Decreto cautelare 12 maggio 2020
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00306/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2020, proposto da
ER IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Antonella Gattorna, Stefano Zacchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Raffaele Pelillo in L'Aquila, via Cardinal Mazzarino n. 71;
contro
Comune di Tortoreto (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Rapali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ET Marco, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Tortoreto n. 150/2019 del 18 dicembre 2019, notificata il 7 gennaio 2020, con cui è stato ordinato (anche) al ricorrente di porre in essere un’opera di pulizia rispetto agli animali presenti sull’area di pertinenza di un fabbricato di sua proprietà sito in Tortoreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto;
Vista la nota del 9 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, nota sottoscritta anche da parte resistente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor ER IG, odierno ricorrente, è proprietario dell’immobile sito in Via Orizzonti, 3 (già Via del Sole, già Contrada Costa del Monte), in Tortoreto, immobile detenuto da altre due persone ove si svolgono attività di pulizia e di gestione di vari animali che vi si trovano.
Preso atto della situazione igienica critica ivi presente il Comune di Tortoreto ha emesso in data 18 dicembre 2019 l’ordinanza n. 150/2019, di cui in epigrafe, con cui ha ordinato anche al signor ER, in qualità di proprietario, di porre in essere le necessarie opere di pulizia per il ripristino delle condizioni igieniche.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11 maggio 2020, il signor ER IG, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo motivi relativi a violazione di legge ed eccesso di potere.
Con decreto monocratico del 12 maggio 2020 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica.
Si è costituito in giudizio, in data 13 maggio 2020, il Comune di Tortoreto, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
All’udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2020 la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.
In data 10 gennaio 2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio propria nota, sottoscritta anche dalla difesa del Comune di Tortoreto per accettazione, in cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo pronuncia consequenziale con compensazione delle spese di giudizio.
Infine all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, in data 10 gennaio 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato agli atti nota del 9 gennaio 2025, sottoscritta anche dalla difesa del Comune di Tortoreto, in cui è affermato che “ I difensori delle parti costituite, che sottoscrivono congiuntamente, comunicano che nelle more della fissazione dell’udienza pubblica di merito, è sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Si permettono, pertanto, di formulare istanza affinché l’On.le Collegio, preso atto di quanto precede, provveda in via consequenziale, con compensazione integrale delle spese. ”.
A tal riguardo, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta...l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, anche in ragione della richiesta congiunta delle parti sul punto, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO