Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
Il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen. - avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione - non presenta i caratteri dell'abnormità, in quanto rientra nello schema procedimentale previsto da tale norma e non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale, sicché non è soggetto a ricorso per cassazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di giudizio immediato, sul presupposto dell'omissione degli adempimenti di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 40093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40093 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ERNESTO PERNA - Consigliere - N. 4507
3. Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 5292/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma
avverso l'ordinanza in data 13.12.2000 del g.i.p. presso il medesimo tribunale nel procedimento a carico di IC IN
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma impugna il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la sua richiesta di giudizio immediato, sul presupposto dell'omissione degli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p. (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), deducendone l'abnormità per avere il giudice erroneamente ritenuto operante la predetta disciplina anche nei casi di esercizio dell'azione penale diversi dall'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Ha già avuto modo di osservare questa Corte (SEZ. 1 SENT. 0 4782 DEL 17/01/1994, CC. 27/10/1994, RV. 200017, ric. P.M. in proc. Buggea) che avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen., con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non è prevista alcuna forma di impugnazione;
ne deriva pertanto, attese il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art.568 cod. proc. pen., che detto provvedimento può essere oggetto del gravame in sede di legittimità solo ove presenti i caratteri dell'abnormità.
Ritiene il collegio che tali caratteri siano del tutto assenti nel caso di specie. Ed invero non è riscontrabile ne' un vizio radicale di tipo strutturale, perché il rigetto della richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero si inquadra perfettamente nello schema procedimentale tipico previsto dall'art. 455 cod. proc. pen., che impone al giudice il controllo di legalità sull'iniziativa del pubblico ministero (la quale, implicando lo scavalcamento dell'udienza preliminare, determina una riduzione delle occasioni di difesa dell'imputato); ne' un'abnormità di tipo funzionale, perché il provvedimento non provoca alcuna irrisolvibile paralisi processuale, ben potendo il pubblico ministero esercitare l'azione penale in altre forme ovvero nella medesima, previa esecuzione degli adempimenti che, ad avviso del giudice, condizionano la ritualità della richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001