Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Montello S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B860E828F4, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bio Energia Trentino S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Bando di gara, CIG B860E828F4, pubblicato sulla GUUE in data 26.9.2025, con il quale l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale”;
- di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Disciplinare di gara, il documento denominato “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, il Capitolato tecnico, il Capitolato d’oneri e la Relazione illustrativa generale del servizio;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa la delibera del Consiglio di amministrazione n. 66 del 9.9.2025 con la quale la medesima Azienda Speciale deliberava di affidare il servizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.12.2025:
- oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dei seguenti ulteriori atti:
- del documento, pubblicato in data 27.10.2025, denominato “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte ”, relativo alla medesima procedura aperta, CIG B860E828F4;
- del disciplinare di gara, pubblicato in data 27.10.2025, relativo alla procedura aperta, CIG B860E828F4, per l’affidamento del “ Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale ”;
- del documento, pubblicato in data 27.10.2025, denominato “ Relazione illustrativa generale del servizio ”, relativo alla medesima procedura aperta, CIG B860E828F4;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il documento denominato “ Avviso di rettifica del Bando di Gara ” recante data 27.10.2025 ed il Bando di Gara oggetto di rettifica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.01.2026:
- della delibera n. 16/2025, adottata in data 17.12.2025, con la quale la gara per l’affidamento del “ Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale ”, CIG B860E828F4, è stata aggiudicata alla soc. Bio Energia Trentino S.r.l.;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusi tutti i verbali di gara;
nonché, per quanto occorrer possa:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- degli atti già impugnati con i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale;
Visto l’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il consigliere IA SI e udito il difensore per la resistente Amministrazione, nessuno intervenuto per la parte ricorrente la quale, con nota del 1° aprile 2026, ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione orale, il tutto come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa Montello S.p.a., ricorrente, con il ricorso introduttivo, depositato in data 7 novembre 2025, ha impugnato il bando di gara con il quale l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale, resistente, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale ”, nonché tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis ed infine la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 9 settembre 2025 con la quale la medesima Azienda Speciale deliberava di affidare il servizio, atti tutti censurati per i seguenti motivi:
“ I. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione dei principi e norme in tema di concorrenza ed accesso al mercato (art. 3, d.lgs. 36/2023). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione; errore nei presupposti; travisamento dei fatti; contraddittorietà; sviamento”.
II. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione dei principi e norme in tema di concorrenza ed accesso al mercato (art. 3, d.lgs. 36/2023). Violazione del principio di proporzionalità, nonché di quelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 della direttiva 24/2014. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 181 del d.lgs. N. 152/2006. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione; errore nei presupposti; travisamento dei fatti; contraddittorietà; sviamento”.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 5 dicembre 2025, la parte ricorrente ha impugnato altresì il documento pubblicato in data 27 ottobre 2025, denominato “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte ”, il disciplinare di gara, pubblicato in data 27 ottobre 2025, il documento, pubblicato in data 27 ottobre 2025, denominato “ Relazione illustrativa generale del servizio ” relativi alla medesima procedura aperta, nonché qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il documento denominato “ Avviso di rettifica del Bando di Gara ” recante data 27 ottobre 2025 ed il Bando di Gara oggetto di rettifica, deducendo i medesimi motivi esposti nel ricorso introduttivo.
3. L’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale si è costituita in giudizio in data 5 dicembre 2025 e con memoria del 23 dicembre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, in quanto infondati tutti i motivi di censura.
4. La ditta Bio Energia Trentino S.r.l., pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
5. Con ordinanza 8 gennaio 2026, n. 1 questo Tribunale, nell’udienza pubblica di pari data, ha disposto il rinvio della trattazione del merito della causa alla odierna udienza pubblica, in ragione della comunicazione, avvenuta con nota depositata il 23 dicembre 2025 e confermata in udienza, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato la volontà di voler proporre ulteriori motivi aggiunti avverso la delibera dd. 17 dicembre 2025, n. 96, depositata in giudizio in data 18 dicembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale ha disposto l’aggiudicazione del servizio alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l.., ricorso poi depositato in giudizio in data 19 gennaio 2026, il quale prospetta il vizio di invalidità derivata dell’atto impugnato in dipendenza dei vizi dedotti relativamente agli atti presupposti, quali descritti nel ricorso introduttivo integrato dai primi motivi aggiunti, pedissequamente riproposti.
6. Da ultimo, con nota del 16 marzo 2026 depositata in giudizio il 17 marzo 2026, la Montello S.p.a. ha dichiarato che “ è venuto meno in capo alla ricorrente un interesse alla coltivazione del presente giudizio, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso ”, e contestualmente ha richiesto a questo Tribunale di prendere atto di tale sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese, stante l’accordo intervenuto con l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale quale risultante dalla espressa sottoscrizione del suo difensore.
7. Alla udienza pubblica del 2 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a mente dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, ex multis T.AR. Lazio, sez. II, 7 settembre 2022, n. 11616; Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
9. Le spese del giudizio, come da accordo tra le parti costituite, possono essere compensate. Nulla è dovuto per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SI | SA AR |
IL SEGRETARIO