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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3922/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR CREDITI n. 29684202500003070001 BOLLO 2010
- PIGNOR CREDITI n. 29684202500003070001 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160010647510000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160075037874000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF.CART.29620160010647510000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF.CART.29620160075037874000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009085238000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239022902547000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste sulla inammissibilità delle memorie di controparte;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.11.2025, RGR 3922/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis DPR n. 602/1973) n. 29684202500003070001, notificato il 25.03.2025, le intimazioni di pagamento n. 29620239022902547 e n.29620259009085238, limitatamente alle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
n.29620160010647510000 (per tassa automobilistica anno 2010) e n.29620160075037874000 (per tassa automobilistica anno 2011), per complessivi euro 478,69, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione dei limiti di pignorabilità, la ripetizione delle somme.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 18.12.2025, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 che al primo comma dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel merito, osservava che le cartelle di pagamento n. 29620160010647510000 e n. 29620160075037874000 sono state precedute dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259009085238000 in data
11.03.2025.
Precisava che avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259009085238000 e le prodromiche cartelle di pagamento impugnate in questa sede, la ricorrente ha proposto ricorso R.G.R. n. 1389/2025 respinto dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 4872/02/2025, depositata il
24/10/2025.
Confermava il proprio operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 19.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Ufficio. Come correttamente evidenziato nelle memorie illustrative, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 non è applicabile nel caso in cui il ricorso rappresenti la riassunzione della fase di merito a seguito di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. instaurata dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Risulta documentato che il G.E. di Palermo ha assegnato un termine di 90 giorni con provvedimento del
23-30 luglio 2025 per l'introduzione del merito.
Pertanto, il ricorso, notificato il 27.10.2025, risulta tempestivo rispetto a tale termine, considerata la sospensione feriale.
Nel merito, il Giudice osserva che parte resistente non ha fornito prova certa del perfezionamento delle notifiche delle cartelle n. 2962016001064751000, asseritamente posta in essere il 25.11.2016 e n.
29620160075037874000, asseritamente posta in essere il 03.04.2017.
Risulta agli atti che tali notifiche, eseguite da operatori postali privati in data antecedente alla L. 124/2017
e prive dell'invio della raccomandata informativa (CAD), sono colpite da nullità (Cass. SS.UU. 299/2020).
Quanto alla sentenza n. 4872/02/2025 richiamata dall'Ufficio, la ricorrente ne ha contestato l'efficacia di giudicato per mancanza di attestazione di definitività.
Pertanto, in assenza di prova di validi atti interruttivi notificati nel rispetto dello schema legale, il vizio di omessa notifica degli atti presupposti determina la nullità derivata dell'atto di pignoramento.
Risulta, infine, fondata la censura relativa al pignoramento integrale delle somme dovute dal Ministero della
Difesa.
L'equo indennizzo, avendo natura indennitaria/risarcitoria legata al rapporto di impiego, è soggetto ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e art. 72-ter DPR 602/73.
Il pignoramento totale della somma di € 6.249,71 in luogo della quota di 1/5 è illegittimo.
Conseguentemente l'atto di pignoramento e i ruoli impugnati devono essere annullati limitatamente alla quota di competenza tributaria (Euro 478,69), con ordine di restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Agente della Riscossione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione 06, in composizione monocratica:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, dichiarando il ricorso tempestivo;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento n. 29684202500003070001 e i ruoli portati dalle cartelle n. 29620160010647510000 e n.29620160075037874000;
- dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti per tasse automobilistiche anni 2010-2011;
- ordina all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la restituzione in favore di Ricorrente_1 della somma di Euro 478,69, oltre interessi legali.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, il 19.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3922/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR CREDITI n. 29684202500003070001 BOLLO 2010
- PIGNOR CREDITI n. 29684202500003070001 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160010647510000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160075037874000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF.CART.29620160010647510000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF.CART.29620160075037874000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009085238000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239022902547000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste sulla inammissibilità delle memorie di controparte;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.11.2025, RGR 3922/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis DPR n. 602/1973) n. 29684202500003070001, notificato il 25.03.2025, le intimazioni di pagamento n. 29620239022902547 e n.29620259009085238, limitatamente alle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
n.29620160010647510000 (per tassa automobilistica anno 2010) e n.29620160075037874000 (per tassa automobilistica anno 2011), per complessivi euro 478,69, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione dei limiti di pignorabilità, la ripetizione delle somme.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 18.12.2025, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 che al primo comma dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel merito, osservava che le cartelle di pagamento n. 29620160010647510000 e n. 29620160075037874000 sono state precedute dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259009085238000 in data
11.03.2025.
Precisava che avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259009085238000 e le prodromiche cartelle di pagamento impugnate in questa sede, la ricorrente ha proposto ricorso R.G.R. n. 1389/2025 respinto dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 4872/02/2025, depositata il
24/10/2025.
Confermava il proprio operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 19.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Ufficio. Come correttamente evidenziato nelle memorie illustrative, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 non è applicabile nel caso in cui il ricorso rappresenti la riassunzione della fase di merito a seguito di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. instaurata dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Risulta documentato che il G.E. di Palermo ha assegnato un termine di 90 giorni con provvedimento del
23-30 luglio 2025 per l'introduzione del merito.
Pertanto, il ricorso, notificato il 27.10.2025, risulta tempestivo rispetto a tale termine, considerata la sospensione feriale.
Nel merito, il Giudice osserva che parte resistente non ha fornito prova certa del perfezionamento delle notifiche delle cartelle n. 2962016001064751000, asseritamente posta in essere il 25.11.2016 e n.
29620160075037874000, asseritamente posta in essere il 03.04.2017.
Risulta agli atti che tali notifiche, eseguite da operatori postali privati in data antecedente alla L. 124/2017
e prive dell'invio della raccomandata informativa (CAD), sono colpite da nullità (Cass. SS.UU. 299/2020).
Quanto alla sentenza n. 4872/02/2025 richiamata dall'Ufficio, la ricorrente ne ha contestato l'efficacia di giudicato per mancanza di attestazione di definitività.
Pertanto, in assenza di prova di validi atti interruttivi notificati nel rispetto dello schema legale, il vizio di omessa notifica degli atti presupposti determina la nullità derivata dell'atto di pignoramento.
Risulta, infine, fondata la censura relativa al pignoramento integrale delle somme dovute dal Ministero della
Difesa.
L'equo indennizzo, avendo natura indennitaria/risarcitoria legata al rapporto di impiego, è soggetto ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e art. 72-ter DPR 602/73.
Il pignoramento totale della somma di € 6.249,71 in luogo della quota di 1/5 è illegittimo.
Conseguentemente l'atto di pignoramento e i ruoli impugnati devono essere annullati limitatamente alla quota di competenza tributaria (Euro 478,69), con ordine di restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Agente della Riscossione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione 06, in composizione monocratica:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, dichiarando il ricorso tempestivo;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento n. 29684202500003070001 e i ruoli portati dalle cartelle n. 29620160010647510000 e n.29620160075037874000;
- dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti per tasse automobilistiche anni 2010-2011;
- ordina all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la restituzione in favore di Ricorrente_1 della somma di Euro 478,69, oltre interessi legali.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, il 19.02.2026
Il Giudice Monocratico