Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 741
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omesso deposito dell'atto di appello

    L'omesso deposito dell'atto di appello comporta l'inammissibilità ai sensi degli artt. 53 comma 2 e 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 741
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 741
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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