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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 943/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_1
della rappresentato e Parte_2
difeso dagli avv.ti Riccardo Vagliasindi, Francesco Velardi e Alessandra Vetri;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
LA LI e AR Magistro;
e nei confronti di
), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PE RT;
Resistenti in riassunzione OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. – opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 25056/2022, pubblicata il 22.8.2022, la Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto dall' avverso la sentenza di questa Corte Pt_1
d'appello n. 601/2015 del 5.6.2015 con cui era stata confermata la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Controparte_3
(di seguito, anche ) avverso la cartella esattoriale relativa al pagamento
[...] CP_1
in favore di somme per contributi dovuti nel periodo novembre 2002 – CP_4 Pt_1
marzo 2004.
In particolare, con la citata sentenza n. 601/2015 questa Corte d'appello – ricostruito il quadro normativo di riferimento – rilevava che, a seguito della proclamazione dello stato di emergenza, riguardante tutta la provincia di Catania, erano stati sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali per il periodo da novembre 2002 sino al 31 marzo 2004, senza alcuna limitazione territoriale. Riteneva che l'O.P.C.M. n. 3442/2005, con la quale era stato delimitato l'ambito dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, era stata annullata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato e che, contrariamente a quanto sostenuto dall' la previsione di cui all'art. 1, comma Pt_1
1011, della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), lungi dal “legificare” il contenuto della predetta ordinanza, si era limitata ad individuare per relationem, mediante il richiamo alla stessa, i destinatari di una diversa agevolazione.
Con la ordinanza di rinvio la Suprema Corte di Cassazione dichiarava fondato il secondo motivo di ricorso proposto dall , con il quale era Parte_3
stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e 4, comma
1 del d.l. n. 245/2002 (conv. con legge n. 286/2002), nonché degli artt. 5, comma
1 dell'O.P.C.M. n. 3254/2002, 14, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3282/2003, 1, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3442/2005 in relazione all'art. 1, comma 1011 della legge n. 296/2006, per aver ritenuto la corte territoriale che l'art. 1, comma 1011 cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla O.P.C.M. n. 3442/2005 il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legiferare il contenuto della predetta ordinanza.
I giudici di legittimità ritenevano fondata la censura posta alla base del motivo accolto: “… dovendosi ritenere – sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 - che, con
l'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2002 (rectius legge n. 296/2006), il legislatore è intervenuto a ridisciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3442/2005, cit., i beneficiari della possibilità di definire la propria posizione entro il 30.6.2007, "relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass. n. 26372 del 2017, cit.); che, non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio ( , di Sicilia, CP_5 CP_6
, Ragalna, Acireale, , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 [...]
, , , ), la pretesa di continuare CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254/2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa …”.
Pertanto, reputato assorbito il primo motivo di ricorso, la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 20.10.2022, l' ha riassunto il giudizio ai sensi Pt_1
dell'art. 392 c.p.c., chiedendo rigettarsi tutte le domande proposte da
[...]
e confermarsi la legittimità della cartella di Controparte_1
pagamento n. 293 2005 00279983 62, e/o il ruolo esattoriale alla stessa sotteso, ovvero ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, al netto degli eventuali pagamenti parziali effettuati da controparte e/o dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti, con condanna della società al pagamento di quanto accertato.
Si è costituita in giudizio criticando il Controparte_1
principio enunciato dalla Corte di Cassazione, riproponendo le difese già articolate nei precedenti gradi e contestando il quantum della pretesa.
Si è, altresì, costituita in giudizio , chiedendo Controparte_2
dichiararsi in proprio difetto di legittimazione passiva.
Dopo alcuni rinvii, disposti anche ai fini di verificare le somme già pagate dalla società resistente, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre
2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, già con la sentenza di primo grado n.
2538/2009, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
La suddetta statuizione non è mai stata oggetto di specifica censura e, nel corso dei successivi gradi di giudizio, nessuna domanda è stata proposta nei confronti del concessionario della riscossione;
dunque, la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti dell'agente di riscossione ha valore di mera litis denuntiatio.
1.2. Ciò posto, il ricorso proposto dall' deve essere accolto. Parte_3
Ai sensi dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2002., ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno
2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è stata consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti avevano la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.
La fattispecie oggetto di causa si colloca in un contesto normativo, quale quello delle disposizioni in materia di protezione civile, caratterizzato dall'avvicendarsi di norme di fonte secondaria e norme ordinarie.
Ai fini della risoluzione del giudizio, risulta dirimente l'esame del rapporto tra le ordinanze emergenziali – emesse ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 per fronteggiare, con mezzi e poteri straordinari, calamità naturali, catastrofi o altri eventi equipollenti – e leggi ordinarie volte a disciplinare i medesimi casi.
L'ordinanza di rinvio richiama la precedente ordinanza della stessa Suprema
Corte n. 26372/2017, secondo cui: “La legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 prevede che: “Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri …. delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza”. Tale norma primaria fissa i limiti dell'intervento emergenziale a mezzo di una ulteriore fonte normativa secondaria di deroga alle norme ordinarie (cfr. anche comma 5 del medesimo art. 5: “Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”). Se questo è il naturale ambito delle ordinanze di cui si discute, segnato dalla necessità di regolare situazioni temporanee di emergenza e con contenuto derogatorio specifico, è evidente che qualora- come nel caso di specie- alcuni contenuti di una determinata ordinanza vengano richiamati da una legge ordinaria che ha per oggetto la regolamentazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza – anche se da questa dipendenti – tale rinvio non potrà che essere materiale e recettizio. Ciò determina l'effetto che quanto oggetto di richiamo, non più fonte di regolamentazione della materia emergenziale, si cristallizzerà all'interno della norma di rango primario, nuova fonte di diritto.
Così è avvenuto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011
(finanziaria 2007), posto che il legislatore è intervenuto a disciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005. I soggetti cui la norma si applica vengono individuati nei “destinatari” della ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 10 giugno 2005, n. 3442 – che concerne i soggetti obbligati ad effettuare i versamenti agli enti previdenziali – ed “interessate dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania disposta con D.P.C.M. 22 dicembre
2005: la norma si pone in “continuum” con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, venendo a disporre che ai soggetti che non hanno versato, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini, le somme dovute alle scadenze delle singole rate, “è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione” .
Il citato art. 1, comma 1011 della legge n. 296/2006, quindi, introduce una
“nuova” – ed unica – disciplina delle modalità di definizione della posizione contributiva a seguito della sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, consentendo un abbattimento del residuo dovuto e un termine entro cui poter esercitare tale facoltà.
Tale misura, secondo il principio disposto nella ordinanza di rinvio, deve ritenersi l'unica agevolazione spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea negli anni per cui è causa.
In relazione alla società resistente , essendo incontestato che la stessa non CP_1
aveva né sede legale né sede operativa in uno dei comuni elencati dall'O.P.C.M.
n. 3442/2005 – espressamente richiamata dalla sopra menzionata norma ai fini della individuazione dei soggetti destinatari della misura ivi prevista – deve escludersi la fondatezza della domanda proposta in primo grado dalla società - fondata sulla pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione ai sensi della O.P.C.M. n. 3254/2002 - in quanto sprovvista di supporto normativo.
Ed invero, la suddetta società non può fruire della “sanatoria” di cui alla legge finanziaria n. 296/2006 essendo stata la stessa espressamente riservata dal legislatore ai soli soggetti residenti nei Comuni della Provincia indicati nell'OPCM
n. 3442 del 2005, tra cui non rientra pacificamente la società resistente, che ha sede in Tremestieri Etneo. 1.3. Nel ricorso in riassunzione, l' ha chiesto la conferma della cartella Pt_1
esattoriale opposta, “al netto degli eventuali pagamenti parziali effettuati da controparte e/o dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti, e condannare controparte al pagamento di quanto accertato”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.3.2025 è stata disposta la comparizione dei procuratori delle parti al fine di acquisire chiarimenti in ordine alle somme già pagate da in relazione alla cartella oggetto di causa ed al CP_1
residuo debito della società.
A seguito di ciò l ha depositato relazione dell'Ufficio amministrativo e Pt_1
documentazione relativa alle somme già pagate dalla resistente in relazione alla cartella oggetto di causa ed al residuo debito della suddetta società, pari ad euro €
58.071,92 (nella relazione in particolare si legge: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all'opposta cartella esattoriale
n.29320050027998362000, al fine di determinare l'importo ad oggi residuo, si specifica quanto segue: - le 48 rate mensili da € 1.004,98 cadauna, per complessivi €.48.239 04 erano già presenti in archivio e correttamente abbinate alle inadempienze;
- alla luce del versamento in f24 effettuato dalla ricorrente in data 30.06.2008, l'importo pari a € 41.306,93 è stato imputato alle inadempienze
n.506 riferita al periodo 12/2002 e n.504 riferita al periodo n. 01/2003; - per
l'INAD. 506 la quota capitale è interamente coperta;
il residuo pari ad €.7.860,64
è dovuto a titolo di sanzioni;
-per l'INAD. 504 è stata coperta solo in parte la quota capitale. Il residuo di € 14.365,81 è dovuto per quota capitale pari ad €.
9.557,49 e per sanzioni pari ad € 4.808,32. Dunque, a seguito delle operazioni contabili effettuate, la cartella oggetto di causa riporta ad oggi un residuo pari ad
€ 58.071,92”).
I conteggi dell non sono stati specificamente contestati dalla società Pt_1
resistente che nelle note autorizzate si è limitata a sostenere di non avere rinvenuto la cartella di pagamento oggetto di causa nell'ambito della propria posizione debitoria, in quanto la stessa “non è presente tra i carichi della
[...]
iscritti a ruolo. Tale assenza non consente di effettuare quindi le Controparte_1
indispensabili verifiche alla società appellata”.
Quanto dedotto dalla società resistente è infondato, posto che la cartella oggetto di causa è stata originariamente emessa nei confronti della
[...]
, che ha poi assunto la Controparte_16
denominazione la cartella opposta è stata emessa prima Controparte_1
della variazione della denominazione per fusione per incorporazione;
dunque, non vi è dubbio che la società resistente sia tenuta a pagare la somma residua oggetto della cartella di cui si discute.
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto l'appello dell' e va dichiarata dovuta da parte della società Pt_1 Controparte_1
, in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2005 00279983 62, la
[...]
somma di € 58.071,92.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società resistente, liquidate come in dispositivo per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in relazione al valore della causa sulla base del decisum.
Nulla sulle spese nei confronti di CP_17
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania
n.2538/2009, dichiara dovuta dalla società , Controparte_1
in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2005 00279983 62, la somma di €
58.071,92; condanna la società a pagare le spese processuali di tutti Controparte_1
i gradi che liquida: - in euro 6.115,00 oltre spese generali CPA e IVA per il primo grado;
- in euro 7.160,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA per il giudizio di appello;
- in euro 3.828,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA per il giudizio di cassazione;
- in euro 7.160,00, oltre rimborso spese generali CPA e IVA per il presente giudizio di rinvio.
Nulla sulle spese nei confronti di . CP_17
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 943/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_1
della rappresentato e Parte_2
difeso dagli avv.ti Riccardo Vagliasindi, Francesco Velardi e Alessandra Vetri;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
LA LI e AR Magistro;
e nei confronti di
), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PE RT;
Resistenti in riassunzione OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. – opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 25056/2022, pubblicata il 22.8.2022, la Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto dall' avverso la sentenza di questa Corte Pt_1
d'appello n. 601/2015 del 5.6.2015 con cui era stata confermata la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Controparte_3
(di seguito, anche ) avverso la cartella esattoriale relativa al pagamento
[...] CP_1
in favore di somme per contributi dovuti nel periodo novembre 2002 – CP_4 Pt_1
marzo 2004.
In particolare, con la citata sentenza n. 601/2015 questa Corte d'appello – ricostruito il quadro normativo di riferimento – rilevava che, a seguito della proclamazione dello stato di emergenza, riguardante tutta la provincia di Catania, erano stati sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali per il periodo da novembre 2002 sino al 31 marzo 2004, senza alcuna limitazione territoriale. Riteneva che l'O.P.C.M. n. 3442/2005, con la quale era stato delimitato l'ambito dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, era stata annullata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato e che, contrariamente a quanto sostenuto dall' la previsione di cui all'art. 1, comma Pt_1
1011, della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), lungi dal “legificare” il contenuto della predetta ordinanza, si era limitata ad individuare per relationem, mediante il richiamo alla stessa, i destinatari di una diversa agevolazione.
Con la ordinanza di rinvio la Suprema Corte di Cassazione dichiarava fondato il secondo motivo di ricorso proposto dall , con il quale era Parte_3
stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e 4, comma
1 del d.l. n. 245/2002 (conv. con legge n. 286/2002), nonché degli artt. 5, comma
1 dell'O.P.C.M. n. 3254/2002, 14, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3282/2003, 1, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3442/2005 in relazione all'art. 1, comma 1011 della legge n. 296/2006, per aver ritenuto la corte territoriale che l'art. 1, comma 1011 cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla O.P.C.M. n. 3442/2005 il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legiferare il contenuto della predetta ordinanza.
I giudici di legittimità ritenevano fondata la censura posta alla base del motivo accolto: “… dovendosi ritenere – sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 - che, con
l'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2002 (rectius legge n. 296/2006), il legislatore è intervenuto a ridisciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3442/2005, cit., i beneficiari della possibilità di definire la propria posizione entro il 30.6.2007, "relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass. n. 26372 del 2017, cit.); che, non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio ( , di Sicilia, CP_5 CP_6
, Ragalna, Acireale, , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 [...]
, , , ), la pretesa di continuare CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254/2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa …”.
Pertanto, reputato assorbito il primo motivo di ricorso, la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 20.10.2022, l' ha riassunto il giudizio ai sensi Pt_1
dell'art. 392 c.p.c., chiedendo rigettarsi tutte le domande proposte da
[...]
e confermarsi la legittimità della cartella di Controparte_1
pagamento n. 293 2005 00279983 62, e/o il ruolo esattoriale alla stessa sotteso, ovvero ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, al netto degli eventuali pagamenti parziali effettuati da controparte e/o dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti, con condanna della società al pagamento di quanto accertato.
Si è costituita in giudizio criticando il Controparte_1
principio enunciato dalla Corte di Cassazione, riproponendo le difese già articolate nei precedenti gradi e contestando il quantum della pretesa.
Si è, altresì, costituita in giudizio , chiedendo Controparte_2
dichiararsi in proprio difetto di legittimazione passiva.
Dopo alcuni rinvii, disposti anche ai fini di verificare le somme già pagate dalla società resistente, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre
2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, già con la sentenza di primo grado n.
2538/2009, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
La suddetta statuizione non è mai stata oggetto di specifica censura e, nel corso dei successivi gradi di giudizio, nessuna domanda è stata proposta nei confronti del concessionario della riscossione;
dunque, la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti dell'agente di riscossione ha valore di mera litis denuntiatio.
1.2. Ciò posto, il ricorso proposto dall' deve essere accolto. Parte_3
Ai sensi dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2002., ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno
2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è stata consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti avevano la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.
La fattispecie oggetto di causa si colloca in un contesto normativo, quale quello delle disposizioni in materia di protezione civile, caratterizzato dall'avvicendarsi di norme di fonte secondaria e norme ordinarie.
Ai fini della risoluzione del giudizio, risulta dirimente l'esame del rapporto tra le ordinanze emergenziali – emesse ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 per fronteggiare, con mezzi e poteri straordinari, calamità naturali, catastrofi o altri eventi equipollenti – e leggi ordinarie volte a disciplinare i medesimi casi.
L'ordinanza di rinvio richiama la precedente ordinanza della stessa Suprema
Corte n. 26372/2017, secondo cui: “La legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 prevede che: “Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri …. delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza”. Tale norma primaria fissa i limiti dell'intervento emergenziale a mezzo di una ulteriore fonte normativa secondaria di deroga alle norme ordinarie (cfr. anche comma 5 del medesimo art. 5: “Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”). Se questo è il naturale ambito delle ordinanze di cui si discute, segnato dalla necessità di regolare situazioni temporanee di emergenza e con contenuto derogatorio specifico, è evidente che qualora- come nel caso di specie- alcuni contenuti di una determinata ordinanza vengano richiamati da una legge ordinaria che ha per oggetto la regolamentazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza – anche se da questa dipendenti – tale rinvio non potrà che essere materiale e recettizio. Ciò determina l'effetto che quanto oggetto di richiamo, non più fonte di regolamentazione della materia emergenziale, si cristallizzerà all'interno della norma di rango primario, nuova fonte di diritto.
Così è avvenuto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011
(finanziaria 2007), posto che il legislatore è intervenuto a disciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005. I soggetti cui la norma si applica vengono individuati nei “destinatari” della ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 10 giugno 2005, n. 3442 – che concerne i soggetti obbligati ad effettuare i versamenti agli enti previdenziali – ed “interessate dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania disposta con D.P.C.M. 22 dicembre
2005: la norma si pone in “continuum” con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, venendo a disporre che ai soggetti che non hanno versato, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini, le somme dovute alle scadenze delle singole rate, “è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione” .
Il citato art. 1, comma 1011 della legge n. 296/2006, quindi, introduce una
“nuova” – ed unica – disciplina delle modalità di definizione della posizione contributiva a seguito della sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, consentendo un abbattimento del residuo dovuto e un termine entro cui poter esercitare tale facoltà.
Tale misura, secondo il principio disposto nella ordinanza di rinvio, deve ritenersi l'unica agevolazione spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea negli anni per cui è causa.
In relazione alla società resistente , essendo incontestato che la stessa non CP_1
aveva né sede legale né sede operativa in uno dei comuni elencati dall'O.P.C.M.
n. 3442/2005 – espressamente richiamata dalla sopra menzionata norma ai fini della individuazione dei soggetti destinatari della misura ivi prevista – deve escludersi la fondatezza della domanda proposta in primo grado dalla società - fondata sulla pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione ai sensi della O.P.C.M. n. 3254/2002 - in quanto sprovvista di supporto normativo.
Ed invero, la suddetta società non può fruire della “sanatoria” di cui alla legge finanziaria n. 296/2006 essendo stata la stessa espressamente riservata dal legislatore ai soli soggetti residenti nei Comuni della Provincia indicati nell'OPCM
n. 3442 del 2005, tra cui non rientra pacificamente la società resistente, che ha sede in Tremestieri Etneo. 1.3. Nel ricorso in riassunzione, l' ha chiesto la conferma della cartella Pt_1
esattoriale opposta, “al netto degli eventuali pagamenti parziali effettuati da controparte e/o dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti, e condannare controparte al pagamento di quanto accertato”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.3.2025 è stata disposta la comparizione dei procuratori delle parti al fine di acquisire chiarimenti in ordine alle somme già pagate da in relazione alla cartella oggetto di causa ed al CP_1
residuo debito della società.
A seguito di ciò l ha depositato relazione dell'Ufficio amministrativo e Pt_1
documentazione relativa alle somme già pagate dalla resistente in relazione alla cartella oggetto di causa ed al residuo debito della suddetta società, pari ad euro €
58.071,92 (nella relazione in particolare si legge: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all'opposta cartella esattoriale
n.29320050027998362000, al fine di determinare l'importo ad oggi residuo, si specifica quanto segue: - le 48 rate mensili da € 1.004,98 cadauna, per complessivi €.48.239 04 erano già presenti in archivio e correttamente abbinate alle inadempienze;
- alla luce del versamento in f24 effettuato dalla ricorrente in data 30.06.2008, l'importo pari a € 41.306,93 è stato imputato alle inadempienze
n.506 riferita al periodo 12/2002 e n.504 riferita al periodo n. 01/2003; - per
l'INAD. 506 la quota capitale è interamente coperta;
il residuo pari ad €.7.860,64
è dovuto a titolo di sanzioni;
-per l'INAD. 504 è stata coperta solo in parte la quota capitale. Il residuo di € 14.365,81 è dovuto per quota capitale pari ad €.
9.557,49 e per sanzioni pari ad € 4.808,32. Dunque, a seguito delle operazioni contabili effettuate, la cartella oggetto di causa riporta ad oggi un residuo pari ad
€ 58.071,92”).
I conteggi dell non sono stati specificamente contestati dalla società Pt_1
resistente che nelle note autorizzate si è limitata a sostenere di non avere rinvenuto la cartella di pagamento oggetto di causa nell'ambito della propria posizione debitoria, in quanto la stessa “non è presente tra i carichi della
[...]
iscritti a ruolo. Tale assenza non consente di effettuare quindi le Controparte_1
indispensabili verifiche alla società appellata”.
Quanto dedotto dalla società resistente è infondato, posto che la cartella oggetto di causa è stata originariamente emessa nei confronti della
[...]
, che ha poi assunto la Controparte_16
denominazione la cartella opposta è stata emessa prima Controparte_1
della variazione della denominazione per fusione per incorporazione;
dunque, non vi è dubbio che la società resistente sia tenuta a pagare la somma residua oggetto della cartella di cui si discute.
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto l'appello dell' e va dichiarata dovuta da parte della società Pt_1 Controparte_1
, in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2005 00279983 62, la
[...]
somma di € 58.071,92.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società resistente, liquidate come in dispositivo per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in relazione al valore della causa sulla base del decisum.
Nulla sulle spese nei confronti di CP_17
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania
n.2538/2009, dichiara dovuta dalla società , Controparte_1
in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2005 00279983 62, la somma di €
58.071,92; condanna la società a pagare le spese processuali di tutti Controparte_1
i gradi che liquida: - in euro 6.115,00 oltre spese generali CPA e IVA per il primo grado;
- in euro 7.160,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA per il giudizio di appello;
- in euro 3.828,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA per il giudizio di cassazione;
- in euro 7.160,00, oltre rimborso spese generali CPA e IVA per il presente giudizio di rinvio.
Nulla sulle spese nei confronti di . CP_17
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese