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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1100 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, a cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 1160/2023, vertente
TRA
(C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Scarpelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maddalena Vitale sito in Rocca Imperiale, alla Via Cantinella n. 25, in virtù di procure alle liti allegate agli atti di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
pagina 1 di 13 ), (C.F. ) e C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
C.F. ),
[...] C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Zagarese e Gennaro Guglielmini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Corigliano - Rossano, alla via Nazionale n. 17, in virtù di procure alle liti allegate alle comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1100/2023, con atto di citazione in rinnovazione
[...] conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, e al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai
[...] CP_4 Controparte_5 sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di conferimento del ramo dell'azienda agricola “ CP_1 nella stipulato per Notar in data 04.05.2018 (rep. n. Controparte_2 Persona_1
67778, racc. n. 11056), dell'atto di rinuncia di all'esercizio del diritto di opzione CP_1 relativo all'aumento del capitale sociale effettuato per Notar in data 30.12.2019 (rep. Persona_1
n. 68632, racc. n. 11654), dell'atto di cessione delle quote a stipulato per notar CP_4
in data 30.12.2021 (rep. n.69831, racc. n. 12446) e dell'atto di cessione di quote a Persona_1
e posto in essere per Notar in data 21.12.2022 (rep. CP_4 Controparte_5 Persona_1
n. 70434, racc. n. 12927).
Parte attrice, in particolare, deduceva di essere erede di che lo stesso era Persona_2 creditore, in qualità di erede, nei confronti di in virtù della sentenza n. 360/2005, CP_1 emessa dal Tribunale di Rossano in data 29.04.2005 (R.G. Trib. n. 473/03), con cui detto convenuto veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi i separata sede, e in virtù della sentenza 407/2018, Persona_2 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 13.09.2018 (R.G. n. 358/1997), con cui veniva dichiarata la nullità dell'atto pubblico per notar del 08.02.1996, limitatamente Persona_3 all'acquisto di condannato quest'ultimo a restituire all'attore la sua quota del bene CP_1 oggetto del contratto suindicato e accertato il diritto dell'attore di essere risarcito dei danni subiti,
pagina 2 di 13 da liquidarsi in altra sede;
che compiva gli atti di disposizione precedentemente CP_1 indicati, dapprima cedendo il ramo della propria azienda alla e Controparte_2 rinunciando all'esercizio del diritto di opzione relativo all'aumento del capitale sociale e poi cedendo le quote societarie ai figli e che l'eventus damni era CP_4 Controparte_5 desumibile dal rilevante valore del conferito ramo di azienda, pari a € 700.000,00, dalla scarsa consistenza residua del patrimonio del debitore, dall'importo considerevole del credito risarcitorio e dal mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale del debitore;
che la scientia damni era evincibile dalla sottovalutazione del valore dell'atto di conferimento del ramo d'azienda, a cui partecipava , in ragione del regime di comunione legale dei beni con il Controparte_3 debitore, dal conseguente atto di rinuncia alla sottoscrizione dell'aumento del capitale e dalla cessione delle quote in favore dei figli;
che detti atti erano finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale generica;
che i soggetti coinvolti nell'articolata operazione negoziale erano legati da rapporti di parentela;
che per tali ragioni sussistevano i requisiti per la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dei predetti atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
1.2. Si costituivano in giudizio la CP_1 Controparte_2 CP_3
, e che, contestando gli assunti attorei, chiedevano, in via
[...] CP_4 Controparte_5 preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria;
in subordine, la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice e il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto.
2.1. Nella causa riunita la medesima parte attrice conveniva in giudizio e la CP_1 al fine ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., Controparte_2 dell'atto di conferimento del ramo dell'azienda agricola “ nella Società Agricola CP_1 [...] stipulato per Notar in data 04.05.2018 (rep. n. 67778, racc. n. 11056), per le CP_2 Persona_1 medesime ragioni indicate nella causa principale.
2.2. Si costituivano e l' che si opponevano alla CP_1 Controparte_6 domanda e proponevano le stesse eccezioni sollevate nel procedimento portante.
3. Con ordinanza del 14.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.04.2025, i fascicoli in parola venivano riuniti.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 3 di 13 4. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901 - 2904 del
Codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo - cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902, c. I, e 2910, c. II, c.c.
Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra lo stesso che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
5. Ciò premesso, si rigetta l'eccezione di prescrizione della domanda revocatoria, sollevata dalle parti convenute, a giudizio delle quali sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. dal momento della stipula dell'atto di conferimento del ramo d'azienda al giorno della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione da considerare non va individuato nel giorno della stipula dell'atto ma nel giorno della trascrizione, in cui l'atto viene portato a conoscenza dei terzi.
pagina 4 di 13 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha condivisibilmente precisato che “La disposizione dell'articolo 2903 del Cc, laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'articolo 2935 del Cc, nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
25103/2023; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 4049/2023; Cass. civ., sez. III, sent. n. 5889/2016).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto di conferimento del ramo d'azienda per cui è causa è stato trascritto in data 01.06.2018 e l'atto di citazione in rinnovazione è stato spedito per la notifica a ultimo convenuto citato in ordine temporale, il 04.05.20223 - la notifica si è Controparte_5 perfezionata in data 13.05.2023 - entro il termine quinquennale di prescrizione.
6. Ciò premesso, si ritiene sussistente il credito di parte attrice, idoneo a sorreggere l'azione revocatoria.
Invero, la sentenza n. 360/2005 emessa dal Tribunale di Rossano in data 29.04.2005 (R.G.
Trib. n. 473/03) e la sentenza 407/2018 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 13.09.2018
(R.G. n. 358/1997), riportando condanne generiche nei confronti di in favore, CP_1 rispettivamente, del de cuius e della parte odierna attrice. Persona_2
Né rileva che il credito di cui alla sentenza n. 407/2018 sia asseritamente ancora sub judice, atteso che anche il predetto provvedimento comporta l'insorgenza del credito tutelabile con l'azione revocatoria.
A tal proposito, si segnala che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale e ipotetico è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 28141/2023; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 12047/2021).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini pagina 5 di 13 dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione.
(Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 28141/2023); e ancora
“L'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 25331/2023; conf. Cass. civ., sez. VI, sent. n.
3369/2019).
Del tutto infondata risulta l'eccezione, sollevata dalle parti convenute, di prescrizione del credito risarcitorio portato dalla sentenza 306/2005, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 1860/2009 depositata il 18.05.2009, atteso che in atti è presente l'atto di interruzione della prescrizione del 23.04.2019 ricevuto da il 24.04.2019. CP_1
Né alcun rilievo assume l'asserito controcredito vantato da in quanto sprovvisto CP_1 del requisito della liquidità, che include la qualità di certezza del credito, che consente la compensazione legale o giudiziale.
Invero, per quanto riguarda l'eventuale restituzione del 50% del prezzo versato per l'acquisizione del fondo “Pantaleo” di cui alla sentenza 407/2018, si rileva che la stessa non risulta pagina 6 di 13 ancora accertata definitivamente, tenuto conto che la predetta sentenza è stata oggetto di gravame e non è ancora passata in giudicato, essendo la decisione della Corte di Appello stata pubblicata in data 10.07.2025.
Invero, questo Tribunale intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 27113/2024; conf. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 23225/2016).
In merito all'eventuale restituzione del 50% del costo delle migliorie realizzate sul medesimo fondo, si rileva che detti costi sono quantificati dalla perizia di parte che non assume un autonomo valore probatorio, in quanto “la consulenza di parte costituisce un'allegazione difensiva a contenuto tecnico e valutativo, ed è priva di autonomo valore probatorio…” (Cass., Sez. I, sent. n.
16552/2015; Cass., S.U., sent. n. 13902/2013).
7. Ciò detto, si rileva che gli atti di disposizione sono stati posti in essere successivamente all'insorgenza del credito, in quanto l'atto di conferimento del ramo d'azienda è stato compiuto in data 04.05.2018, l'atto di rinuncia di all'esercizio del diritto di opzione relativo CP_1 all'aumento del capitale sociale il 30.12.2019, l'atto di cessione delle quote a il CP_4
30.12.2021 e l'atto di cessione delle quote a e il 21.12.2022, CP_4 Controparte_5 mentre il credito, seppure sub iudice, deriva dalla sentenza n. 360/2005 emessa dal Tribunale di
Rossano nell'ambito del giudizio introdotto nel 2003 e dalla sentenza n. 407/2018 emessa dal
Tribunale di Castrovillari nell'ambito di un giudizio instaurato nel 1997.
Inoltre, per completezza, si rileva che il conferimento del ramo d'azienda ben può essere oggetto dell'azione revocatoria, in quanto atto traslativo in favore della società idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente.
pagina 7 di 13 Invero, la corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che “L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332
c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 20232/2023).
8. Accertato il sorgere del credito in data anteriore agli atti di disposizione, si segnala che, ai fini della valutazione sia dell'eventus damni, con l'atto di conferimento del ramo di azienda e con i successivi atti di rinuncia all'opzione relativa all'aumento del capitale sociale e di cessione delle quote, ha sottratto alla garanzia generica del creditore i seguenti beni: CP_1
1) fondi rustici in Rossano, alla RA , in catasto terreni al foglio 40, particella 16 di Pt_2
Ha 2.30.40, particella 128 di Ha 1.08.00, particella 147 di Ha. 0.16.50, particella 148 di Ha.
0.13.00, particella 127 di Ha. 0.18.30;
2) fondo rustico sito in agro di Rossano, alla contrada da San Francesco o Spina Santa, in catasto terreni al foglio 39, particella 142 di Ha. 0.00.50, particella 150 di Ha. 3.35.08, particella
335 di Ha. 2.81.38;
3) fondo rustico sito in Rossano, alla RA Scavino, in catasto terreni al foglio 58, particella
29 di Ha.
2.75.70 e particella 43 di Ha. 0.44.95;
4) fondo rustico sito in agro di Rossano, alla contrada Oliveto, in catasto terreni al foglio 48, particella 112 di Ha. 1.10.70, particella 113 di Ha. 2.40.00, particella 221 di Ha. 0.67.40, particella
202 di Ha. 1.33.10;
5). fondo rustico sito in Rossano, alla località Bucita, in catasto terreni al foglio 50, particella
141 di Ha. 1.44.40, particella 391 di Ha. 1.04.20, particella 393 di Ha. 1.11.50, particella 400 di
Ha. 0.33.00, particella 404 di Ha. 0.01.50, particella 405 di Ha. 0.15.00, particella 406 di Ha.
0.20.80, particella 410 di Ha. 0.03.55, particella 438 di Ha. 0.05.73, particella 432 di Ha. 0.01.58, particella 433 di Ha. 0.16.50, particella 435 di Ha. 0.10.00, particella 440 di Ha. 0.18.61, particella
470 di Ha. 0.46.54, particella 473 di Ha. 0.66.13, particella 475 di Ha. 0.13.51;
pagina 8 di 13 6) fondo rustico sito in agro di Paludi, alla RA Saline (località Camara), in catasto terreni al foglio 8, particella 16 di Ha. 2.80.00, particella 191 di Ha. 1.77.92, particella 194 di Ha. 0.65.42, particella 203 di Ha. 0.05.02, particella 196 di Ha. 1.21.36, particella 198 di Ha. 0.71.50, particella
204 di Ha.
0.04.52 particella 213 di Ha. 0.01.70, particella 197 di Ha. 0.02.66, particella 199 di
Ha. 0.61.20, particella 205 di Ha. 0.01.00, particella 211 di Ha. 1.93.50, particella 192 di Ha.
0.07.50, particella 200 di Ha. 1.26.70, particella 193 di Ha. 0.06.28, particella 195 di Ha. 0.02.26, particella 202 di Ha. 0.97.42, particella 214 di Ha. 0.15.26, particella 183 di Ha. 0.42.16, particella
188 di Ha. 0.08.12, particella 207 di Ha. 1.31.34;
7) fabbricato sito in Rossano, alla contrada Schiavino o , in catasto fabbricati al foglio 58, Pt_2 particella 248, sub. 1, sub. 2, sub. 3;
8) bene mobile registrato, trattrice agricola marca , tipo Tigrone, targa BR503C, telaio CP_7
21.5622.14940;
9) trentacinque titoli (da n. 000004022732 a n. 000004022766) del valore unitario di euro CP_8
589,52.
Ebbene, detti beni del valore di € 700.000,00, come indicato nell'atto di conferimento del ramo d'azienda, hanno avuto come corrispettivo l'acquisizione della quota del capitale sociale pari a €
45.000,00.
Inoltre, anche ammettendo che il corrispettivo pattuito sia stato proporzionato al valore commerciale dei beni, è certo che il valore di un bene immobile presenta minore variabilità rispetto alle quote societarie.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato interno formatosi sulla congruità del prezzo di vendita di un immobile fosse ininfluente sulla sussistenza del presupposto del "consilium fraudis", ove la riduzione delle garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'atto dispositivo trovasse causa nella diversa composizione qualitativa del patrimonio medesimo)” (Cass., sez. III, sent. n. 26151/2014) e che “L'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabilità del valore della pagina 9 di 13 partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 27290/2022).
Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tali atti comportino la dispersione dei beni del debitore cedente con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Inoltre, si osserva che è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1902/2015; conf. Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 34278/2024).
Orbene, ha allegato la proprietà di un appartamento, di due terreni e di un CP_1 diritto di usufrutto del 50%, che, attraverso la consulenza tecnica di parte, sono stati quantificati nel valore di € 293.700,00.
Ebbene, anche a voler ritenere corretto il valore dei detti beni come stimati dal consulente di parte, si ritiene che detta somma non sia idonea a soddisfare le pretese creditorie, in quanto il danno da riconoscere a parte attrice consegue dalla mancata possibilità di utilizzo del fondo
“Pantaleo” per plurime annualità, il cui valore particolarmente elevato - risultava nell'atto di compravendita del 08.02.1996 pari a £ 3.570.000.000 (valore del riscatto) – comporta verosimilmente guadagni superiori al valore dei beni del debitore.
Peraltro, si ritiene condivisile quanto statuito nella sentenza n. 360/2005, secondo cui il reddito di sei anni derivante dal fondo era pari a £ 372.000.000 (300.000.000 + 1.000.000 al mese).
Inoltre, la stessa consulenza di parte convenuta stima il mancato guadagno in € 1.307.751,9 per la produzione di olive, mentre il reddito complessivo dovuto alla trasformazione delle olive risulta pari ed € 2.260.609,54; importi di gran lunga superiore al valore dei beni del debitore.
9. Quanto all'elemento soggettivo, è stato precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 16221/2019).
Sul punto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata, anche, da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3697/2020; Cass., sez. III, ord. n. 1286/2019).
pagina 10 di 13 Inoltre, non appare ultroneo sottolineare come la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consista nella generica, ma effettiva conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso, posto in essere dal debitore, può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la riduzione delle garanzie offerte a quest'ultimo, senza che siano necessarie né la specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata, né la collusione tra terzo e debitore.
Ebbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, con riferimento all'elemento soggettivo, non può dubitarsi della consapevolezza da parte del debitore e dei terzi del pregiudizio recato alle ragioni creditorie della parte attrice, in quanto nello stesso atto di conferimento del ramo di azienda, in cui intervengono a diverso titolo le parti convenute, si attesta che l'acquisizione del detto ramo di azienda del valore di € 700.000,00 avviene a condizioni di particolare favore per la società, in quanto il titolare è disponibile a trasferire il ramo aziendale ricevendo una partecipazione al capitale pari a € 45.000,00 “(quindi notevolmente inferiore al valore di perizia per come sopra evidenziato)”.
Ebbene, detta dichiarazione si ritiene sufficiente a dimostrare la consapevolezza in capo alle parti convenute della diminuzione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., determinata dalla riduzione della consistenza patrimoniale del disponente derivante dall'atto di conferimento del ramo di azienda e dagli ulteriori atti impugnati, che hanno sostanzialmente azzerato la predetta garanzia.
Inconferenti sono le asserite motivazioni, dedotte dalle parti convenute, per cui sarebbero stati posti in essere gli atti, atteso che, come visto, la consapevolezza attiene alla conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ben potendo l'atto dispositivo essere compiuto per le più disparate ragioni.
Né risultano rilevanti, ai fini del presente giudizio, le condizioni di salute di CP_1 tenuto conto che nel caso in cui il soggetto fosse stato effettivamente incapace di partecipare agli di cui si richiede la revocazione, era possibile agire in diversa sede per aversi l'annullamento degli atti in parola ovvero per richiedere una misura tutelare.
10. Per quanto riguarda, infine, l'asserita proprietà dei beni di cui all'atto di conferimento per la quota del 50% in capo a , si segnala che la stessa nel predetto atto ha dichiarato Controparte_3 che detti beni sono stati ab origine destinati all'attività di impresa del marito e quindi non riconducibili nella comunione legale dei beni.
pagina 11 di 13 Inoltre, si ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, dettato in materia analoga, secondo cui “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 6575/2013).
11. In definitiva, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della domanda formulata ex art. 2901 c.c. dalla parte attrice e, quindi, deve dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti e nei confronti dei suoi aventi causa degli atti dispositivi de quibus.
A tale pronuncia consegue ex lege il diritto del creditore di aggredire i beni per il soddisfacimento delle sue pretese nei confronti del debitore.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminato di media complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
e dei suoi aventi causa, dell'atto di conferimento del ramo dell'azienda agricola Parte_1
“ nella per Notar del 04.05.2018 (rep. n. CP_1 Controparte_2 Persona_1
67778, racc. n. 11056), dell'atto di rinuncia di all'esercizio del diritto di opzione CP_1 relativo all'aumento del capitale sociale per Notar del 30.12.2019 (rep. n. 68632, Persona_1 racc. n. 11654), dell'atto di cessione delle quote a per notar del CP_4 Persona_1
30.12.2021 (rep. n. 69831, racc. n. 12446) e dell'atto di cessione di quote a e CP_4 per Notar del 21.12.2022 (rep. n. 70434, racc. n. 12927); Controparte_5 Persona_1
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
pagina 12 di 13 3) condanna la , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese Controparte_5 Parte_1 di lite che si liquidano € 6.500,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1100 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, a cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 1160/2023, vertente
TRA
(C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Scarpelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maddalena Vitale sito in Rocca Imperiale, alla Via Cantinella n. 25, in virtù di procure alle liti allegate agli atti di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
pagina 1 di 13 ), (C.F. ) e C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
C.F. ),
[...] C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Zagarese e Gennaro Guglielmini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Corigliano - Rossano, alla via Nazionale n. 17, in virtù di procure alle liti allegate alle comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1100/2023, con atto di citazione in rinnovazione
[...] conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, e al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai
[...] CP_4 Controparte_5 sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di conferimento del ramo dell'azienda agricola “ CP_1 nella stipulato per Notar in data 04.05.2018 (rep. n. Controparte_2 Persona_1
67778, racc. n. 11056), dell'atto di rinuncia di all'esercizio del diritto di opzione CP_1 relativo all'aumento del capitale sociale effettuato per Notar in data 30.12.2019 (rep. Persona_1
n. 68632, racc. n. 11654), dell'atto di cessione delle quote a stipulato per notar CP_4
in data 30.12.2021 (rep. n.69831, racc. n. 12446) e dell'atto di cessione di quote a Persona_1
e posto in essere per Notar in data 21.12.2022 (rep. CP_4 Controparte_5 Persona_1
n. 70434, racc. n. 12927).
Parte attrice, in particolare, deduceva di essere erede di che lo stesso era Persona_2 creditore, in qualità di erede, nei confronti di in virtù della sentenza n. 360/2005, CP_1 emessa dal Tribunale di Rossano in data 29.04.2005 (R.G. Trib. n. 473/03), con cui detto convenuto veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi i separata sede, e in virtù della sentenza 407/2018, Persona_2 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 13.09.2018 (R.G. n. 358/1997), con cui veniva dichiarata la nullità dell'atto pubblico per notar del 08.02.1996, limitatamente Persona_3 all'acquisto di condannato quest'ultimo a restituire all'attore la sua quota del bene CP_1 oggetto del contratto suindicato e accertato il diritto dell'attore di essere risarcito dei danni subiti,
pagina 2 di 13 da liquidarsi in altra sede;
che compiva gli atti di disposizione precedentemente CP_1 indicati, dapprima cedendo il ramo della propria azienda alla e Controparte_2 rinunciando all'esercizio del diritto di opzione relativo all'aumento del capitale sociale e poi cedendo le quote societarie ai figli e che l'eventus damni era CP_4 Controparte_5 desumibile dal rilevante valore del conferito ramo di azienda, pari a € 700.000,00, dalla scarsa consistenza residua del patrimonio del debitore, dall'importo considerevole del credito risarcitorio e dal mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale del debitore;
che la scientia damni era evincibile dalla sottovalutazione del valore dell'atto di conferimento del ramo d'azienda, a cui partecipava , in ragione del regime di comunione legale dei beni con il Controparte_3 debitore, dal conseguente atto di rinuncia alla sottoscrizione dell'aumento del capitale e dalla cessione delle quote in favore dei figli;
che detti atti erano finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale generica;
che i soggetti coinvolti nell'articolata operazione negoziale erano legati da rapporti di parentela;
che per tali ragioni sussistevano i requisiti per la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dei predetti atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
1.2. Si costituivano in giudizio la CP_1 Controparte_2 CP_3
, e che, contestando gli assunti attorei, chiedevano, in via
[...] CP_4 Controparte_5 preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria;
in subordine, la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice e il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto.
2.1. Nella causa riunita la medesima parte attrice conveniva in giudizio e la CP_1 al fine ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., Controparte_2 dell'atto di conferimento del ramo dell'azienda agricola “ nella Società Agricola CP_1 [...] stipulato per Notar in data 04.05.2018 (rep. n. 67778, racc. n. 11056), per le CP_2 Persona_1 medesime ragioni indicate nella causa principale.
2.2. Si costituivano e l' che si opponevano alla CP_1 Controparte_6 domanda e proponevano le stesse eccezioni sollevate nel procedimento portante.
3. Con ordinanza del 14.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.04.2025, i fascicoli in parola venivano riuniti.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 3 di 13 4. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901 - 2904 del
Codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo - cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902, c. I, e 2910, c. II, c.c.
Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra lo stesso che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
5. Ciò premesso, si rigetta l'eccezione di prescrizione della domanda revocatoria, sollevata dalle parti convenute, a giudizio delle quali sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. dal momento della stipula dell'atto di conferimento del ramo d'azienda al giorno della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione da considerare non va individuato nel giorno della stipula dell'atto ma nel giorno della trascrizione, in cui l'atto viene portato a conoscenza dei terzi.
pagina 4 di 13 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha condivisibilmente precisato che “La disposizione dell'articolo 2903 del Cc, laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'articolo 2935 del Cc, nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
25103/2023; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 4049/2023; Cass. civ., sez. III, sent. n. 5889/2016).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto di conferimento del ramo d'azienda per cui è causa è stato trascritto in data 01.06.2018 e l'atto di citazione in rinnovazione è stato spedito per la notifica a ultimo convenuto citato in ordine temporale, il 04.05.20223 - la notifica si è Controparte_5 perfezionata in data 13.05.2023 - entro il termine quinquennale di prescrizione.
6. Ciò premesso, si ritiene sussistente il credito di parte attrice, idoneo a sorreggere l'azione revocatoria.
Invero, la sentenza n. 360/2005 emessa dal Tribunale di Rossano in data 29.04.2005 (R.G.
Trib. n. 473/03) e la sentenza 407/2018 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 13.09.2018
(R.G. n. 358/1997), riportando condanne generiche nei confronti di in favore, CP_1 rispettivamente, del de cuius e della parte odierna attrice. Persona_2
Né rileva che il credito di cui alla sentenza n. 407/2018 sia asseritamente ancora sub judice, atteso che anche il predetto provvedimento comporta l'insorgenza del credito tutelabile con l'azione revocatoria.
A tal proposito, si segnala che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale e ipotetico è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 28141/2023; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 12047/2021).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini pagina 5 di 13 dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione.
(Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 28141/2023); e ancora
“L'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 25331/2023; conf. Cass. civ., sez. VI, sent. n.
3369/2019).
Del tutto infondata risulta l'eccezione, sollevata dalle parti convenute, di prescrizione del credito risarcitorio portato dalla sentenza 306/2005, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 1860/2009 depositata il 18.05.2009, atteso che in atti è presente l'atto di interruzione della prescrizione del 23.04.2019 ricevuto da il 24.04.2019. CP_1
Né alcun rilievo assume l'asserito controcredito vantato da in quanto sprovvisto CP_1 del requisito della liquidità, che include la qualità di certezza del credito, che consente la compensazione legale o giudiziale.
Invero, per quanto riguarda l'eventuale restituzione del 50% del prezzo versato per l'acquisizione del fondo “Pantaleo” di cui alla sentenza 407/2018, si rileva che la stessa non risulta pagina 6 di 13 ancora accertata definitivamente, tenuto conto che la predetta sentenza è stata oggetto di gravame e non è ancora passata in giudicato, essendo la decisione della Corte di Appello stata pubblicata in data 10.07.2025.
Invero, questo Tribunale intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 27113/2024; conf. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 23225/2016).
In merito all'eventuale restituzione del 50% del costo delle migliorie realizzate sul medesimo fondo, si rileva che detti costi sono quantificati dalla perizia di parte che non assume un autonomo valore probatorio, in quanto “la consulenza di parte costituisce un'allegazione difensiva a contenuto tecnico e valutativo, ed è priva di autonomo valore probatorio…” (Cass., Sez. I, sent. n.
16552/2015; Cass., S.U., sent. n. 13902/2013).
7. Ciò detto, si rileva che gli atti di disposizione sono stati posti in essere successivamente all'insorgenza del credito, in quanto l'atto di conferimento del ramo d'azienda è stato compiuto in data 04.05.2018, l'atto di rinuncia di all'esercizio del diritto di opzione relativo CP_1 all'aumento del capitale sociale il 30.12.2019, l'atto di cessione delle quote a il CP_4
30.12.2021 e l'atto di cessione delle quote a e il 21.12.2022, CP_4 Controparte_5 mentre il credito, seppure sub iudice, deriva dalla sentenza n. 360/2005 emessa dal Tribunale di
Rossano nell'ambito del giudizio introdotto nel 2003 e dalla sentenza n. 407/2018 emessa dal
Tribunale di Castrovillari nell'ambito di un giudizio instaurato nel 1997.
Inoltre, per completezza, si rileva che il conferimento del ramo d'azienda ben può essere oggetto dell'azione revocatoria, in quanto atto traslativo in favore della società idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente.
pagina 7 di 13 Invero, la corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che “L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332
c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 20232/2023).
8. Accertato il sorgere del credito in data anteriore agli atti di disposizione, si segnala che, ai fini della valutazione sia dell'eventus damni, con l'atto di conferimento del ramo di azienda e con i successivi atti di rinuncia all'opzione relativa all'aumento del capitale sociale e di cessione delle quote, ha sottratto alla garanzia generica del creditore i seguenti beni: CP_1
1) fondi rustici in Rossano, alla RA , in catasto terreni al foglio 40, particella 16 di Pt_2
Ha 2.30.40, particella 128 di Ha 1.08.00, particella 147 di Ha. 0.16.50, particella 148 di Ha.
0.13.00, particella 127 di Ha. 0.18.30;
2) fondo rustico sito in agro di Rossano, alla contrada da San Francesco o Spina Santa, in catasto terreni al foglio 39, particella 142 di Ha. 0.00.50, particella 150 di Ha. 3.35.08, particella
335 di Ha. 2.81.38;
3) fondo rustico sito in Rossano, alla RA Scavino, in catasto terreni al foglio 58, particella
29 di Ha.
2.75.70 e particella 43 di Ha. 0.44.95;
4) fondo rustico sito in agro di Rossano, alla contrada Oliveto, in catasto terreni al foglio 48, particella 112 di Ha. 1.10.70, particella 113 di Ha. 2.40.00, particella 221 di Ha. 0.67.40, particella
202 di Ha. 1.33.10;
5). fondo rustico sito in Rossano, alla località Bucita, in catasto terreni al foglio 50, particella
141 di Ha. 1.44.40, particella 391 di Ha. 1.04.20, particella 393 di Ha. 1.11.50, particella 400 di
Ha. 0.33.00, particella 404 di Ha. 0.01.50, particella 405 di Ha. 0.15.00, particella 406 di Ha.
0.20.80, particella 410 di Ha. 0.03.55, particella 438 di Ha. 0.05.73, particella 432 di Ha. 0.01.58, particella 433 di Ha. 0.16.50, particella 435 di Ha. 0.10.00, particella 440 di Ha. 0.18.61, particella
470 di Ha. 0.46.54, particella 473 di Ha. 0.66.13, particella 475 di Ha. 0.13.51;
pagina 8 di 13 6) fondo rustico sito in agro di Paludi, alla RA Saline (località Camara), in catasto terreni al foglio 8, particella 16 di Ha. 2.80.00, particella 191 di Ha. 1.77.92, particella 194 di Ha. 0.65.42, particella 203 di Ha. 0.05.02, particella 196 di Ha. 1.21.36, particella 198 di Ha. 0.71.50, particella
204 di Ha.
0.04.52 particella 213 di Ha. 0.01.70, particella 197 di Ha. 0.02.66, particella 199 di
Ha. 0.61.20, particella 205 di Ha. 0.01.00, particella 211 di Ha. 1.93.50, particella 192 di Ha.
0.07.50, particella 200 di Ha. 1.26.70, particella 193 di Ha. 0.06.28, particella 195 di Ha. 0.02.26, particella 202 di Ha. 0.97.42, particella 214 di Ha. 0.15.26, particella 183 di Ha. 0.42.16, particella
188 di Ha. 0.08.12, particella 207 di Ha. 1.31.34;
7) fabbricato sito in Rossano, alla contrada Schiavino o , in catasto fabbricati al foglio 58, Pt_2 particella 248, sub. 1, sub. 2, sub. 3;
8) bene mobile registrato, trattrice agricola marca , tipo Tigrone, targa BR503C, telaio CP_7
21.5622.14940;
9) trentacinque titoli (da n. 000004022732 a n. 000004022766) del valore unitario di euro CP_8
589,52.
Ebbene, detti beni del valore di € 700.000,00, come indicato nell'atto di conferimento del ramo d'azienda, hanno avuto come corrispettivo l'acquisizione della quota del capitale sociale pari a €
45.000,00.
Inoltre, anche ammettendo che il corrispettivo pattuito sia stato proporzionato al valore commerciale dei beni, è certo che il valore di un bene immobile presenta minore variabilità rispetto alle quote societarie.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato interno formatosi sulla congruità del prezzo di vendita di un immobile fosse ininfluente sulla sussistenza del presupposto del "consilium fraudis", ove la riduzione delle garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'atto dispositivo trovasse causa nella diversa composizione qualitativa del patrimonio medesimo)” (Cass., sez. III, sent. n. 26151/2014) e che “L'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabilità del valore della pagina 9 di 13 partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 27290/2022).
Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tali atti comportino la dispersione dei beni del debitore cedente con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Inoltre, si osserva che è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1902/2015; conf. Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 34278/2024).
Orbene, ha allegato la proprietà di un appartamento, di due terreni e di un CP_1 diritto di usufrutto del 50%, che, attraverso la consulenza tecnica di parte, sono stati quantificati nel valore di € 293.700,00.
Ebbene, anche a voler ritenere corretto il valore dei detti beni come stimati dal consulente di parte, si ritiene che detta somma non sia idonea a soddisfare le pretese creditorie, in quanto il danno da riconoscere a parte attrice consegue dalla mancata possibilità di utilizzo del fondo
“Pantaleo” per plurime annualità, il cui valore particolarmente elevato - risultava nell'atto di compravendita del 08.02.1996 pari a £ 3.570.000.000 (valore del riscatto) – comporta verosimilmente guadagni superiori al valore dei beni del debitore.
Peraltro, si ritiene condivisile quanto statuito nella sentenza n. 360/2005, secondo cui il reddito di sei anni derivante dal fondo era pari a £ 372.000.000 (300.000.000 + 1.000.000 al mese).
Inoltre, la stessa consulenza di parte convenuta stima il mancato guadagno in € 1.307.751,9 per la produzione di olive, mentre il reddito complessivo dovuto alla trasformazione delle olive risulta pari ed € 2.260.609,54; importi di gran lunga superiore al valore dei beni del debitore.
9. Quanto all'elemento soggettivo, è stato precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 16221/2019).
Sul punto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata, anche, da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3697/2020; Cass., sez. III, ord. n. 1286/2019).
pagina 10 di 13 Inoltre, non appare ultroneo sottolineare come la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consista nella generica, ma effettiva conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso, posto in essere dal debitore, può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la riduzione delle garanzie offerte a quest'ultimo, senza che siano necessarie né la specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata, né la collusione tra terzo e debitore.
Ebbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, con riferimento all'elemento soggettivo, non può dubitarsi della consapevolezza da parte del debitore e dei terzi del pregiudizio recato alle ragioni creditorie della parte attrice, in quanto nello stesso atto di conferimento del ramo di azienda, in cui intervengono a diverso titolo le parti convenute, si attesta che l'acquisizione del detto ramo di azienda del valore di € 700.000,00 avviene a condizioni di particolare favore per la società, in quanto il titolare è disponibile a trasferire il ramo aziendale ricevendo una partecipazione al capitale pari a € 45.000,00 “(quindi notevolmente inferiore al valore di perizia per come sopra evidenziato)”.
Ebbene, detta dichiarazione si ritiene sufficiente a dimostrare la consapevolezza in capo alle parti convenute della diminuzione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., determinata dalla riduzione della consistenza patrimoniale del disponente derivante dall'atto di conferimento del ramo di azienda e dagli ulteriori atti impugnati, che hanno sostanzialmente azzerato la predetta garanzia.
Inconferenti sono le asserite motivazioni, dedotte dalle parti convenute, per cui sarebbero stati posti in essere gli atti, atteso che, come visto, la consapevolezza attiene alla conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ben potendo l'atto dispositivo essere compiuto per le più disparate ragioni.
Né risultano rilevanti, ai fini del presente giudizio, le condizioni di salute di CP_1 tenuto conto che nel caso in cui il soggetto fosse stato effettivamente incapace di partecipare agli di cui si richiede la revocazione, era possibile agire in diversa sede per aversi l'annullamento degli atti in parola ovvero per richiedere una misura tutelare.
10. Per quanto riguarda, infine, l'asserita proprietà dei beni di cui all'atto di conferimento per la quota del 50% in capo a , si segnala che la stessa nel predetto atto ha dichiarato Controparte_3 che detti beni sono stati ab origine destinati all'attività di impresa del marito e quindi non riconducibili nella comunione legale dei beni.
pagina 11 di 13 Inoltre, si ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, dettato in materia analoga, secondo cui “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 6575/2013).
11. In definitiva, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della domanda formulata ex art. 2901 c.c. dalla parte attrice e, quindi, deve dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti e nei confronti dei suoi aventi causa degli atti dispositivi de quibus.
A tale pronuncia consegue ex lege il diritto del creditore di aggredire i beni per il soddisfacimento delle sue pretese nei confronti del debitore.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminato di media complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
e dei suoi aventi causa, dell'atto di conferimento del ramo dell'azienda agricola Parte_1
“ nella per Notar del 04.05.2018 (rep. n. CP_1 Controparte_2 Persona_1
67778, racc. n. 11056), dell'atto di rinuncia di all'esercizio del diritto di opzione CP_1 relativo all'aumento del capitale sociale per Notar del 30.12.2019 (rep. n. 68632, Persona_1 racc. n. 11654), dell'atto di cessione delle quote a per notar del CP_4 Persona_1
30.12.2021 (rep. n. 69831, racc. n. 12446) e dell'atto di cessione di quote a e CP_4 per Notar del 21.12.2022 (rep. n. 70434, racc. n. 12927); Controparte_5 Persona_1
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
pagina 12 di 13 3) condanna la , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese Controparte_5 Parte_1 di lite che si liquidano € 6.500,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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