CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LE PA, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4117/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R704606 2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3839/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 23 luglio 2024 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma - (di seguito, per brevità, semplicemente “ADE”) il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.1246/26/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 11 gennaio
2024 e depositata il 26 gennaio 2024.
Nel giudizio di prime cure il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TK501R704606/2020 avente per oggetto l'IRPEF (reddito d'impresa - regimi semplificati) per l'anno d'imposta 2015 per €.3.714,00 oltre sanzioni ed interessi.
Occorre premettere che per l'anno d'imposta 2015 il contribuente, in virtù di una apposita convenzione, gestiva uno dei Centri di Trasmissione Dati (CTD) operanti nel territorio nazionale per conto del bookmaker Nominativo_1 Ltd. esercente attività di organizzazione ed esercizio della raccolta di scommesse su eventi sportivi e virtuali.
Per tale attività l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di seguito, per brevità, semplicemente “ADM”) effettuava un controllo in materia di Imposta Unica ex D.Lgs. n.504/1998 che si concludeva determinando un imponibile pari ad €.928.331,37 contenuto nell'avviso di accertamento n.M17150008340U. Tale imponibile veniva determinato induttivamente ex art.24, comma 10, del DL n.98/2011, convertito in L. n.111/2011, utilizzando quale dato la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati dal totalizzatore nazionale.
Atteso che normativa di regolamentazione del settore in argomento vigente pro tempore e più precisamente,
l'art.5, del DM n.179/2003 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva) stabilisce un aggio a favore del soggetto che gestisce il luogo di vendita autorizzato pari all'8% dell'ammontare del volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento, l'ADE in mancanza di altri elementi, determinava l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di raccolta fisica di scommesse svolta dal contribuente in € 74.266,88 (ovvero nella misura dell'8% dell'ammontare delle giocate incassate nel 2015) ed procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2015 accertando, ai sensi degli artt.39 e 41 bis del DPR n.600/1973, maggiori ricavi pari ad € 74.266,88 e rideterminando il reddito d'impresa di € 75.795,00.
Per tale reddito d'impresa, l'ADE, considerando che il contribuente aveva optato aveva optato per il regime per l'imprenditoria giovanile che calcolava l'imposta sostitutiva in misura del 5% del reddito d'impresa in
€.3.714,00 oltre a sanzioni, interessi e contributi previdenziali.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo:
1) Insussistenza di un accertamento ADM definitivo in materia di Imposta Unica sommesse;
2) Nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione del procedimento amministrativo in ordine al mancato invito ex art. 5 ter del D. Lgs.218/97;
3) Insussistenza di maggiori ricavi e illegittima determinazione dei ricavi su base induttiva e in ragione di pretesi valori medi;
4) Illegittimità costituzionale dell''art. 1, c. 67, l. 220/10 e dell9art. 24, c. 1, l. 98/11
5) Violazione dell9art. 42 D.P.R. 6007/73 e dell9art. 56 D.P.R. 633/72 per carenza del potere di firma.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADE replicano alle eccezioni sollevate dal ricorrente sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1.500,00.
Il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza di prime cure eccependone il difetto di motivazione o comunque la motivazione apparente riproponendo il terzo ed il quarto motivo del ricorso di primo grado rinunciando espressamente al primo, al secondo ed al quinto motivo.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 06 settembre 2024.
In data 04 ottobre 2024 si costituisce in giudizio l'ADE chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento con il procedimento iscritto al n. 1963/2024 del R.G.A. di questa Corte avente per oggetto l'avviso di accertamento n. M17150008340U ovvero l'avviso di accertamento avente per oggetto l'imposta unica sulle scommesse emesso dall'ADM nei confronti del sig. Ricorrente_1 per il medesimo periodo d'imposta. Da tale avviso di accertamento ha avuto origine l'avviso di accertamento n.TK501R704606/2020 ai fini IRPEF.
Nel merito l'ADE replica alle eccezioni sollevate dall'appellante concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta la richiesta di riunione del presente fascicolo al fascicolo rubricato al n. 1963/2024 del R.G.A. di questa Corte in quanto tale fascicolo è stato già deciso con sentenza n.2997/11/2025 depositata il 13 maggio 2025. Con tale pronuncia è stato rigettato l'appello del contribuente ed è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento n.M17150008340U.
Ancora in via preliminare la Corte esamina e rigetta l'eccezione inerente la eccepita carenza o apparente motivazione della sentenza di prime cure.
I primi Giudici difatti hanno ampiamente e chiaramente motivato la loro decisione espressamente richiamando e facendo proprie le conclusioni della sentenza n.11898/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ed avente per oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento n.M17150008340U.
Nella sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici hanno riportato ampio stralcio della sentenza n.11898/2022 e si sono sufficientemente pronunciati anche sulle altre eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo con particolare riferimento alle due eccezioni sollevate anche in questo grado di giudizio.
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Le eccezioni sono infondate e devono essere rigettate. Occorre precisare che il secondo periodo dell'art. 39-quater del D.L. n. 269/2003, introdotto dall'art. 1, comma
67, della legge n. 220/2010 (legge di Stabilità 2011 prevede che l'importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell'IVA,e ciò in quanto istituisce una presunzione legale.
Tale presunzione non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di Stabilità, come previsto dall'art.1, comma
171 mentre è pienamente legittima per i periodi d'imposta successivi come nel caso di specie.Ostano all'applicazione retroattiva il carattere sostanziale e non interpretativo della norma e la sua natura, la quale introduce una presunzione normativa, destinata a incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, invertendolo sul contribuente e, così, aggravandone la posizione processuale (in tal senso, Cass. n.
18061/2024; Cass. n. 2990/2024 che si collocano nel solco di precedenti pronunce di legittimità ed in particolare Cass. n.19774/2020 e Cass. n. 29632/2019). In questi casi, l'ADE può, invece, procedere ad accertamento, ricorrendo a presunzioni semplici, lasciando al giudice tributario di accertarne la pregnanza indiziaria (Cass. n. 31243/2019; Cass., n. 18061/2024).
Ma come detto l'avviso di accertamento n.TK501R704606/2020 è relativo all'anno d'imposta 2015 quindi successivo alla disposizione introdotta dall'art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010.
Inoltre occorre osservare che l'avviso di accertamento n.M17150008340U emesso dall'ADM è stato oggetto di conferma da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con sentenza .11898/2022 confermata con sentenza n.2997/11/2025 depositata il 13 maggio 2025.
Né sul punto si ravvisano gli elementi di illegittimità costituzionale invero solo meramente accennati dal contribuente.
L'appello è quindi rigettato.
Ritiene la Corte che la complessità delle questioni trattate ed il pronunciamento intervenuto nel corso di causa (sentenza n.2997/11/2025 depositata il 13 maggio 2025) costituiscano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LE PA, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4117/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R704606 2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3839/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 23 luglio 2024 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma - (di seguito, per brevità, semplicemente “ADE”) il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.1246/26/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 11 gennaio
2024 e depositata il 26 gennaio 2024.
Nel giudizio di prime cure il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TK501R704606/2020 avente per oggetto l'IRPEF (reddito d'impresa - regimi semplificati) per l'anno d'imposta 2015 per €.3.714,00 oltre sanzioni ed interessi.
Occorre premettere che per l'anno d'imposta 2015 il contribuente, in virtù di una apposita convenzione, gestiva uno dei Centri di Trasmissione Dati (CTD) operanti nel territorio nazionale per conto del bookmaker Nominativo_1 Ltd. esercente attività di organizzazione ed esercizio della raccolta di scommesse su eventi sportivi e virtuali.
Per tale attività l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di seguito, per brevità, semplicemente “ADM”) effettuava un controllo in materia di Imposta Unica ex D.Lgs. n.504/1998 che si concludeva determinando un imponibile pari ad €.928.331,37 contenuto nell'avviso di accertamento n.M17150008340U. Tale imponibile veniva determinato induttivamente ex art.24, comma 10, del DL n.98/2011, convertito in L. n.111/2011, utilizzando quale dato la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati dal totalizzatore nazionale.
Atteso che normativa di regolamentazione del settore in argomento vigente pro tempore e più precisamente,
l'art.5, del DM n.179/2003 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva) stabilisce un aggio a favore del soggetto che gestisce il luogo di vendita autorizzato pari all'8% dell'ammontare del volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento, l'ADE in mancanza di altri elementi, determinava l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di raccolta fisica di scommesse svolta dal contribuente in € 74.266,88 (ovvero nella misura dell'8% dell'ammontare delle giocate incassate nel 2015) ed procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2015 accertando, ai sensi degli artt.39 e 41 bis del DPR n.600/1973, maggiori ricavi pari ad € 74.266,88 e rideterminando il reddito d'impresa di € 75.795,00.
Per tale reddito d'impresa, l'ADE, considerando che il contribuente aveva optato aveva optato per il regime per l'imprenditoria giovanile che calcolava l'imposta sostitutiva in misura del 5% del reddito d'impresa in
€.3.714,00 oltre a sanzioni, interessi e contributi previdenziali.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo:
1) Insussistenza di un accertamento ADM definitivo in materia di Imposta Unica sommesse;
2) Nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione del procedimento amministrativo in ordine al mancato invito ex art. 5 ter del D. Lgs.218/97;
3) Insussistenza di maggiori ricavi e illegittima determinazione dei ricavi su base induttiva e in ragione di pretesi valori medi;
4) Illegittimità costituzionale dell''art. 1, c. 67, l. 220/10 e dell9art. 24, c. 1, l. 98/11
5) Violazione dell9art. 42 D.P.R. 6007/73 e dell9art. 56 D.P.R. 633/72 per carenza del potere di firma.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADE replicano alle eccezioni sollevate dal ricorrente sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1.500,00.
Il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza di prime cure eccependone il difetto di motivazione o comunque la motivazione apparente riproponendo il terzo ed il quarto motivo del ricorso di primo grado rinunciando espressamente al primo, al secondo ed al quinto motivo.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 06 settembre 2024.
In data 04 ottobre 2024 si costituisce in giudizio l'ADE chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento con il procedimento iscritto al n. 1963/2024 del R.G.A. di questa Corte avente per oggetto l'avviso di accertamento n. M17150008340U ovvero l'avviso di accertamento avente per oggetto l'imposta unica sulle scommesse emesso dall'ADM nei confronti del sig. Ricorrente_1 per il medesimo periodo d'imposta. Da tale avviso di accertamento ha avuto origine l'avviso di accertamento n.TK501R704606/2020 ai fini IRPEF.
Nel merito l'ADE replica alle eccezioni sollevate dall'appellante concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta la richiesta di riunione del presente fascicolo al fascicolo rubricato al n. 1963/2024 del R.G.A. di questa Corte in quanto tale fascicolo è stato già deciso con sentenza n.2997/11/2025 depositata il 13 maggio 2025. Con tale pronuncia è stato rigettato l'appello del contribuente ed è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento n.M17150008340U.
Ancora in via preliminare la Corte esamina e rigetta l'eccezione inerente la eccepita carenza o apparente motivazione della sentenza di prime cure.
I primi Giudici difatti hanno ampiamente e chiaramente motivato la loro decisione espressamente richiamando e facendo proprie le conclusioni della sentenza n.11898/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ed avente per oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento n.M17150008340U.
Nella sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici hanno riportato ampio stralcio della sentenza n.11898/2022 e si sono sufficientemente pronunciati anche sulle altre eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo con particolare riferimento alle due eccezioni sollevate anche in questo grado di giudizio.
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Le eccezioni sono infondate e devono essere rigettate. Occorre precisare che il secondo periodo dell'art. 39-quater del D.L. n. 269/2003, introdotto dall'art. 1, comma
67, della legge n. 220/2010 (legge di Stabilità 2011 prevede che l'importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell'IVA,e ciò in quanto istituisce una presunzione legale.
Tale presunzione non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di Stabilità, come previsto dall'art.1, comma
171 mentre è pienamente legittima per i periodi d'imposta successivi come nel caso di specie.Ostano all'applicazione retroattiva il carattere sostanziale e non interpretativo della norma e la sua natura, la quale introduce una presunzione normativa, destinata a incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, invertendolo sul contribuente e, così, aggravandone la posizione processuale (in tal senso, Cass. n.
18061/2024; Cass. n. 2990/2024 che si collocano nel solco di precedenti pronunce di legittimità ed in particolare Cass. n.19774/2020 e Cass. n. 29632/2019). In questi casi, l'ADE può, invece, procedere ad accertamento, ricorrendo a presunzioni semplici, lasciando al giudice tributario di accertarne la pregnanza indiziaria (Cass. n. 31243/2019; Cass., n. 18061/2024).
Ma come detto l'avviso di accertamento n.TK501R704606/2020 è relativo all'anno d'imposta 2015 quindi successivo alla disposizione introdotta dall'art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010.
Inoltre occorre osservare che l'avviso di accertamento n.M17150008340U emesso dall'ADM è stato oggetto di conferma da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con sentenza .11898/2022 confermata con sentenza n.2997/11/2025 depositata il 13 maggio 2025.
Né sul punto si ravvisano gli elementi di illegittimità costituzionale invero solo meramente accennati dal contribuente.
L'appello è quindi rigettato.
Ritiene la Corte che la complessità delle questioni trattate ed il pronunciamento intervenuto nel corso di causa (sentenza n.2997/11/2025 depositata il 13 maggio 2025) costituiscano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate