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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott.Paolo Vadala' Presidente dott.ssa ND AN Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1885/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto disciplina affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. RAINELLI MIRIAM, e
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MONACI FABRIZIO
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate di cui al ricorso. Fatto e Diritto Le parti hanno instato per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori , , e , nati Persona_1 Persona_2 Persona_3 (rispettivamente, il 14.2.2014, il 27.1.2017 ed il 28.6.2020) dalla relazione more uxorio dalle stesse intrattenuta, riconosciuti da entrambi i genitori, ed hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni tra loro concordate, come trascritte nel ricorso. Sono state richieste alle parti informazioni pratrimoniali in ordine all'importo dell'assegno unico universale in favore dei figli e sono state assunte informazioni dai Servizi Sociali del Comune di Recanati in relazoine all'intervento svolto in favore del nucleo familiare, da cui è emerso come vi sia stata l'archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche in data 4.12.2024, in assenza di situazioni pregiudizievoli per i figli minori. Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse dei figli minori. Le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Pagina | 1 visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- disciplina le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore delle parti conformemente al ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede. Macerata, 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ND AN Paolo vadalà
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