Art. 60-bis.1. (Ambito di applicazione) 1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180]. (73)
2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. (73)
3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. (73)
4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite ((alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,)) quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11. (73)
(( 4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall' articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario. )) --------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. (73)
3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. (73)
4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite ((alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,)) quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11. (73)
(( 4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall' articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario. )) --------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".