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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4977 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4977/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto reso in data 19.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Rosolini in Via Romolo Int. B-s.n.c., elettivamente domiciliata in ROSOLINI, VIA SACRO CUORE
N. 35, presso lo studio dell'avv. ROMAGNA MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Rosolini nella Via Canada n. 24, int. B, elettivamente domiciliato in ROSOLINI, VIA SACRO
CUORE N. 35, presso lo studio dell'avv. ROMAGNA MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 17.3.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 12/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27.12.2008.
pagina 1 di 5 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.12.2008 nel Comune di Rosolini;
- che dall'unione sono nati i figli il 29.5.2013 e il 9.8.2008 Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 18.5.2021, omologato con decreto n. 356/2021, emesso da questo Tribunale in data 10.6.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e vengono autorizzati in tal senso, gli stessi potranno fissare la loro residenza ove vorranno, anche all'estero, dovendosi intendere il consenso prestato anche ai fini dell'espatrio ad esclusione dei figli.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, con cui già vivono, nella casa coniugale sita in Rosolini (SR) Via
Romolo Int. B s.n.c., che viene assegnata alla sig.ra , immobile già di proprietà dei genitori Parte_1 di quest'ultima. Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:30; con cadenza bisettimanale dalle ore 17:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica. Il padre potrà, altresì, trascorrere le festività natalizie con i figli, alternando di anno in anno con la madre le giornate del 24 e del 25 Dicembre e quelle del 1° Gennaio e del 6 Gennaio;
è fatta salva la facoltà del padre di partecipare alle feste di compleanno dei figli e di trascorrere le festività pasquali, alternando con la madre di anno in anno le festività della Santa Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo. Si pattuisce in ogni caso la possibilità di modificare gli orari e giornate sopra indicati, anche fissando periodi di permanenza lunga con i rispettivi genitori nei periodi di ferie, previo accordo raggiungibile anche a mezzo messaggistica, il tutto improntato sempre al buon senso ed allo spirito di collaborazione per il superiore interesse dei figli e della loro serenità.
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento dei figli Parte_2 minori e la somma di €. 300,00 mensili da corrispondere entro i primi 5 giorni Per_1 Per_2 di ogni mese mediante bonifico alle seguenti coordinate: [...] – conto
Banco Posta. Detto importo verrà automaticamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT. Le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate.
A tal fine, essi dichiarano e pattuiscono espressamente di considerare straordinarie: - le spese scolastiche di inizio anno (libri, quaderni, materiale scolastico di consumo, zaini e quant'altro necessario per l'attività scolastica) e le gite scolastiche di istruzione e le spese per trasporti;
- tutte pagina 2 di 5 le spese comunque derivanti dall'esercizio di attività sportiva (iscrizione, assicurazione, mensile, attrezzatura e/o abbigliamento, trasferte, spese per stage o saggi e quant'altro necessario per le suddette attività); - le spese mediche, ivi comprese quelle derivanti da eventuali visite di controllo periodico, purché sia previamente concordato il professionista al quale rivolgersi per consulenze e/o cure;
- le spese farmaceutiche o di altra natura (fisioterapia, analisi cliniche, occhiali da vista ecc…) conseguenti alle visite di cui sopra;
- altre eventuali spese per corsi o lezioni di qualsiasi natura o viaggi (ivi comprese le gite scolastiche con pernottamenti). Le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori salvo quelle mediche urgenti ed indifferibili, per le altre spese, fermo restando l'obbligo di avviso dell'altro coniuge, nel caso di mancato accordo si demanderà al giudice la valutazione della questione. La responsabilità genitoriale sui minori continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori i quali si occuperanno della loro educazione, istruzione e cura;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi;
per l'ordinario potrà essere esercitata separatamente.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'eventuale importo che lo Parte_2 Parte_1 stesso in futuro percepirà a titolo di assegni familiari per i figli e che dovrà Per_1 Per_2 essere utilizzato dalla madre per le necessità dei minori. Riguardo l'assegno unico i coniugi pattuiscono di richiedere la liquidazione separata della loro quota di spettanza, pertanto CP_ chiederanno all' la liquidazione al 50% del suddetto assegno e indicheranno rispettivamente le proprie coordinate IBAN per la liquidazione autonoma degli importi di rispettiva spettanza.
5) Entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse dei minori, collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere un buon rapporto, evitando, pertanto, ogni tipo di conflitto, consentendo ai minori, giusta l'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori, tenendo sempre in considerazione le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri dei figli.
6) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui rinunciano reciprocamente alle rispettive pretese economiche per l'assegno divorzile essendo autonome dal punto di vista economico.
7) Con la sottoscrizione della presente i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale, dichiarano di essere così totalmente tacitati e soddisfatti e di non avere l'un l'altro più nulla a pretendere.
Si precisa che la sig.ra e il sig. svolgono entrambi attività lavorativa Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 rispettivamente con qualifica di Segretaria di studio medico e di Operaio commesso di banco e sono rispettivamente muniti di redditi personali come da dichiarazione reddituali prodotte unitamente al presente ricorso. I redditi da lavoro vengono incassati mediante bonifico sulle coordinate iban:
[...] – conto Banco Posta per la sig.ra e su IBAN: Parte_1
[...] - conto Banco Posta per il sig. . Per quel che attiene Parte_2 gli oneri a carico del sig. si precisa che lo stesso sostiene le spese per canone locazione Parte_2 dell'immobile di propria residenza pari ad € 150,00 mensili ed un finanziamento con rata pari ad €
100,00, inoltre lo stesso ha avuto un altro figlio, , nato il [...] in [...]_5
e per il quale deve provvedere al sostentamento dello stesso.
I ricorrenti sono entrambi privi di patrimonio immobiliare
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 17.3.2023).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 27.12.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Rosolini dell'anno
2008 (Anno 2008 – n. 76 – Parte II – Seria A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4977/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto reso in data 19.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Rosolini in Via Romolo Int. B-s.n.c., elettivamente domiciliata in ROSOLINI, VIA SACRO CUORE
N. 35, presso lo studio dell'avv. ROMAGNA MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Rosolini nella Via Canada n. 24, int. B, elettivamente domiciliato in ROSOLINI, VIA SACRO
CUORE N. 35, presso lo studio dell'avv. ROMAGNA MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 17.3.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 12/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27.12.2008.
pagina 1 di 5 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.12.2008 nel Comune di Rosolini;
- che dall'unione sono nati i figli il 29.5.2013 e il 9.8.2008 Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 18.5.2021, omologato con decreto n. 356/2021, emesso da questo Tribunale in data 10.6.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e vengono autorizzati in tal senso, gli stessi potranno fissare la loro residenza ove vorranno, anche all'estero, dovendosi intendere il consenso prestato anche ai fini dell'espatrio ad esclusione dei figli.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, con cui già vivono, nella casa coniugale sita in Rosolini (SR) Via
Romolo Int. B s.n.c., che viene assegnata alla sig.ra , immobile già di proprietà dei genitori Parte_1 di quest'ultima. Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:30; con cadenza bisettimanale dalle ore 17:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica. Il padre potrà, altresì, trascorrere le festività natalizie con i figli, alternando di anno in anno con la madre le giornate del 24 e del 25 Dicembre e quelle del 1° Gennaio e del 6 Gennaio;
è fatta salva la facoltà del padre di partecipare alle feste di compleanno dei figli e di trascorrere le festività pasquali, alternando con la madre di anno in anno le festività della Santa Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo. Si pattuisce in ogni caso la possibilità di modificare gli orari e giornate sopra indicati, anche fissando periodi di permanenza lunga con i rispettivi genitori nei periodi di ferie, previo accordo raggiungibile anche a mezzo messaggistica, il tutto improntato sempre al buon senso ed allo spirito di collaborazione per il superiore interesse dei figli e della loro serenità.
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento dei figli Parte_2 minori e la somma di €. 300,00 mensili da corrispondere entro i primi 5 giorni Per_1 Per_2 di ogni mese mediante bonifico alle seguenti coordinate: [...] – conto
Banco Posta. Detto importo verrà automaticamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT. Le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate.
A tal fine, essi dichiarano e pattuiscono espressamente di considerare straordinarie: - le spese scolastiche di inizio anno (libri, quaderni, materiale scolastico di consumo, zaini e quant'altro necessario per l'attività scolastica) e le gite scolastiche di istruzione e le spese per trasporti;
- tutte pagina 2 di 5 le spese comunque derivanti dall'esercizio di attività sportiva (iscrizione, assicurazione, mensile, attrezzatura e/o abbigliamento, trasferte, spese per stage o saggi e quant'altro necessario per le suddette attività); - le spese mediche, ivi comprese quelle derivanti da eventuali visite di controllo periodico, purché sia previamente concordato il professionista al quale rivolgersi per consulenze e/o cure;
- le spese farmaceutiche o di altra natura (fisioterapia, analisi cliniche, occhiali da vista ecc…) conseguenti alle visite di cui sopra;
- altre eventuali spese per corsi o lezioni di qualsiasi natura o viaggi (ivi comprese le gite scolastiche con pernottamenti). Le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori salvo quelle mediche urgenti ed indifferibili, per le altre spese, fermo restando l'obbligo di avviso dell'altro coniuge, nel caso di mancato accordo si demanderà al giudice la valutazione della questione. La responsabilità genitoriale sui minori continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori i quali si occuperanno della loro educazione, istruzione e cura;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi;
per l'ordinario potrà essere esercitata separatamente.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'eventuale importo che lo Parte_2 Parte_1 stesso in futuro percepirà a titolo di assegni familiari per i figli e che dovrà Per_1 Per_2 essere utilizzato dalla madre per le necessità dei minori. Riguardo l'assegno unico i coniugi pattuiscono di richiedere la liquidazione separata della loro quota di spettanza, pertanto CP_ chiederanno all' la liquidazione al 50% del suddetto assegno e indicheranno rispettivamente le proprie coordinate IBAN per la liquidazione autonoma degli importi di rispettiva spettanza.
5) Entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse dei minori, collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere un buon rapporto, evitando, pertanto, ogni tipo di conflitto, consentendo ai minori, giusta l'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori, tenendo sempre in considerazione le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri dei figli.
6) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui rinunciano reciprocamente alle rispettive pretese economiche per l'assegno divorzile essendo autonome dal punto di vista economico.
7) Con la sottoscrizione della presente i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale, dichiarano di essere così totalmente tacitati e soddisfatti e di non avere l'un l'altro più nulla a pretendere.
Si precisa che la sig.ra e il sig. svolgono entrambi attività lavorativa Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 rispettivamente con qualifica di Segretaria di studio medico e di Operaio commesso di banco e sono rispettivamente muniti di redditi personali come da dichiarazione reddituali prodotte unitamente al presente ricorso. I redditi da lavoro vengono incassati mediante bonifico sulle coordinate iban:
[...] – conto Banco Posta per la sig.ra e su IBAN: Parte_1
[...] - conto Banco Posta per il sig. . Per quel che attiene Parte_2 gli oneri a carico del sig. si precisa che lo stesso sostiene le spese per canone locazione Parte_2 dell'immobile di propria residenza pari ad € 150,00 mensili ed un finanziamento con rata pari ad €
100,00, inoltre lo stesso ha avuto un altro figlio, , nato il [...] in [...]_5
e per il quale deve provvedere al sostentamento dello stesso.
I ricorrenti sono entrambi privi di patrimonio immobiliare
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 17.3.2023).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 27.12.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Rosolini dell'anno
2008 (Anno 2008 – n. 76 – Parte II – Seria A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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