TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 3035/2018,
TRA
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n.16, Cod. Fisc.: , elettivamente domiciliato in Messina, Via San CodiceFiscale_1
Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio degli avv.ti Luciana Intilisano e Paolo Intilisano che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che separatamente, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti in virtù di procura generale alle liti in notar di Palermo del 19/1/2023 repertorio n. 2356 raccolta n. 1915 registrata a Persona_1
Palermo il 26/1/2023 al n. 2748 serie 1T, con domicilio eletto in Messina Avvocatura
Distrettuale INAIL via Garibaldi 122/A
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 14/6/2025 il sig. adiva questo Tribunale per sentir Parte_1 condannare l' al riconoscimento della malattia professionale denunziata il 10/10/2016 e, CP_1
conseguentemente, al riconoscimento del danno biologico in misura pari al 9% o la diversa misura da accertare in corso di causa, condannando l all'erogazione delle relative CP_1
somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Premetteva il ricorrente di aver sempre svolto l'attività di manovale edile.
In ragione di tale attività il assumeva l'insorgere della patologia lamentata alle Parte_1 articolazioni delle gambe a causa professionale chiedendone il relativo riconoscimento CP_ all' inoltrando a tal fine apposita istanza.
L'ente di assistenza, in esito alla visita medica effettuata sulla persona del ricorrente, rigettava l'istanza ritenendo la mancanza del nesso causale tra l'attività svolta e l'insorgenza della patologia.
Il , non condividendo le conclusioni cui era giunto l' introduceva il presente Parte_1 CP_1
ricorso a tutela dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio l'ente di assistenza contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva, pertanto, disposta CTU medico legale in esito alla quale il medico incaricato concludeva per l'insussistenza di alcun nesso causale tra la malattia del ricorrente e la sua attività professionale.
Il contestava le suddette conclusioni chiedendo il richiamo del consulente o il Parte_1
conferimento dell'incarico ad altro consulente al fine di accertare l'esistenza del dedotto nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta.
Accolta la suddetta istanza questo giudice conferiva incarico ad altro consulente al fine di accertare quanto richiesto dal ricorrente.
In esito agli accertamenti medici posti in essere dal secondo CTU anche questi concludeva per l'assenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal e la patologia Parte_1 lamentata.
Il ricorrente contestava tali conclusioni chiedendo il rinnovo della consulenza o il richiamo del CTU per fornire chiarimenti.
L' si opponeva alle superiori istanze. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente.
Con la domanda principale il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale denunziata il 10/10/2016. Premesso che al fine del riconoscimento della malattia professionale è sempre necessario rinvenire il nesso di causalità tra la patologia lamentata e il fattore di rischio cui è stato esposto il lavoratore, il nostro ordinamento prevede la nota distinzione tra “malattie tabellate” (cfr.
(D.M. 10.10.2023) e malattie “non tabellate”.
La suddetta distinzione non è di poco conto in quanto le prime sono assistite da un regime probatorio di favore in virtù del quale, una volta diagnosticata la malattia (tabellata) e l'esposizione al relativo fattore di rischio (anch'esso tabellato) la patologia si presume di natura professionale sollevando il lavoratore dall'onere di dover dimostrare il nesso di causalità tra esposizione e insorgenza della malattia.
Viceversa, relativamente alle c.d. “malattie non tabellate” (come quella dalla quale risulta afflitto il ricorrente) vige il principio secondo il quale «in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.» Cass. 12/06/2014 n.
13342.
E ancora, «in caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo...» Cass. 03/03/2021 N. 5816.
Al fine di rinvenire tale nesso causale l'unico strumento percorribile è quello della consulenza medico legale che, attraverso l'analisi dei fattori di rischio cui è stato esposto il lavoratore, deve appurare nei termini sopra descritti il nesso causale con l'insorgenza della malattia.
Nel caso che ci occupa sono state espletate ben due consulenze in esito alle quali i periti incaricati hanno concluso per l'esclusione del nesso di causalità tra l'attività lavorativa del ricorrente e la patologia sofferta riconducendo la stessa a fattori di rischio comuni quali l'avanzare dell'età e le condizioni cliniche soggettive del ricorrente.
In particolare la prima consulente Dott.ssa così concludeva: “Nel caso in esame la Per_2
denunciata “condropatia femoro-rotulea bilaterale con deficit articolare” rientra in un quadro di gonartrosi tricompartimentale, peraltro estesa anche all'articolazione tibio- peroneale al ginocchio sinistro, in soggetto obeso, di anni 69 all'epoca della domanda, con artropatia degenerativa polidistrettuale. La malattia non viene espressamente contemplata nelle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura emanate con Decreto Ministeriale del 9 aprile
2008 (G.U. n. 169 del 21-7-2008).
Considerando che il sig. ha riferito di essere in sovrappeso almeno dall'età di 35 Parte_1 anni, con le note conseguenze che tale condizione ha sui segmenti osteo-articolari maggiormente sottoposti a carico (come il rachide lombare, le anche e le ginocchia), soprattutto se il sovraccarico si associa alla progressiva degenerazione legata all'invecchiamento, con contestuale perdita del supporto muscolare, non si ritiene ammissibile una determinante relazione causale tra malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.”
Le superiori conclusioni hanno, peraltro, reso superflua la prova dell'effettivo svolgimento delle presunte mansioni usuranti descritte dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo sulla base del valore dichiarato nel ricorso introduttivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. , uditi i procuratori Parte_1
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in € 9.273,00 oltre spese generali, iva e cpa.
3) Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU separatamente liquidate.
Messina, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando