Art. 5. ((Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorita' sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito e' elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni))
In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito e' elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni))