Articolo 91 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 90Articolo 93
Versione
25 aprile 1981
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Versione
7 ottobre 1995
Art. 91. (Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali)

Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici. ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l' articolo 91 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ".
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995