Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6719 del 2025, proposto da
RA BB, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario BB, Tullia Di Caprio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 1400/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 3407/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa IA OS LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 5 giugno 2025 e depositato il giorno successivo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda n. R.G. 3407/2023, ha condannato “il Ministero convenuto al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alla somma di € 11.833,42, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché al riconoscimento di ulteriori 10 punti per l’a.s. 2022/2023” .
Ha inoltre domandato la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a., nonché la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
1.1. Con memoria depositata il 16 gennaio 2026, parte ricorrente ha informato il Collegio che il Ministero intimato, successivamente alla notifica del ricorso, ha parzialmente ottemperato alla sentenza azionata, corrispondendo “l’importo stabilito a titolo di risarcimento danni per la mancata assegnazione di supplenze brevi” . Ha, pertanto, insistito per l’esecuzione della ottemperanda sentenza nella parte relativa “all’attribuzione alla ricorrente di ulteriori 10 punti per l’a.s. 2022/2023” .
1.2. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile il 11 giugno 2026.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Ritiene il Collegio che va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con riguardo alla parte in cui la sentenza azionata ha disposto il risarcimento del danno, in favore della ricorrente.
3. La domanda di esecuzione risulta invece fondata e dunque va accolta limitatamente alla condanna del Ministero intimato “al riconoscimento di ulteriori 10 punti per l’a.s. 2022/2023” .
3.1. Va, infatti, rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex art. 112 e ss. c.p.a., anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non risultano allo stato aver ricevuto esecuzione le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe, relativamente alla condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “al riconoscimento di ulteriori 10 punti per l’a.s. 2022/2023” .
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
4. Deve, pertanto, ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
6. Il Collegio non ritiene, invece, sussistenti i presupposti per fissare anche l’ulteriore somma di danaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ipotesi di perdurante violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), anche in ragione della parziale cessazione della materia del contendere.
8. La parziale soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in uno con l’omesso versamento del contributo unificato, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6719 del 2025, come in epigrafe proposto, per le ragioni declinate in motivazione, così decide:
- Dichiara, in parte, cessata la materia del contendere;
- Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1400/2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notifica del presente provvedimento;
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
- Respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della penalità di mora;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AS, Presidente
IA OS LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OS LI | RO AS |
IL SEGRETARIO