Articolo 5 della Legge 9 giugno 1964, n. 615
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 agosto 1964
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Versione
27 febbraio 1968
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Versione
7 maggio 1976
Art. 5. ((Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorita' sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito e' elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni))
Entrata in vigore il 7 maggio 1976
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