Articolo 930 del Codice civile
Articolo 929Articolo 931
Versione
19 aprile 1942
Art. 930.

(Premio dovuto al ritrovatore).

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu' e' solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e' fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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