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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1533 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MARINO (RM) 18/02/1973, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IOLANDA COLTELLACCI;
e
(ROMA 22/06/1973, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CRISTIAN TODINI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Controparte_1 separazione personale alle condizioni specificamente di seguito riportate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) Affidare congiuntamente i figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 pernottamento stabile presso la madre, che rimarranno a vivere presso la casa coniugale di via Lucrezia Romana n. 31 – Ciampino, che viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, dalla quale il marito si è già allontanato;
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di €
- 1 - 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese necessarie per l'abbigliamento ordinario e sportivo dei figli, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale;
5) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli a settimane alterne dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 19.00, nonché due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì. Per quanto attiene le feste comandate, come per prassi alternando i giorni della vigilia e del
Natale, nonché il Capodanno e la Epifania, alternando di anno in anno. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con se i figli per un periodo di 15 gg. anche non consecutivi, da comunicare all'altro entro il giorno 10 del mese di maggio di ciascun anno.
Tutte le precedenti pattuizioni valgono salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere, avendo sempre cura dell'interesse dei figli.
6) A parziale compensazione dell'obbligo reciproco di mantenimento, i coniugi convengono che la proprietà dell'immobile sito in Ciampino (RM), via Lucrezia Romana, 31, distinta in
Catasto Fabbricati al foglio 2, part. 1846, sub. 21, cat. A/2, cl. 2, cons. 4,5 vani, con annessi locale distinto al foglio 2, part. 1846, sub 7, cat. C/6, cl. 1, cons. 12 mq e foglio 2, part. 1846, sub. 6, cat. C/6, cl.1, cons. 12 mq, con r.c. complessiva € 635,39, verrà trasferita in pari quota ai figli minori e , con riserva di usufrutto alla madre. Per_1 Per_2
7) Tali accordi patrimoniali sono stati raggiunti come unica soluzione funzionale ed indispensabile al fine di risolvere la crisi coniugale e nell'interesse dei figli e riguardo ai quali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
8) I coniugi autorizzano sin da questo momento il rilascio di passaporto e/o idoneo documento valido per l'espatrio.
9) Emettere ogni altro provvedimento necessario per legge.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 12/12/2010; dall'unione sono nati due figli,
il 20/11/2008 e il 19/01/2012. Per_1 Per_2
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del
- 2 - tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, parte 2, serie A04, atto n. 00691).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 08/10/2025
Il Presidente est.
AR ER
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1533 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MARINO (RM) 18/02/1973, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IOLANDA COLTELLACCI;
e
(ROMA 22/06/1973, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CRISTIAN TODINI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Controparte_1 separazione personale alle condizioni specificamente di seguito riportate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) Affidare congiuntamente i figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 pernottamento stabile presso la madre, che rimarranno a vivere presso la casa coniugale di via Lucrezia Romana n. 31 – Ciampino, che viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, dalla quale il marito si è già allontanato;
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di €
- 1 - 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese necessarie per l'abbigliamento ordinario e sportivo dei figli, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale;
5) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli a settimane alterne dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 19.00, nonché due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì. Per quanto attiene le feste comandate, come per prassi alternando i giorni della vigilia e del
Natale, nonché il Capodanno e la Epifania, alternando di anno in anno. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con se i figli per un periodo di 15 gg. anche non consecutivi, da comunicare all'altro entro il giorno 10 del mese di maggio di ciascun anno.
Tutte le precedenti pattuizioni valgono salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere, avendo sempre cura dell'interesse dei figli.
6) A parziale compensazione dell'obbligo reciproco di mantenimento, i coniugi convengono che la proprietà dell'immobile sito in Ciampino (RM), via Lucrezia Romana, 31, distinta in
Catasto Fabbricati al foglio 2, part. 1846, sub. 21, cat. A/2, cl. 2, cons. 4,5 vani, con annessi locale distinto al foglio 2, part. 1846, sub 7, cat. C/6, cl. 1, cons. 12 mq e foglio 2, part. 1846, sub. 6, cat. C/6, cl.1, cons. 12 mq, con r.c. complessiva € 635,39, verrà trasferita in pari quota ai figli minori e , con riserva di usufrutto alla madre. Per_1 Per_2
7) Tali accordi patrimoniali sono stati raggiunti come unica soluzione funzionale ed indispensabile al fine di risolvere la crisi coniugale e nell'interesse dei figli e riguardo ai quali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
8) I coniugi autorizzano sin da questo momento il rilascio di passaporto e/o idoneo documento valido per l'espatrio.
9) Emettere ogni altro provvedimento necessario per legge.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 12/12/2010; dall'unione sono nati due figli,
il 20/11/2008 e il 19/01/2012. Per_1 Per_2
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del
- 2 - tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, parte 2, serie A04, atto n. 00691).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 08/10/2025
Il Presidente est.
AR ER
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