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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di appello iscritta nel R.G.A. n. 5162/2025 depositata il 08/09/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Montebello N 46 00012 Guidonia Montecelio RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15081/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239075944726300 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190047391800000 TASSA AUT. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720290238110435000 TASSA AUT. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190261493665001 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita in giudizio l'8.9.2025, in relazione a un appello notificatole il 09/06/2025 dalla sig.ra Resistente_1 avverso la sentenza n. 15081/2024 pubblicata 09/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma, Sez. 29.
Con le citate controdeduzioni l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 19.01.26, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che nella specie ci si trova in presenza di un atto di controdeduzioni depositato dalla parte appellata dopo la notifica dell'appello, senza che lo stesso atto di appello sia stato poi depositato dall'appellante.
L'appello è stato notificato dalla Sig.ra Resistente_1 come documentalmente dimostrato - e non può che essere dichiarato inammissibile poiché l'atto non è stato più depositato dall'appellante.
L'omesso deposito, infatti, comporta l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 comma 2 e 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 546/92.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue - avendo l'appellante indotto la controparte a costituirsi in giudizio senza notificare o comunicare alcuna rinuncia all'appello – la condanna alle spese liquidate come da dispositivo per la fase di studio e la fase introduttiva, dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
dichiara l'appello inammissibile notificato da Resistente_1. condanna l'appellante a pagare le spese di lite di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre accessori.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di appello iscritta nel R.G.A. n. 5162/2025 depositata il 08/09/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Montebello N 46 00012 Guidonia Montecelio RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15081/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239075944726300 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190047391800000 TASSA AUT. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720290238110435000 TASSA AUT. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190261493665001 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita in giudizio l'8.9.2025, in relazione a un appello notificatole il 09/06/2025 dalla sig.ra Resistente_1 avverso la sentenza n. 15081/2024 pubblicata 09/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma, Sez. 29.
Con le citate controdeduzioni l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 19.01.26, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che nella specie ci si trova in presenza di un atto di controdeduzioni depositato dalla parte appellata dopo la notifica dell'appello, senza che lo stesso atto di appello sia stato poi depositato dall'appellante.
L'appello è stato notificato dalla Sig.ra Resistente_1 come documentalmente dimostrato - e non può che essere dichiarato inammissibile poiché l'atto non è stato più depositato dall'appellante.
L'omesso deposito, infatti, comporta l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 comma 2 e 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 546/92.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue - avendo l'appellante indotto la controparte a costituirsi in giudizio senza notificare o comunicare alcuna rinuncia all'appello – la condanna alle spese liquidate come da dispositivo per la fase di studio e la fase introduttiva, dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
dichiara l'appello inammissibile notificato da Resistente_1. condanna l'appellante a pagare le spese di lite di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre accessori.