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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/08/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
RG 8681/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.to in Caivano (NA), alla via Matteotti n. 31, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Massimiliano Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Caivano Controparte_1
(NA), alla via delle Rose n. 124, presso lo studio dell'avv. Maria Federica Perrotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.10.2024, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
22.10.2024 intimazione di pagamento, notificata a mezzo pec, per un importo di €
25.102,15, si opponeva a tale intimazione eccependo l'omessa notifica della cartella da cui discendeva la prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta e l'accertamento della prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.12.2024, si costituiva la quale CP_2 eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 102 c.p.c., configurandosi litisconsorzio necessario tra ente riscossore ed ente impositore, 2
nonché l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il giudice di pace territorialmente competente, e il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, atteso che le contestazioni relative al merito della pretesa devono essere fatte valere nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, rilevava la regolarità della notifica dell'atto presupposto e l'inammissibilità dell'opposizione per irretrattabilità della pretesa dell'opponente, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 10.07.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Va dichiarato il difetto di competenza per materia a favore del giudice di pace competente per territorio.
Preliminarmente è da rilevare che eccepisce l'omessa notifica della cartella Parte_1 da cui sarebbe derivata la prescrizione della pretesa creditoria.
Dalla documentazione in atti si rileva, poi, che la cartella de qua afferisce a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
E, nel campo dell'esecuzione forzata esattoriale per entrate non tributarie, le opposizioni esecutive si propongono secondo le forme ordinarie e nel rispetto delle ordinarie regole di competenza.
Per le opposizioni agli atti esecutivi, quindi, è competente il Tribunale, mentre le opposizioni all'esecuzione vanno proposte al giudice competente per valore o materia, e la materia cui ha riguardo l'art. 615 c.p.c. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva.
Nel caso di specie, si tratta di obbligazione di pagamento derivante dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ed esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 7, comma 2, d.lgs.
150 del 2011 (e prima dall'art. 22 bis, l. n. 689 del 1981).
E sulle violazioni di norme del codice della strada punite con sanzione amministrativa pecuniaria la competenza spetta al giudice di pace (ex multis, Cass., n. 4022 del 2008; Cass., ord., n. 21914 del 2014; Cass., n. 3283 del 2015; Cass., n. 8963 del 2015; Cass., ord., n.
12373 del 2016; Cass., n. 3156 2017; da ultimo, Cass., ord., n. 29383 del 2024; Cass., n.
13762 del 2023; Cass., ord., n. 14328 del 2023; Cass., ord., n. 14304 del 2022). 3
Il motivo principale di doglianza dedotto dall'opponente è quello di estinzione del credito azionato per decorso del termine di prescrizione sancito dall'art. 28, l. 689/81, e la descritta censura integra fattispecie di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., dacché diretta a contestare il diritto di procedere alla minacciata esecuzione adducendo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo.
Vieppiù, la prospettata mancata notifica della cartella rileva sempre ex art. 615 c.p.c., in quanto eccepita al solo fine di dimostrare che il credito si è prescritto per carenza di atti interruttivi.
Per tutti questi motivi e facendo applicazione degli enunciati principi nella vicenda in parola, in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. riferita alla cartella in tema di riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace territorialmente competente
(il luogo è quello della commissione dell'infrazione) in forza dell'art. 7, comma 2, d.lgs.
150/2011.
Ancora poi, nel caso di specie, nessun rilievo assume l'ammontare della sanzione, non trattandosi, nel caso de quo, di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), d.lgs. n.
150/2011 (Cass., S.U., n. 10261 del 2018; Cass., n. 7460 del 2019; Cass., n. 23531 del 2024).
Nel caso in esame, pertanto, la competenza è per materia e spetta al g.d.p. del luogo della commessa infrazione (art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011).
Va pronunciata, in definitiva, ordinanza declinatoria di competenza in favore del Giudice di
Pace competente per territorio, con fissazione di termine per la riassunzione della controversia come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle prime due fasi e il valore minino per quella decisionale (non avendo depositato CP_2 memorie conclusionali) dello scaglione di riferimento in base al quantum intimato con la cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per materia dell'A.G. adita per essere competente il Giudice di
Pace territorialmente competente, nel senso meglio esplicato in parte motiva, e fissa alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente;
4
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge.
Aversa, 6 agosto 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo,
M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.to in Caivano (NA), alla via Matteotti n. 31, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Massimiliano Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Caivano Controparte_1
(NA), alla via delle Rose n. 124, presso lo studio dell'avv. Maria Federica Perrotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.10.2024, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
22.10.2024 intimazione di pagamento, notificata a mezzo pec, per un importo di €
25.102,15, si opponeva a tale intimazione eccependo l'omessa notifica della cartella da cui discendeva la prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta e l'accertamento della prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.12.2024, si costituiva la quale CP_2 eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 102 c.p.c., configurandosi litisconsorzio necessario tra ente riscossore ed ente impositore, 2
nonché l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il giudice di pace territorialmente competente, e il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, atteso che le contestazioni relative al merito della pretesa devono essere fatte valere nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, rilevava la regolarità della notifica dell'atto presupposto e l'inammissibilità dell'opposizione per irretrattabilità della pretesa dell'opponente, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 10.07.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Va dichiarato il difetto di competenza per materia a favore del giudice di pace competente per territorio.
Preliminarmente è da rilevare che eccepisce l'omessa notifica della cartella Parte_1 da cui sarebbe derivata la prescrizione della pretesa creditoria.
Dalla documentazione in atti si rileva, poi, che la cartella de qua afferisce a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
E, nel campo dell'esecuzione forzata esattoriale per entrate non tributarie, le opposizioni esecutive si propongono secondo le forme ordinarie e nel rispetto delle ordinarie regole di competenza.
Per le opposizioni agli atti esecutivi, quindi, è competente il Tribunale, mentre le opposizioni all'esecuzione vanno proposte al giudice competente per valore o materia, e la materia cui ha riguardo l'art. 615 c.p.c. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva.
Nel caso di specie, si tratta di obbligazione di pagamento derivante dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ed esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 7, comma 2, d.lgs.
150 del 2011 (e prima dall'art. 22 bis, l. n. 689 del 1981).
E sulle violazioni di norme del codice della strada punite con sanzione amministrativa pecuniaria la competenza spetta al giudice di pace (ex multis, Cass., n. 4022 del 2008; Cass., ord., n. 21914 del 2014; Cass., n. 3283 del 2015; Cass., n. 8963 del 2015; Cass., ord., n.
12373 del 2016; Cass., n. 3156 2017; da ultimo, Cass., ord., n. 29383 del 2024; Cass., n.
13762 del 2023; Cass., ord., n. 14328 del 2023; Cass., ord., n. 14304 del 2022). 3
Il motivo principale di doglianza dedotto dall'opponente è quello di estinzione del credito azionato per decorso del termine di prescrizione sancito dall'art. 28, l. 689/81, e la descritta censura integra fattispecie di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., dacché diretta a contestare il diritto di procedere alla minacciata esecuzione adducendo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo.
Vieppiù, la prospettata mancata notifica della cartella rileva sempre ex art. 615 c.p.c., in quanto eccepita al solo fine di dimostrare che il credito si è prescritto per carenza di atti interruttivi.
Per tutti questi motivi e facendo applicazione degli enunciati principi nella vicenda in parola, in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. riferita alla cartella in tema di riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace territorialmente competente
(il luogo è quello della commissione dell'infrazione) in forza dell'art. 7, comma 2, d.lgs.
150/2011.
Ancora poi, nel caso di specie, nessun rilievo assume l'ammontare della sanzione, non trattandosi, nel caso de quo, di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), d.lgs. n.
150/2011 (Cass., S.U., n. 10261 del 2018; Cass., n. 7460 del 2019; Cass., n. 23531 del 2024).
Nel caso in esame, pertanto, la competenza è per materia e spetta al g.d.p. del luogo della commessa infrazione (art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011).
Va pronunciata, in definitiva, ordinanza declinatoria di competenza in favore del Giudice di
Pace competente per territorio, con fissazione di termine per la riassunzione della controversia come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle prime due fasi e il valore minino per quella decisionale (non avendo depositato CP_2 memorie conclusionali) dello scaglione di riferimento in base al quantum intimato con la cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per materia dell'A.G. adita per essere competente il Giudice di
Pace territorialmente competente, nel senso meglio esplicato in parte motiva, e fissa alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente;
4
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge.
Aversa, 6 agosto 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo,
M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.