;
Infine sull'avviso di accertamento n. 2805 ai fini I.M.U. per l'anno 2016 non è provata l'avvenuta e regolare notifica della relativa cartella di pagamento e quindi la pretesa avanzata con la comunicazione di fermo impugnata va annullata;
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11, in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle n. 079 finale (tassa auto 2018), 687 finale (tassa auto 2020), l'accertamento I.M.U.
2016 del Comune di Raddusa. Rigetta nel resto. Condanna la ricorrente al parziale pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - IO che liquida in € 500,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Compensa le spese per l'Agenzia delle Entrate. Catania, 8.gennaio.2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi