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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 19/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 39/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata in [...]-Montenegro) il Parte_1 C.F._1
29/03/1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vella del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona alla Via San Polo n. 64 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a POPOLI (PE) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/03/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro AN D'Amico del Foro di Chieti, presso il cui studio sito in Guardiagrele (CH) alla Via Occidentale n. 46 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, confermare quanto disposto in via temporanea e urgente all'udienza del 16.05.2024 ed in particolare: – Affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre con collocamento presso di lei e diritto di visita Persona_1 del padre per due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì dalle ore 16:30-20:30 e del sabato dalle ore 17 alle 21:30, salva facoltà di modifiche concordate tra le parti.– Disporre che i detti incontri avvengano esclusivamente alla presenza dei familiari del SI. , i quali CP_1 provvederanno al prelievo e al riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della – T_
Disporre che detti incontri siano comunque monitorati dai Servizi Sociali del Comune di residenza
1 della bambina. – Disporre che il SI. versi a titolo di mantenimento della minore la CP_1 somma mensile di € 250,00, da versarsi a decorrere dal mese di giugno 2024 tra il giorno 15 e il giorno 20 del mese tramite bonifico su conto corrente già noto al . Saranno suddivise al CP_1
50% tra le parti le spese straordinarie obbligatorie, richiamandosi in ogni caso le previsioni di cui al Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale. – Disporre che l'Assegno Unico sia versato interamente a favore della ricorrente. – Autorizzare il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio della minore a favore della SI.ra .– Emettere ogni più Persona_1 Parte_1 opportuno provvedimento nell'interesse della minore . - Compensazione delle spese Persona_1 di lite”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 18.12.2024: “In via
d'urgenza, disporre la verifica delle condizioni in cui è tenuta la minore, , presso Persona_1
l'abitazione della zia materna, , sita in quel di Barberino del Mugello (FI), anche Parte_2 avvalendosi del Servizio Sociale del luogo, per le motivazioni meglio indicate in parte motiva;
II. In via preliminare, revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nei confronti del SI. , con Decreto Controparte_1
n. 202/2024 Cron., del 12/02/2024, come modificato in data 04/03/2024 (cfr. Comparsa di
Costituzione Doc. 13 – 14); III. Nel merito, disporre l'affidamento condiviso della minore,
[...]
, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere la Per_1 minore liberamente e senza alcuna mediazione, con le seguenti modalità: ➢il mercoledì ed il venerdì di ciascuna settimana, dalle ore 15:30 alle ore 20:00, allorché sarà riaccompagnata presso
l'abitazione della madre, a cura di persona di fiducia e/o famigliare del , almeno finché CP_1 saranno in vigore le attuali misure di protezione in favore della SI.ra ; ➢a fine Parte_1 settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 18:00 della domenica successiva, ove possibile in concomitanza con gli orari nei quali il SI. tiene con sé anche i figli minori CP_1 Per_
e AN, in modo che la piccola possa trascorrere del tempo con i fratellini;
➢ad Per_2 anni alterni, durante le festività natalizie e pasquali, il padre terrà con sé la minore nei giorni meglio indicati nel Piano Genitoriale in atti (cfr. Comparsa di Costituzione, Doc 30); ➢in ordine alle ferie estive, il padre potrà tenere la figlia con sé per un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, la cui esatta indicazione dovrà essere concordata preventivamente con la SI.ra entro il giorno 15 T_ del mese di giugno di ogni anno, tenendo anche conto dei periodi di ferie goduti da entrambi i genitori;
➢in tutti i casi in cui la minore dovrà trascorrere periodi di tempo continuativi al di fuori dei luoghi di normale residenza dei genitori e delle rispettive famiglie di origine, il genitore che avrà con sé la figlia dovrà darne preventiva comunicazione all'altro. ➢il tutto come meglio illustrato nel Piano Genitoriale in atti (cfr. Comparsa di Costituzione, Doc. 30); Porre a carico del SI. CP_1 Per_ l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia pari a €250,00
[...] mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Sulmona; V. Con vittoria di spese e di competenze relative al presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della minore previo Persona_1 affidamento esclusivo alla ricorrente, e il riconoscimento dell'obbligo, in capo a CP_1
di versare un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 500,00 mensili, o
[...]
2 all'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo spese mantenimento prole adottato presso il Tribunale di Sulmona.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
-di aver instaurato una convivenza more uxorio con dal mese di marzo 2020 Controparte_1
e fino al 3.11.2023, relazione dalla quale in data 18.2.2021 è nata la figlia Persona_1
-che la convivenza, rivelatasi problematica fin dalla gravidanza, nell'ultimo periodo era divenuta sempre più conflittuale, avendo il compagno iniziato ad assumere un atteggiamento violento ed offensivo nei propri confronti, come da querela del 5.12.2023 sporta dinanzi ai Carabinieri della
Stazione di Popoli;
-che gli episodi di violenza, verificatisi già durante la gravidanza della donna, si erano manifestati anche dopo la nascita della figlia e alla presenza della minore, come ad esempio era avvenuto il
5.11.2023, quando per futili motivi D'OS aveva picchiato e insultato la compagna dinanzi alla figlia;
-che è assuntore di sostanze stupefacenti, come rappresentato dallo Controparte_1 psicoterapeuta al quale la coppia si era rivolta per intraprendere una terapia familiare, di fatto mai iniziata a causa della dedotta impossibilità di intervenire in presenza di situazioni riconducibili a
“droghe e violenze”;
-di aver chiesto al compagno di rivolgersi ad un centro per uomini maltrattanti con sede a Firenze ma , dopo il primo incontro, ha deciso di non seguire il precorso, ritenendo il CP_1 regolamento del centro troppo rigido;
-di essersi rivolta, a causa dei maltrattamenti subiti, inizialmente al Controparte_2 con sede a Firenze e successivamente al con sede a Sulmona, Controparte_3 dal quale è attualmente seguita;
-che le incessanti liti fra i conviventi, l'atteggiamento violento tenuto da e Controparte_1
l'utilizzo costante, da parte dello stesso, di sostanze stupefacenti avevano determinato l'inasprimento dei rapporti e l'interruzione della convivenza sin dal mese di dicembre 2023, quando ella si era determinata a lasciare la casa familiare;
-di aver attualmente trasferito la residenza, unitamente alla figlia, nel comune di Vittorito (AQ), presso un immobile detenuto a titolo di locazione, per il quale versa un canone mensile di € 250,00;
-che la minore frequenta l'asilo nido a Popoli, con una retta mensile pari ad € 330,00 (oltre i costi relativi della mensa), il cui pagamento viene sostenuto esclusivamente da T_
-che vede la figlia, accudita quotidianamente dalla madre, solo in via saltuaria Controparte_1 presso il detto asilo nido;
-di lavorare presso il Forno Golini in Vittorito con contratto a chiamata e percepire circa € 600,00 mensili, mentre lavora a tempo indeterminato presso “Distribuzioni Pizzone Controparte_1
S.R.L.” a Popoli e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.900,00 circa;
-di essere proprietaria di una vecchia autovettura Mercedes Classe A targata FK421LD;
-che nel mese di dicembre 2023 non ha versato alcun contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia, mentre, nel mese di gennaio 2024, lo stesso ha versato soltanto € 200,00, somma che non è assolutamente sufficiente a coprire le necessità della bambina.
Ha concluso come in atti.
Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
Con memoria difensiva del 19.3.2024 si è costituito che ha impugnato e Controparte_1
3 contestato la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore, , con collocamento prevalente presso la madre e con diritto Persona_1 del padre di vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni indicate nel piano genitoriale;
ha chiesto altresì porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal
Tribunale di Sulmona.
Parte resistente ha dedotto:
-di aver conosciuto nel mese di febbraio 2020 in Toscana dove i due inizialmente Parte_1 avevano convissuto presso la di lei abitazione in Calenzano (FI) e un anno dopo era nata Sole;
-che nel corso della convivenza si erano verificate numerose incomprensioni tra e CP_1 T_ sia per divergenze caratteriali che a causa delle ingerenze della famiglia d'origine della donna, al punto che più volte si era allontanata dall'abitazione; CP_1
-che si era mostrata spesso alterata e violenta nei propri confronti, come accaduto in data T_
17.7.2021, quando gli aveva sferrato un pugno ad un occhio, dinanzi al padre e alla sorella di lui, o in data 7.8.2021, quando, nel corso di un litigio, lo aveva graffiato al volto in modo assai violento;
-di aver deciso quindi di interrompere la convivenza e trasferirsi a Popoli presso la propria famiglia d'origine, ove tuttavia nel mese di maggio 2023 aveva deciso di raggiungerlo, tanto da T_ spingerlo a reperire un appartamento a Popoli per la famiglia, dotandolo delle utenze necessarie e degli arredi e facendosi carico delle spese;
-che dopo il ricongiungimento, aveva trovato lavoro come barista e la minore era stata iscritta T_ in un asilo nido a Popoli ma, a seguito di ulteriori divergenze, in data 18.7.2023 la ricorrente, senza alcun preavviso, aveva condotto la bambina a Calenzano, affidandola alla sorella e Parte_2 rimanendo a vivere a Popoli senza la figlia;
-di aver riportato, nel successivo mese di agosto 2023, a seguito di un riavvicinamento, la figlia a
Popoli ma il 2.12.2023, dopo l'ennesimo diverbio, aveva deciso di abbandonare definitivamente la casa familiare, lasciandola nella disponibilità di e trovandosi costretto in data 3.12.2023 a T_ richiedere l'intervento dei carabinieri per prelevare i propri effetti personali;
- che dal 3.12.2023 la ricorrente gli ha impedito di vedere la figlia, trasferita dalla madre in altro luogo a propria insaputa, tanto da essersi visto costretto in data 31.1.2024 a sporgere querela per sottrazione di minore;
-che, a seguito della querela sporta da in data 5.12.2023, il Tribunale di Pescara, con ordinanza T_
GIP del 15.2.2024 (fascicolo n. 5440/2023 RGNR, n. 480/2024 RG GIP) ha disposto l'applicazione di misure cautelari a proprio carico per il reato di cui all'art. 572 c.p., ordinandogli di mantenere una Per_ distanza di almeno 500 metri dalla ricorrente e dalla figlia , di almeno 2 km dalle dimore e dai luoghi di lavoro e studio di e della figlia e di non comunicare, con alcun mezzo, con le stesse;
T_
l'ordinanza de qua è stata revocata a seguito di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale ha chiarito la propria posizione;
CP_1
-che il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto n. 202/2024 cron. del 12.02.2024, ha disposto in via urgente e immediata la sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
nonché l'allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi
[...] abitualmente frequentati da e con successivo provvedimento del 4.3.2024 ha revocato Parte_1 il divieto di avvicinamento, disponendo la facoltà di di frequentare la minore, CP_1 prelevandola all'uscita di scuola, ma esclusivamente alla presenza di altre persone diverse dalla madre;
4 -di avere una limitata capacità economica, in quanto, a fronte di uno stipendio medio di € 1.300,00,
è obbligato mensilmente a versare il mantenimento per i figli minori e Persona_3 Persona_4
, nati da una precedente relazione, pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...] di essere inoltre onerato del rimborso di un mutuo chirografario, per il quale sostiene una rata mensile di € 348,00, del rimborso di un prestito con Findomestic, con una rata mensile di € 252,00 e di un ulteriore prestito con una rata mensile di € 39,00;
-che le accuse in ordine all'uso di stupefacenti e presunte violenze domestiche sono false e calunniose in quanto sconfessate dal drug test effettuato in data 27.12.2023 e dalla relazione del SERD di
Pescara in atti;
parimenti, le accuse di violenze domestiche sono anch'esse infondate nonché prive di ogni riscontro oggettivo;
-di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia minore nei mesi in cui non ha convissuto con la ricorrente, sia corrispondendo importi a titolo di mantenimento, sia provvedendo alla retta dell'asilo nido comunale, nonché facendosi carico dei costi connessi alla residenza in Toscana e successivamente delle spese per le utenze e degli arredi della casa di Popoli;
inoltre i genitori di
, dopo il ricongiungimento della coppia in Abruzzo, si sono occupati assiduamente della CP_1 nipote, accudendola presso la loro abitazione dall'uscita dell'asilo nido sino alle ore 20 circa.
Ha concluso come in atti.
Con memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. ha impugnato e contestato le avverse T_ deduzioni, ribadendo le circostanze già rappresentate in sede di ricorso introduttivo ed evidenziando che con ordinanza del 21.3.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Sulmona, disponendo la trasmissione degli atti. Ha dedotto altresì che la Procura di Pescara ha iscritto nel registro degli indagati per il Controparte_1 procedimento n. 3075/2023 R.G.N.R. per il reato previsto e punito dall'art. 609-bis comma 3 c.p. e per il procedimento n. 5440/2023 R.G.N.R. per i reati previsti e puniti dagli artt. 572 e 582 c.p., nei quali la ricorrente risulta persona offesa.
All'udienza del 16.5.2024 le parti hanno rappresentato che a seguito del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 4.3.2024, grazie all'intervento dei servizi sociali, sono iniziati gli incontri settimanali padre-figlia e, stante l'esito positivo degli stessi, hanno proposto congiuntamente una regolamentazione provvisoria dell'affidamento e del mantenimento della minore.
Il Giudice, ritenendo condivisibile la proposta congiunta delle parti, ravvisandone la conformità all'interesse della minore, ha disposto in via provvisoria e urgente:- l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
- il diritto del padre di Persona_1 vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e del sabato dalle ore 17 alle 21:30, esclusivamente alla presenza dei familiari di
(delegati al prelievo e al riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della CP_1
, e con il monitoraggio dei Servizi sociali del Comune di Vittorito;
-l'obbligo, in capo a T_
, di versare, a decorrere dal mese di giugno 2024, la somma mensile di € 250,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice ha altresì richiesto al Servizio sociale del Comune di Vittorito di trasmettere relazione aggiornata entro il termine del 15.7.2024 sull'andamento delle attività medio tempore svolte sul nucleo familiare, autorizzando contestualmente parte resistente alla produzione in giudizio della documentazione sanitaria al fine di provare il mancato uso di stupefacenti e alcolici.
5 Con nota di deposito del 23.5.2024 parte resistente ha ottemperato alla produzione della precitata documentazione e con successivo deposito ha prodotto relazione del del 14.6.2024. Parte_3
Con ordinanza del 23.7.2024 il Giudice, all'esito della documentazione medica prodotta da parte resistente, attestante la negatività del all'utilizzo di alcol e stupefacenti, nonché CP_1 dell'andamento positivo degli incontri protetti, come risultante dalla relazione dei Servizi Sociali, ha segnalato l'opportunità di passare ad incontri liberi padre-figlia in luogo degli incontri in modalità mista, richiedendo relazione aggiornata entro il 15.11.2024 sull'andamento del monitoraggio del nucleo familiare;
ritenendo la causa compiutamente istruita, ha poi fissato per la discussione l'udienza cartolare del 18.12.2024 ex art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino a tale data per il deposito di note conclusive, anche congiunte, riservando all'esito di trattenere la causa al
Collegio per la decisione, anche in ordine alla revoca della sospensione della responsabilità genitoriale di . CP_1
***
Responsabilità genitoriale e affidamento della minore.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti disposti dal Giudice relatore in via temporanea e urgente all'udienza del 16.5.2024; in particolare ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa e con la previsione di incontri padre-figlia secondo le modalità sinora attuate.
In particolare, ha specificato che tale regolamentazione sarebbe preferibile in ragione della delicata situazione giudiziaria di atteso che dinanzi al Tribunale di Pescara pende il Controparte_1 procedimento penale n. 5440/2023 R.G.N.R. della Repubblica presso il Tribunale di Pescara - nel quale l'odierno resistente è imputato per il reato p. e p. di maltrattamenti ai danni di - e della T_ circostanza che permangono, a carico del medesimo, la misura cautelare del divieto di avvicinamento a e l'applicazione del braccialetto elettronico, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali T_ depositata in data 15.11.2024.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che la ripresa di incontri liberi fra padre e figlia risulterebbe dannosa per la bambina, che risulta aver ritrovato serenità.
Parte resistente ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della bambina presso la madre e con ampio diritto di visita di
, come articolato nelle note conclusive e secondo il piano genitoriale depositato, CP_1 precisando che, fino alla vigenza delle misure cautelari, l'esercizio del proprio diritto di visita necessiterebbe della collaborazione di un familiare che si occupi di prelevare e riaccompagnare la minore presso l'abitazione della madre.
Preliminarmente è necessario decidere in ordine alla revoca della sospensione della responsabilità genitoriale di . CP_1
Dalle risultanze documentali è emerso che, all'esito della querela sporta dalla ricorrente, il Tribunale di Pescara ha iscritto nel registro degli indagati nel procedimento n. 3075/2023 Controparte_1
R.G.N.R. per il reato p. e p. dall'art. 609-bis comma 3 c.p. e nel procedimento n. 5440/2023 R.G.N.R. per i reati p. e p. dagli artt. 572 e 582 c.p., nei quali risulta persona offesa. Parte_1
Ebbene, nell'ambito del procedimento n. 5440/2023 R.G.N.R., consta che le misure cautelari inizialmente applicate nei confronti del resistente (divieto di avvicinamento di almeno 500 metri da
6 e con obbligo di allontanamento immediato nel caso di incontro con Parte_1 Persona_1 le medesime, sino a ripristinare la citata distanza;
obbligo di mantenere altresì una distanza di almeno
2 km dalle dimore e dai luoghi di lavoro e studio di e e di non Parte_1 Persona_1 comunicare, con alcun mezzo, con le stesse) con provvedimento del 23.2.2024 sono state revocate a seguito di interrogatorio di garanzia di . CP_1
Contestualmente all'indagine penale e in conseguenza di questa, il PM presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha iscritto il procedimento n. 178/2024 R.G. e con decreto n. 202/2024 del 12.02.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, decidendo in via cautelare e urgente a tutela della minore, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1
nonché l'allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento dai luoghi
[...] abitualmente frequentati da . Con successivo provvedimento del 4.3.2024, all'esito della Parte_1 comparizione delle parti, il Tribunale per i Minorenni ha confermato quanto disposto nel precedente decreto, specificando che era in ogni caso libero di frequentare la minore, prelevandola CP_1 dall'uscita da scuola, ma esclusivamente alla presenza di altre persone diverse dalla di lei madre.
Allo stato attuale, quindi, risultano revocate le misure cautelari e restrittive che in precedenza non consentivano a di vedere e frequentare la figlia minore, permanendo esclusivamente CP_1 quelle a protezione di . Parte_1
I contatti tra padre e figlia, sospesi dal mese di dicembre 2023, sono ripresi -grazie all'intervento dei
Servizi Sociali di Vittorito- in data 30.3.2024 per due volte a settimana.
All'esito del monitoraggio degli incontri padre-figlia, è scaturita una valutazione oltremodo positiva delle competenze genitoriali di alla luce della sua capacità di rispondere Controparte_1 positivamente ai bisogni di accudimento materiali della bambina e di instaurare un bel rapporto con la figlia.
Nella relazione dei Servizi Sociali datata 3.07.2024 si legge: “Il rapporto tra padre e figlia è consolidato tanto che la bambina si trova a suo agio a comunicare con il genitore con cui gioca spontaneamente dimostrando di non aver alcun timore nei confronti dello stesso” e che “Questi Per_ durante gli incontri si è dimostrato premuroso ed attento alle eSIenze di . Si è osservato un buon attaccamento e una capacità di sapere individuare le eSIenze della bambina di appena tre anni rispondendo adeguatamente ai bisogni di accudimento materiali” ed ancora: “La relazione tra padre
e figlia è autentica, il clima di serenità e complicità si evince durante le diverse attività ludiche tra i due. Anche durante gli incontri organizzati all'esterno, si è osservata un'attenzione adeguata rispetto alle piccole eSIenze legate a quel momento”.
Nella relazione del 15.11.2024 si legge che “il genitore si relaziona in maniera costruttiva con la bambina, impartendo anche le regole educative” e che “La bambina non ha mostrato alcun timore nei confronti del padre, durante gli incontri monitorati chiede attenzioni e affetto. Durante le visite organizzate all'esterno... si è osservata un'attenzione appropriata rispetto alle piccole eSIenze e alla vigilanza della figlia”.
Altresì, all'esito della visita domiciliare presso l'abitazione dei genitori di , nella quale CP_1 risiede anche il resistente, i Servizi hanno potuto osservare l'adeguatezza dell'immobile: “Sole si muove liberamente nell'appartamento, dimostrando di conoscere l'ambiente domestico ed essere a proprio agio… dispone di vari giochi, libri, adeguati alla sua età” .
7 Il monitoraggio degli incontri e del nucleo familiare, inoltre, ha consentito di verificare che i nonni paterni, entrambi pensionati, si occupano con dedizione della nipotina, rispondendo adeguatamente ai bisogni di cura della stessa e che gli stessi, unitamente alla zia paterna, rappresentano un valido punto di riferimento e una vera e propria risorsa affettiva per la bambina.
I Servizi Sociali di Vittorito hanno quindi espresso un giudizio positivo sulle capacità genitoriali di
, accertando la sussistenza di un legame affettivo SInificativo della minore con il padre CP_1
e la rete parentale paterna, suggerendo la possibilità di dare avvio ad incontri liberi tra padre e figlia.
Per quanto concerne la dedotta assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte di CP_1
nel corso del giudizio il resistente ha depositato copiosa documentazione sanitaria, che
[...] attesta che il medesimo, attualmente, non fa uso di droghe o sostante alcoliche di alcun tipo.
In ragione di quanto accertato e a seguito della cessazione delle condotte reputate gravemente lesive dei diritti della minore, devono ritenersi cessate le ragioni che hanno giustificato la sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
Sussistono, pertanto, i presupposti per revocare la predetta sospensione e disporre incontri liberi tra padre e figlia, con la precisazione che per tutta la vigenza delle residue misure cautelari a protezione di , potrà vedere e tenere liberamente la minore, delegando un Parte_1 Controparte_1 familiare che si occupi di prelevare la bambina e/o riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Per quanto concerne l'affidamento della minore, va rilevato il Giudice, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (ex multis Cass. Civ., ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244), valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, salvo nei casi nei quali ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
L'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; 26587/2009; Cass.
n. 16593/2008).
Inoltre, il Giudice deve privilegiare quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Dagli atti di causa è emersa una accesa ed insanabile conflittualità fra le parti e soprattutto gravi indizi
8 di condotte violente poste in essere dal ricorrente durante il periodo di convivenza;
la ricorrente, invero, ha dedotto gravi comportamenti del resistente contraddistinti da violenza nei propri confronti, alla presenza della figlia minore, poi sfociati in procedimenti penali tuttora pendenti ai danni di
D . Tali condotte, come risultanti dalla documentazione dei procedimenti penali, sono state CP_1 riferite analiticamente nella relazione del Centro antiviolenza ” e riportate nella CP_3 relazione del 3.7.2024 dei Servizi Sociali del Comune di Vittorito, ai quali la donna si è rivolta spontaneamente prima dell'apertura dei procedimenti civili, rappresentando una condizione di vita complessa e caratterizzata dalla violenza di genere.
Ancora, a seguito delle querele sporte da , risulta in corso il procedimento penale n. Parte_1
5440/2023 R.G.N.R. della Procura presso il Tribunale di Pescara a carico di per il reato CP_1 di maltrattamenti, per il quale - come già evidenziato - risultano ancora in vigore le misure del divieto di avvicinamento a e del braccialetto elettronico. T_
Nella regolamentazione dell'affidamento della minore, non potrà non tenersi conto di quanto rappresentato e documentato da parte ricorrente e dai Servizi Sociali, e ciò nel superiore interesse della minore, al fine di tutelarla da qualsiasi pericolo di pregiudizio e/o abuso.
Nel caso in esame, invero, nonostante l'accertata adeguatezza del padre alla cura della figlia minore e l'esistenza di una SInificativa rete parentale paterna, l'oggettiva impossibilità di una gestione condivisa della genitorialità, determinata dalle gravi vicende esaminate, l'accesa ostilità delle parti e le attuali misure di protezione a garanzia di che hanno comportato l'assenza di qualsiasi T_ comunicazione e/o rapporto fra i genitori e delle rispettive famiglie d'origine, impongono, rebus sic stantibus, l'affidamento esclusivo della minore alla madre (sul punto, Cass., civ. ord. n. 32404/2021:
“una conflittualità accesa tra genitori, accompagnata da un comportamento prepotente ed aggressivo del padre e da una oggettiva difficoltà della madre, impedisce di optare per il regime di affidamento condiviso in quanto non rispondente all'interesse del figlio minore”).
Va pertanto confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento della bambina presso la residenza della madre in Vittorito. La minore manterrà la residenza anagrafica nella casa di Vittorito, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della figlia all'altro genitore. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia, secondo le modalità CP_1 di seguito indicate, con la precisazione che fino alla vigenza delle misure cautelari ancora in corso quest'ultimo dovrà delegare un familiare che si occupi di prelevare la bambina e/o riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore.
Quanto al regime del diritto/dovere di visita del minore da parte del ricorrente, appare congruo e funzionale a favorire una maggiore intensità del rapporto padre-figlia e a consentire, per quanto possibile, una maggiore frequentazione della bambina con gli altri due figli di , CP_1 compatibile con l'età della bambina, il seguente calendario:
Per_ potrà tenere con sé la figlia;
a settimane alterne, la prima settimana, due Controparte_1 pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 20, la seconda settimana il mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 20, nonché dalle ore 10 del sabato alle ore 18 della domenica. Fino alla vigenza delle misure cautelari ancora in corso, dovrà avvalersi di un proprio familiare, che provvederà al prelievo e al CP_1
9 riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della T_
La figlia minore, inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore le giornate dell'8 dicembre, del 25 dicembre e del 30 e 31 dicembre e con l'altro genitore le giornate del 24 dicembre, 26 dicembre
e del 1° Gennaio;
anche per le festività pasquali sarà osservata la regola dell'alternanza: la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo,
e così per le ulteriori ricorrenze civili e religiose, salvo diverso accordo. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche frazionabili, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno.
La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi;
inoltre trascorrerà con il padre le giornate del 30 ottobre e 24 novembre, date di compleanno dei fratelli
e AN”. Persona_3
Con riferimento ai fatti rappresentati dal resistente nelle note conclusive, ove si deduce che la figlia trascorre lunghi periodi di permanenza, anche in assenza della madre, presso l'abitazione della zia materna in Barberino del Mugello (FI), in un contesto familiare inidoneo, e che le permanenze fuori regione della bambina impedirebbero al padre di avere contatti con la minore e di esercitare proprio il diritto di visita, si osserva che:
-le preoccupazioni di sulle “condizioni ambientali” dell'abitazione della zia materna di CP_1
Barberino del Mugello non sono, allo stato, suffragate da alcuna evidenza probatoria;
- dalla relazione dei Servizi Sociali agli atti risulta che la ricorrente ha provveduto ad informare i
Servizi e il resistente della circostanza che si sarebbe recata in Toscana dal 18 novembre u.s., trattenendosi per tutto il periodo delle festività natalizie, per stare vicino alla figlia primogenita, prossima al parto;
-a conferma dell'assunto, ha proposto all'ex compagna di esercitare il proprio diritto di CP_1 visita durante il week-end, facendo visita alla figlia in Toscana, e la ricorrente ha dato parere favorevole, condizionando le visite del padre alla presenza di un familiare.
Sulla scorta di tali premesse, va rigettata la richiesta di di disporre la verifica delle CP_1 condizioni di vita della minore presso l'abitazione della zia materna in Barberino del Parte_2
Mugello, atteso, peraltro, che la residenza e il domicilio abituale della minore sono poste in Vittorito
e che il genitore affidatario esclusivo non è legittimato a trasferire unilateralmente la residenza della figlia, né a consentire – in mancanza di consenso dell'altro genitore - la sua permanenza prolungata in località diverse da quelle di abituale residenza, residuando in capo all'altro genitore non affidatario ampi poteri di segnalazione e controllo.
Ad ogni buon conto, a tutela esclusiva della minore, si dispone che, ove la madre decida di recarsi con la minore e/o affidi la figlia minore a terzi in località diversa da quella di abituale residenza, per un periodo considerevole (di almeno una settimana), la stessa dovrà comunicare con congruo preavviso a l'indirizzo esatto ove intende recarsi e/o dove rimarrà la figlia, fornendo CP_1 anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità; in tal caso, le parti concordano che il padre potrà recuperare le ore di visita al rientro della figlia minore.
In ultima analisi si rende opportuno che i Servizi Sociali di Vittorito predispongano un servizio di monitoraggio del nucleo familiare, per almeno un anno, per la verifica dell'andamento dei rapporti genitori/figlia.
Provvedimenti di natura economica.
10 Per quanto concerne la richiesta di contributo economico, le parti hanno chiesto congiuntamente disporsi a carico di un contributo al mantenimento della minore pari ad € Controparte_1
250,00 mensili.
Dall'istruttoria è emerso che la ricorrente vive nella casa condotta in locazione in Popoli e percepisce un reddito mensile di circa € 600,00 mensili.
vive in una abitazione condotta in locazione, ha uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 CP_1
e deve far fronte mensilmente al pagamento del mantenimento di altri due figli minori, pari ad €
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
è onerato del rimborso di un mutuo chirografario, per il quale sostiene una rata mensile di € 348,00 e del rimborso di un prestito con Findomestic, con una rata mensile di € 252,00 e di un ulteriore prestito con una rata mensile di € 39,00.
Risulta pertanto adeguato e conforme all'interesse della minore confermare l'obbligo, in capo a di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 250,00 Controparte_1 mensili, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, nonché di provvedere al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il protocollo del Tribunale di
Sulmona.
Assegno unico.
In conseguenza del regime di affidamento esclusivo, sussistono i presupposti di legge affinché T_
, affidataria in via esclusiva della minore , percepisca integralmente l'Assegno
[...] Persona_1
Unico Universale.
Spese di giudizio.
Ricorrono giusti motivi per provvedere alla compensazione delle spese di lite e liquidate in favore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento Persona_1 presso la stessa nella casa di Vittorito ove ella ha anche la residenza anagrafica;
disciplina il diritto/dovere di visita padre-figlio secondo il seguente calendario:
Per_ potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne, la prima settimana, due Controparte_1 pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 20, la seconda settimana il mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 20, nonché nel fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica. Fino alla permanenza delle misure cautelari in vigore nei confronti dei D'OS, quest'ultimo dovrà delegare un familiare che si occupi di prelevare la bambina e/o riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
La figlia minore, inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore le giornate dell'8 dicembre, del 25 dicembre e del 30 e 31 dicembre e con l'altro genitore le giornate del 24 dicembre, 26 dicembre e del 1° Gennaio;
anche per le festività pasquali sarà osservata la regola dell'alternanza: la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo,
e così per le ulteriori ricorrenze civili e religiose, salvo diverso accordo.
11 Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche frazionabili, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno.
La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi;
inoltre trascorrerà con il padre le giornate del 30 ottobre e 24 novembre, date di compleanno dei fratelli e AN;
Persona_3
dispone che ove decida di recarsi con la minore e/o affidi la figlia minore a terzi in Parte_1 località diversa da quella di abituale residenza per un periodo considerevole (di almeno una settimana), la stessa dovrà comunicare con congruo preavviso a l'indirizzo Controparte_1 esatto ove intende recarsi e/o dove rimarrà la figlia, fornendo anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità; in tal caso, le parti concordano che il padre potrà recuperare le ore di visita al rientro della figlia minore. pone l'obbligo, a carico di di versare a la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
250,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore , tra il giorno 15 e il Persona_1 giorno 20 del mese, da versarsi tramite bonifico su conto corrente già noto al , somma da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT;
dispone che provveda a rimborsare a il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie documentate che si renderanno necessarie per la minore, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona.
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge affinché l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia minore venga percepito integralmente da;
Persona_1 Parte_1
dispone che il Servizio sociale del Comune di Vittorito predisponga un servizio di monitoraggio del nucleo familiare, per almeno un anno, per la verifica dell'andamento dei rapporti genitori/figlia;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di ConSIlio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 39/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata in [...]-Montenegro) il Parte_1 C.F._1
29/03/1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vella del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona alla Via San Polo n. 64 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a POPOLI (PE) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/03/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro AN D'Amico del Foro di Chieti, presso il cui studio sito in Guardiagrele (CH) alla Via Occidentale n. 46 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, confermare quanto disposto in via temporanea e urgente all'udienza del 16.05.2024 ed in particolare: – Affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre con collocamento presso di lei e diritto di visita Persona_1 del padre per due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì dalle ore 16:30-20:30 e del sabato dalle ore 17 alle 21:30, salva facoltà di modifiche concordate tra le parti.– Disporre che i detti incontri avvengano esclusivamente alla presenza dei familiari del SI. , i quali CP_1 provvederanno al prelievo e al riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della – T_
Disporre che detti incontri siano comunque monitorati dai Servizi Sociali del Comune di residenza
1 della bambina. – Disporre che il SI. versi a titolo di mantenimento della minore la CP_1 somma mensile di € 250,00, da versarsi a decorrere dal mese di giugno 2024 tra il giorno 15 e il giorno 20 del mese tramite bonifico su conto corrente già noto al . Saranno suddivise al CP_1
50% tra le parti le spese straordinarie obbligatorie, richiamandosi in ogni caso le previsioni di cui al Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale. – Disporre che l'Assegno Unico sia versato interamente a favore della ricorrente. – Autorizzare il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio della minore a favore della SI.ra .– Emettere ogni più Persona_1 Parte_1 opportuno provvedimento nell'interesse della minore . - Compensazione delle spese Persona_1 di lite”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 18.12.2024: “In via
d'urgenza, disporre la verifica delle condizioni in cui è tenuta la minore, , presso Persona_1
l'abitazione della zia materna, , sita in quel di Barberino del Mugello (FI), anche Parte_2 avvalendosi del Servizio Sociale del luogo, per le motivazioni meglio indicate in parte motiva;
II. In via preliminare, revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nei confronti del SI. , con Decreto Controparte_1
n. 202/2024 Cron., del 12/02/2024, come modificato in data 04/03/2024 (cfr. Comparsa di
Costituzione Doc. 13 – 14); III. Nel merito, disporre l'affidamento condiviso della minore,
[...]
, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere la Per_1 minore liberamente e senza alcuna mediazione, con le seguenti modalità: ➢il mercoledì ed il venerdì di ciascuna settimana, dalle ore 15:30 alle ore 20:00, allorché sarà riaccompagnata presso
l'abitazione della madre, a cura di persona di fiducia e/o famigliare del , almeno finché CP_1 saranno in vigore le attuali misure di protezione in favore della SI.ra ; ➢a fine Parte_1 settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 18:00 della domenica successiva, ove possibile in concomitanza con gli orari nei quali il SI. tiene con sé anche i figli minori CP_1 Per_
e AN, in modo che la piccola possa trascorrere del tempo con i fratellini;
➢ad Per_2 anni alterni, durante le festività natalizie e pasquali, il padre terrà con sé la minore nei giorni meglio indicati nel Piano Genitoriale in atti (cfr. Comparsa di Costituzione, Doc 30); ➢in ordine alle ferie estive, il padre potrà tenere la figlia con sé per un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, la cui esatta indicazione dovrà essere concordata preventivamente con la SI.ra entro il giorno 15 T_ del mese di giugno di ogni anno, tenendo anche conto dei periodi di ferie goduti da entrambi i genitori;
➢in tutti i casi in cui la minore dovrà trascorrere periodi di tempo continuativi al di fuori dei luoghi di normale residenza dei genitori e delle rispettive famiglie di origine, il genitore che avrà con sé la figlia dovrà darne preventiva comunicazione all'altro. ➢il tutto come meglio illustrato nel Piano Genitoriale in atti (cfr. Comparsa di Costituzione, Doc. 30); Porre a carico del SI. CP_1 Per_ l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia pari a €250,00
[...] mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Sulmona; V. Con vittoria di spese e di competenze relative al presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della minore previo Persona_1 affidamento esclusivo alla ricorrente, e il riconoscimento dell'obbligo, in capo a CP_1
di versare un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 500,00 mensili, o
[...]
2 all'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo spese mantenimento prole adottato presso il Tribunale di Sulmona.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
-di aver instaurato una convivenza more uxorio con dal mese di marzo 2020 Controparte_1
e fino al 3.11.2023, relazione dalla quale in data 18.2.2021 è nata la figlia Persona_1
-che la convivenza, rivelatasi problematica fin dalla gravidanza, nell'ultimo periodo era divenuta sempre più conflittuale, avendo il compagno iniziato ad assumere un atteggiamento violento ed offensivo nei propri confronti, come da querela del 5.12.2023 sporta dinanzi ai Carabinieri della
Stazione di Popoli;
-che gli episodi di violenza, verificatisi già durante la gravidanza della donna, si erano manifestati anche dopo la nascita della figlia e alla presenza della minore, come ad esempio era avvenuto il
5.11.2023, quando per futili motivi D'OS aveva picchiato e insultato la compagna dinanzi alla figlia;
-che è assuntore di sostanze stupefacenti, come rappresentato dallo Controparte_1 psicoterapeuta al quale la coppia si era rivolta per intraprendere una terapia familiare, di fatto mai iniziata a causa della dedotta impossibilità di intervenire in presenza di situazioni riconducibili a
“droghe e violenze”;
-di aver chiesto al compagno di rivolgersi ad un centro per uomini maltrattanti con sede a Firenze ma , dopo il primo incontro, ha deciso di non seguire il precorso, ritenendo il CP_1 regolamento del centro troppo rigido;
-di essersi rivolta, a causa dei maltrattamenti subiti, inizialmente al Controparte_2 con sede a Firenze e successivamente al con sede a Sulmona, Controparte_3 dal quale è attualmente seguita;
-che le incessanti liti fra i conviventi, l'atteggiamento violento tenuto da e Controparte_1
l'utilizzo costante, da parte dello stesso, di sostanze stupefacenti avevano determinato l'inasprimento dei rapporti e l'interruzione della convivenza sin dal mese di dicembre 2023, quando ella si era determinata a lasciare la casa familiare;
-di aver attualmente trasferito la residenza, unitamente alla figlia, nel comune di Vittorito (AQ), presso un immobile detenuto a titolo di locazione, per il quale versa un canone mensile di € 250,00;
-che la minore frequenta l'asilo nido a Popoli, con una retta mensile pari ad € 330,00 (oltre i costi relativi della mensa), il cui pagamento viene sostenuto esclusivamente da T_
-che vede la figlia, accudita quotidianamente dalla madre, solo in via saltuaria Controparte_1 presso il detto asilo nido;
-di lavorare presso il Forno Golini in Vittorito con contratto a chiamata e percepire circa € 600,00 mensili, mentre lavora a tempo indeterminato presso “Distribuzioni Pizzone Controparte_1
S.R.L.” a Popoli e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.900,00 circa;
-di essere proprietaria di una vecchia autovettura Mercedes Classe A targata FK421LD;
-che nel mese di dicembre 2023 non ha versato alcun contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia, mentre, nel mese di gennaio 2024, lo stesso ha versato soltanto € 200,00, somma che non è assolutamente sufficiente a coprire le necessità della bambina.
Ha concluso come in atti.
Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
Con memoria difensiva del 19.3.2024 si è costituito che ha impugnato e Controparte_1
3 contestato la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore, , con collocamento prevalente presso la madre e con diritto Persona_1 del padre di vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni indicate nel piano genitoriale;
ha chiesto altresì porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal
Tribunale di Sulmona.
Parte resistente ha dedotto:
-di aver conosciuto nel mese di febbraio 2020 in Toscana dove i due inizialmente Parte_1 avevano convissuto presso la di lei abitazione in Calenzano (FI) e un anno dopo era nata Sole;
-che nel corso della convivenza si erano verificate numerose incomprensioni tra e CP_1 T_ sia per divergenze caratteriali che a causa delle ingerenze della famiglia d'origine della donna, al punto che più volte si era allontanata dall'abitazione; CP_1
-che si era mostrata spesso alterata e violenta nei propri confronti, come accaduto in data T_
17.7.2021, quando gli aveva sferrato un pugno ad un occhio, dinanzi al padre e alla sorella di lui, o in data 7.8.2021, quando, nel corso di un litigio, lo aveva graffiato al volto in modo assai violento;
-di aver deciso quindi di interrompere la convivenza e trasferirsi a Popoli presso la propria famiglia d'origine, ove tuttavia nel mese di maggio 2023 aveva deciso di raggiungerlo, tanto da T_ spingerlo a reperire un appartamento a Popoli per la famiglia, dotandolo delle utenze necessarie e degli arredi e facendosi carico delle spese;
-che dopo il ricongiungimento, aveva trovato lavoro come barista e la minore era stata iscritta T_ in un asilo nido a Popoli ma, a seguito di ulteriori divergenze, in data 18.7.2023 la ricorrente, senza alcun preavviso, aveva condotto la bambina a Calenzano, affidandola alla sorella e Parte_2 rimanendo a vivere a Popoli senza la figlia;
-di aver riportato, nel successivo mese di agosto 2023, a seguito di un riavvicinamento, la figlia a
Popoli ma il 2.12.2023, dopo l'ennesimo diverbio, aveva deciso di abbandonare definitivamente la casa familiare, lasciandola nella disponibilità di e trovandosi costretto in data 3.12.2023 a T_ richiedere l'intervento dei carabinieri per prelevare i propri effetti personali;
- che dal 3.12.2023 la ricorrente gli ha impedito di vedere la figlia, trasferita dalla madre in altro luogo a propria insaputa, tanto da essersi visto costretto in data 31.1.2024 a sporgere querela per sottrazione di minore;
-che, a seguito della querela sporta da in data 5.12.2023, il Tribunale di Pescara, con ordinanza T_
GIP del 15.2.2024 (fascicolo n. 5440/2023 RGNR, n. 480/2024 RG GIP) ha disposto l'applicazione di misure cautelari a proprio carico per il reato di cui all'art. 572 c.p., ordinandogli di mantenere una Per_ distanza di almeno 500 metri dalla ricorrente e dalla figlia , di almeno 2 km dalle dimore e dai luoghi di lavoro e studio di e della figlia e di non comunicare, con alcun mezzo, con le stesse;
T_
l'ordinanza de qua è stata revocata a seguito di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale ha chiarito la propria posizione;
CP_1
-che il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto n. 202/2024 cron. del 12.02.2024, ha disposto in via urgente e immediata la sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
nonché l'allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi
[...] abitualmente frequentati da e con successivo provvedimento del 4.3.2024 ha revocato Parte_1 il divieto di avvicinamento, disponendo la facoltà di di frequentare la minore, CP_1 prelevandola all'uscita di scuola, ma esclusivamente alla presenza di altre persone diverse dalla madre;
4 -di avere una limitata capacità economica, in quanto, a fronte di uno stipendio medio di € 1.300,00,
è obbligato mensilmente a versare il mantenimento per i figli minori e Persona_3 Persona_4
, nati da una precedente relazione, pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...] di essere inoltre onerato del rimborso di un mutuo chirografario, per il quale sostiene una rata mensile di € 348,00, del rimborso di un prestito con Findomestic, con una rata mensile di € 252,00 e di un ulteriore prestito con una rata mensile di € 39,00;
-che le accuse in ordine all'uso di stupefacenti e presunte violenze domestiche sono false e calunniose in quanto sconfessate dal drug test effettuato in data 27.12.2023 e dalla relazione del SERD di
Pescara in atti;
parimenti, le accuse di violenze domestiche sono anch'esse infondate nonché prive di ogni riscontro oggettivo;
-di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia minore nei mesi in cui non ha convissuto con la ricorrente, sia corrispondendo importi a titolo di mantenimento, sia provvedendo alla retta dell'asilo nido comunale, nonché facendosi carico dei costi connessi alla residenza in Toscana e successivamente delle spese per le utenze e degli arredi della casa di Popoli;
inoltre i genitori di
, dopo il ricongiungimento della coppia in Abruzzo, si sono occupati assiduamente della CP_1 nipote, accudendola presso la loro abitazione dall'uscita dell'asilo nido sino alle ore 20 circa.
Ha concluso come in atti.
Con memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. ha impugnato e contestato le avverse T_ deduzioni, ribadendo le circostanze già rappresentate in sede di ricorso introduttivo ed evidenziando che con ordinanza del 21.3.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Sulmona, disponendo la trasmissione degli atti. Ha dedotto altresì che la Procura di Pescara ha iscritto nel registro degli indagati per il Controparte_1 procedimento n. 3075/2023 R.G.N.R. per il reato previsto e punito dall'art. 609-bis comma 3 c.p. e per il procedimento n. 5440/2023 R.G.N.R. per i reati previsti e puniti dagli artt. 572 e 582 c.p., nei quali la ricorrente risulta persona offesa.
All'udienza del 16.5.2024 le parti hanno rappresentato che a seguito del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 4.3.2024, grazie all'intervento dei servizi sociali, sono iniziati gli incontri settimanali padre-figlia e, stante l'esito positivo degli stessi, hanno proposto congiuntamente una regolamentazione provvisoria dell'affidamento e del mantenimento della minore.
Il Giudice, ritenendo condivisibile la proposta congiunta delle parti, ravvisandone la conformità all'interesse della minore, ha disposto in via provvisoria e urgente:- l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
- il diritto del padre di Persona_1 vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e del sabato dalle ore 17 alle 21:30, esclusivamente alla presenza dei familiari di
(delegati al prelievo e al riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della CP_1
, e con il monitoraggio dei Servizi sociali del Comune di Vittorito;
-l'obbligo, in capo a T_
, di versare, a decorrere dal mese di giugno 2024, la somma mensile di € 250,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice ha altresì richiesto al Servizio sociale del Comune di Vittorito di trasmettere relazione aggiornata entro il termine del 15.7.2024 sull'andamento delle attività medio tempore svolte sul nucleo familiare, autorizzando contestualmente parte resistente alla produzione in giudizio della documentazione sanitaria al fine di provare il mancato uso di stupefacenti e alcolici.
5 Con nota di deposito del 23.5.2024 parte resistente ha ottemperato alla produzione della precitata documentazione e con successivo deposito ha prodotto relazione del del 14.6.2024. Parte_3
Con ordinanza del 23.7.2024 il Giudice, all'esito della documentazione medica prodotta da parte resistente, attestante la negatività del all'utilizzo di alcol e stupefacenti, nonché CP_1 dell'andamento positivo degli incontri protetti, come risultante dalla relazione dei Servizi Sociali, ha segnalato l'opportunità di passare ad incontri liberi padre-figlia in luogo degli incontri in modalità mista, richiedendo relazione aggiornata entro il 15.11.2024 sull'andamento del monitoraggio del nucleo familiare;
ritenendo la causa compiutamente istruita, ha poi fissato per la discussione l'udienza cartolare del 18.12.2024 ex art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino a tale data per il deposito di note conclusive, anche congiunte, riservando all'esito di trattenere la causa al
Collegio per la decisione, anche in ordine alla revoca della sospensione della responsabilità genitoriale di . CP_1
***
Responsabilità genitoriale e affidamento della minore.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti disposti dal Giudice relatore in via temporanea e urgente all'udienza del 16.5.2024; in particolare ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa e con la previsione di incontri padre-figlia secondo le modalità sinora attuate.
In particolare, ha specificato che tale regolamentazione sarebbe preferibile in ragione della delicata situazione giudiziaria di atteso che dinanzi al Tribunale di Pescara pende il Controparte_1 procedimento penale n. 5440/2023 R.G.N.R. della Repubblica presso il Tribunale di Pescara - nel quale l'odierno resistente è imputato per il reato p. e p. di maltrattamenti ai danni di - e della T_ circostanza che permangono, a carico del medesimo, la misura cautelare del divieto di avvicinamento a e l'applicazione del braccialetto elettronico, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali T_ depositata in data 15.11.2024.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che la ripresa di incontri liberi fra padre e figlia risulterebbe dannosa per la bambina, che risulta aver ritrovato serenità.
Parte resistente ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della bambina presso la madre e con ampio diritto di visita di
, come articolato nelle note conclusive e secondo il piano genitoriale depositato, CP_1 precisando che, fino alla vigenza delle misure cautelari, l'esercizio del proprio diritto di visita necessiterebbe della collaborazione di un familiare che si occupi di prelevare e riaccompagnare la minore presso l'abitazione della madre.
Preliminarmente è necessario decidere in ordine alla revoca della sospensione della responsabilità genitoriale di . CP_1
Dalle risultanze documentali è emerso che, all'esito della querela sporta dalla ricorrente, il Tribunale di Pescara ha iscritto nel registro degli indagati nel procedimento n. 3075/2023 Controparte_1
R.G.N.R. per il reato p. e p. dall'art. 609-bis comma 3 c.p. e nel procedimento n. 5440/2023 R.G.N.R. per i reati p. e p. dagli artt. 572 e 582 c.p., nei quali risulta persona offesa. Parte_1
Ebbene, nell'ambito del procedimento n. 5440/2023 R.G.N.R., consta che le misure cautelari inizialmente applicate nei confronti del resistente (divieto di avvicinamento di almeno 500 metri da
6 e con obbligo di allontanamento immediato nel caso di incontro con Parte_1 Persona_1 le medesime, sino a ripristinare la citata distanza;
obbligo di mantenere altresì una distanza di almeno
2 km dalle dimore e dai luoghi di lavoro e studio di e e di non Parte_1 Persona_1 comunicare, con alcun mezzo, con le stesse) con provvedimento del 23.2.2024 sono state revocate a seguito di interrogatorio di garanzia di . CP_1
Contestualmente all'indagine penale e in conseguenza di questa, il PM presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha iscritto il procedimento n. 178/2024 R.G. e con decreto n. 202/2024 del 12.02.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, decidendo in via cautelare e urgente a tutela della minore, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1
nonché l'allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento dai luoghi
[...] abitualmente frequentati da . Con successivo provvedimento del 4.3.2024, all'esito della Parte_1 comparizione delle parti, il Tribunale per i Minorenni ha confermato quanto disposto nel precedente decreto, specificando che era in ogni caso libero di frequentare la minore, prelevandola CP_1 dall'uscita da scuola, ma esclusivamente alla presenza di altre persone diverse dalla di lei madre.
Allo stato attuale, quindi, risultano revocate le misure cautelari e restrittive che in precedenza non consentivano a di vedere e frequentare la figlia minore, permanendo esclusivamente CP_1 quelle a protezione di . Parte_1
I contatti tra padre e figlia, sospesi dal mese di dicembre 2023, sono ripresi -grazie all'intervento dei
Servizi Sociali di Vittorito- in data 30.3.2024 per due volte a settimana.
All'esito del monitoraggio degli incontri padre-figlia, è scaturita una valutazione oltremodo positiva delle competenze genitoriali di alla luce della sua capacità di rispondere Controparte_1 positivamente ai bisogni di accudimento materiali della bambina e di instaurare un bel rapporto con la figlia.
Nella relazione dei Servizi Sociali datata 3.07.2024 si legge: “Il rapporto tra padre e figlia è consolidato tanto che la bambina si trova a suo agio a comunicare con il genitore con cui gioca spontaneamente dimostrando di non aver alcun timore nei confronti dello stesso” e che “Questi Per_ durante gli incontri si è dimostrato premuroso ed attento alle eSIenze di . Si è osservato un buon attaccamento e una capacità di sapere individuare le eSIenze della bambina di appena tre anni rispondendo adeguatamente ai bisogni di accudimento materiali” ed ancora: “La relazione tra padre
e figlia è autentica, il clima di serenità e complicità si evince durante le diverse attività ludiche tra i due. Anche durante gli incontri organizzati all'esterno, si è osservata un'attenzione adeguata rispetto alle piccole eSIenze legate a quel momento”.
Nella relazione del 15.11.2024 si legge che “il genitore si relaziona in maniera costruttiva con la bambina, impartendo anche le regole educative” e che “La bambina non ha mostrato alcun timore nei confronti del padre, durante gli incontri monitorati chiede attenzioni e affetto. Durante le visite organizzate all'esterno... si è osservata un'attenzione appropriata rispetto alle piccole eSIenze e alla vigilanza della figlia”.
Altresì, all'esito della visita domiciliare presso l'abitazione dei genitori di , nella quale CP_1 risiede anche il resistente, i Servizi hanno potuto osservare l'adeguatezza dell'immobile: “Sole si muove liberamente nell'appartamento, dimostrando di conoscere l'ambiente domestico ed essere a proprio agio… dispone di vari giochi, libri, adeguati alla sua età” .
7 Il monitoraggio degli incontri e del nucleo familiare, inoltre, ha consentito di verificare che i nonni paterni, entrambi pensionati, si occupano con dedizione della nipotina, rispondendo adeguatamente ai bisogni di cura della stessa e che gli stessi, unitamente alla zia paterna, rappresentano un valido punto di riferimento e una vera e propria risorsa affettiva per la bambina.
I Servizi Sociali di Vittorito hanno quindi espresso un giudizio positivo sulle capacità genitoriali di
, accertando la sussistenza di un legame affettivo SInificativo della minore con il padre CP_1
e la rete parentale paterna, suggerendo la possibilità di dare avvio ad incontri liberi tra padre e figlia.
Per quanto concerne la dedotta assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte di CP_1
nel corso del giudizio il resistente ha depositato copiosa documentazione sanitaria, che
[...] attesta che il medesimo, attualmente, non fa uso di droghe o sostante alcoliche di alcun tipo.
In ragione di quanto accertato e a seguito della cessazione delle condotte reputate gravemente lesive dei diritti della minore, devono ritenersi cessate le ragioni che hanno giustificato la sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
Sussistono, pertanto, i presupposti per revocare la predetta sospensione e disporre incontri liberi tra padre e figlia, con la precisazione che per tutta la vigenza delle residue misure cautelari a protezione di , potrà vedere e tenere liberamente la minore, delegando un Parte_1 Controparte_1 familiare che si occupi di prelevare la bambina e/o riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Per quanto concerne l'affidamento della minore, va rilevato il Giudice, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (ex multis Cass. Civ., ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244), valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, salvo nei casi nei quali ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
L'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; 26587/2009; Cass.
n. 16593/2008).
Inoltre, il Giudice deve privilegiare quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Dagli atti di causa è emersa una accesa ed insanabile conflittualità fra le parti e soprattutto gravi indizi
8 di condotte violente poste in essere dal ricorrente durante il periodo di convivenza;
la ricorrente, invero, ha dedotto gravi comportamenti del resistente contraddistinti da violenza nei propri confronti, alla presenza della figlia minore, poi sfociati in procedimenti penali tuttora pendenti ai danni di
D . Tali condotte, come risultanti dalla documentazione dei procedimenti penali, sono state CP_1 riferite analiticamente nella relazione del Centro antiviolenza ” e riportate nella CP_3 relazione del 3.7.2024 dei Servizi Sociali del Comune di Vittorito, ai quali la donna si è rivolta spontaneamente prima dell'apertura dei procedimenti civili, rappresentando una condizione di vita complessa e caratterizzata dalla violenza di genere.
Ancora, a seguito delle querele sporte da , risulta in corso il procedimento penale n. Parte_1
5440/2023 R.G.N.R. della Procura presso il Tribunale di Pescara a carico di per il reato CP_1 di maltrattamenti, per il quale - come già evidenziato - risultano ancora in vigore le misure del divieto di avvicinamento a e del braccialetto elettronico. T_
Nella regolamentazione dell'affidamento della minore, non potrà non tenersi conto di quanto rappresentato e documentato da parte ricorrente e dai Servizi Sociali, e ciò nel superiore interesse della minore, al fine di tutelarla da qualsiasi pericolo di pregiudizio e/o abuso.
Nel caso in esame, invero, nonostante l'accertata adeguatezza del padre alla cura della figlia minore e l'esistenza di una SInificativa rete parentale paterna, l'oggettiva impossibilità di una gestione condivisa della genitorialità, determinata dalle gravi vicende esaminate, l'accesa ostilità delle parti e le attuali misure di protezione a garanzia di che hanno comportato l'assenza di qualsiasi T_ comunicazione e/o rapporto fra i genitori e delle rispettive famiglie d'origine, impongono, rebus sic stantibus, l'affidamento esclusivo della minore alla madre (sul punto, Cass., civ. ord. n. 32404/2021:
“una conflittualità accesa tra genitori, accompagnata da un comportamento prepotente ed aggressivo del padre e da una oggettiva difficoltà della madre, impedisce di optare per il regime di affidamento condiviso in quanto non rispondente all'interesse del figlio minore”).
Va pertanto confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento della bambina presso la residenza della madre in Vittorito. La minore manterrà la residenza anagrafica nella casa di Vittorito, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della figlia all'altro genitore. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia, secondo le modalità CP_1 di seguito indicate, con la precisazione che fino alla vigenza delle misure cautelari ancora in corso quest'ultimo dovrà delegare un familiare che si occupi di prelevare la bambina e/o riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore.
Quanto al regime del diritto/dovere di visita del minore da parte del ricorrente, appare congruo e funzionale a favorire una maggiore intensità del rapporto padre-figlia e a consentire, per quanto possibile, una maggiore frequentazione della bambina con gli altri due figli di , CP_1 compatibile con l'età della bambina, il seguente calendario:
Per_ potrà tenere con sé la figlia;
a settimane alterne, la prima settimana, due Controparte_1 pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 20, la seconda settimana il mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 20, nonché dalle ore 10 del sabato alle ore 18 della domenica. Fino alla vigenza delle misure cautelari ancora in corso, dovrà avvalersi di un proprio familiare, che provvederà al prelievo e al CP_1
9 riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della T_
La figlia minore, inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore le giornate dell'8 dicembre, del 25 dicembre e del 30 e 31 dicembre e con l'altro genitore le giornate del 24 dicembre, 26 dicembre
e del 1° Gennaio;
anche per le festività pasquali sarà osservata la regola dell'alternanza: la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo,
e così per le ulteriori ricorrenze civili e religiose, salvo diverso accordo. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche frazionabili, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno.
La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi;
inoltre trascorrerà con il padre le giornate del 30 ottobre e 24 novembre, date di compleanno dei fratelli
e AN”. Persona_3
Con riferimento ai fatti rappresentati dal resistente nelle note conclusive, ove si deduce che la figlia trascorre lunghi periodi di permanenza, anche in assenza della madre, presso l'abitazione della zia materna in Barberino del Mugello (FI), in un contesto familiare inidoneo, e che le permanenze fuori regione della bambina impedirebbero al padre di avere contatti con la minore e di esercitare proprio il diritto di visita, si osserva che:
-le preoccupazioni di sulle “condizioni ambientali” dell'abitazione della zia materna di CP_1
Barberino del Mugello non sono, allo stato, suffragate da alcuna evidenza probatoria;
- dalla relazione dei Servizi Sociali agli atti risulta che la ricorrente ha provveduto ad informare i
Servizi e il resistente della circostanza che si sarebbe recata in Toscana dal 18 novembre u.s., trattenendosi per tutto il periodo delle festività natalizie, per stare vicino alla figlia primogenita, prossima al parto;
-a conferma dell'assunto, ha proposto all'ex compagna di esercitare il proprio diritto di CP_1 visita durante il week-end, facendo visita alla figlia in Toscana, e la ricorrente ha dato parere favorevole, condizionando le visite del padre alla presenza di un familiare.
Sulla scorta di tali premesse, va rigettata la richiesta di di disporre la verifica delle CP_1 condizioni di vita della minore presso l'abitazione della zia materna in Barberino del Parte_2
Mugello, atteso, peraltro, che la residenza e il domicilio abituale della minore sono poste in Vittorito
e che il genitore affidatario esclusivo non è legittimato a trasferire unilateralmente la residenza della figlia, né a consentire – in mancanza di consenso dell'altro genitore - la sua permanenza prolungata in località diverse da quelle di abituale residenza, residuando in capo all'altro genitore non affidatario ampi poteri di segnalazione e controllo.
Ad ogni buon conto, a tutela esclusiva della minore, si dispone che, ove la madre decida di recarsi con la minore e/o affidi la figlia minore a terzi in località diversa da quella di abituale residenza, per un periodo considerevole (di almeno una settimana), la stessa dovrà comunicare con congruo preavviso a l'indirizzo esatto ove intende recarsi e/o dove rimarrà la figlia, fornendo CP_1 anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità; in tal caso, le parti concordano che il padre potrà recuperare le ore di visita al rientro della figlia minore.
In ultima analisi si rende opportuno che i Servizi Sociali di Vittorito predispongano un servizio di monitoraggio del nucleo familiare, per almeno un anno, per la verifica dell'andamento dei rapporti genitori/figlia.
Provvedimenti di natura economica.
10 Per quanto concerne la richiesta di contributo economico, le parti hanno chiesto congiuntamente disporsi a carico di un contributo al mantenimento della minore pari ad € Controparte_1
250,00 mensili.
Dall'istruttoria è emerso che la ricorrente vive nella casa condotta in locazione in Popoli e percepisce un reddito mensile di circa € 600,00 mensili.
vive in una abitazione condotta in locazione, ha uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 CP_1
e deve far fronte mensilmente al pagamento del mantenimento di altri due figli minori, pari ad €
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
è onerato del rimborso di un mutuo chirografario, per il quale sostiene una rata mensile di € 348,00 e del rimborso di un prestito con Findomestic, con una rata mensile di € 252,00 e di un ulteriore prestito con una rata mensile di € 39,00.
Risulta pertanto adeguato e conforme all'interesse della minore confermare l'obbligo, in capo a di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 250,00 Controparte_1 mensili, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, nonché di provvedere al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il protocollo del Tribunale di
Sulmona.
Assegno unico.
In conseguenza del regime di affidamento esclusivo, sussistono i presupposti di legge affinché T_
, affidataria in via esclusiva della minore , percepisca integralmente l'Assegno
[...] Persona_1
Unico Universale.
Spese di giudizio.
Ricorrono giusti motivi per provvedere alla compensazione delle spese di lite e liquidate in favore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento Persona_1 presso la stessa nella casa di Vittorito ove ella ha anche la residenza anagrafica;
disciplina il diritto/dovere di visita padre-figlio secondo il seguente calendario:
Per_ potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne, la prima settimana, due Controparte_1 pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 20, la seconda settimana il mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 20, nonché nel fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica. Fino alla permanenza delle misure cautelari in vigore nei confronti dei D'OS, quest'ultimo dovrà delegare un familiare che si occupi di prelevare la bambina e/o riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
La figlia minore, inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore le giornate dell'8 dicembre, del 25 dicembre e del 30 e 31 dicembre e con l'altro genitore le giornate del 24 dicembre, 26 dicembre e del 1° Gennaio;
anche per le festività pasquali sarà osservata la regola dell'alternanza: la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo,
e così per le ulteriori ricorrenze civili e religiose, salvo diverso accordo.
11 Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche frazionabili, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno.
La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi;
inoltre trascorrerà con il padre le giornate del 30 ottobre e 24 novembre, date di compleanno dei fratelli e AN;
Persona_3
dispone che ove decida di recarsi con la minore e/o affidi la figlia minore a terzi in Parte_1 località diversa da quella di abituale residenza per un periodo considerevole (di almeno una settimana), la stessa dovrà comunicare con congruo preavviso a l'indirizzo Controparte_1 esatto ove intende recarsi e/o dove rimarrà la figlia, fornendo anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità; in tal caso, le parti concordano che il padre potrà recuperare le ore di visita al rientro della figlia minore. pone l'obbligo, a carico di di versare a la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
250,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore , tra il giorno 15 e il Persona_1 giorno 20 del mese, da versarsi tramite bonifico su conto corrente già noto al , somma da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT;
dispone che provveda a rimborsare a il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie documentate che si renderanno necessarie per la minore, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona.
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge affinché l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia minore venga percepito integralmente da;
Persona_1 Parte_1
dispone che il Servizio sociale del Comune di Vittorito predisponga un servizio di monitoraggio del nucleo familiare, per almeno un anno, per la verifica dell'andamento dei rapporti genitori/figlia;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di ConSIlio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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