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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/09/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4206/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Musumeci 160 95128 Parte_1 C.F._1
Catania ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MILETTO GABRIELLA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. , domiciliato in VIA CORREGGIO 20149 MILANO;
rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 7 aprile 2025 ai sensi dell'art.,281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, e per essa n.q. di mandataria Controparte_1 Controparte_1
e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 5.03.2024 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di € 10.747,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in virtù del contratto di prestito personale n. 25228492 stipulato con COMPASS BANCA S.P.A. CP_ Parte opponente deduceva: la carenza di legittimazione attiva di , la mancata prova del credito, la sussistenza di usura, la nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie, la violazione del merito creditizio, la nullità/annullabilità del contratto per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuali.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell' in persona del legale rappr. p.t. e per essa n.q. di mandataria della Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t. come sopra meglio identificata per Controparte_1 mancanza di prova in atti in ordine alla titolarità del credito, non risultando depositato in atti un valido contratto di cessione e trasferimento del credito e adottare una declaratoria di inammissibilità di improcedibilità del proposto decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare l'opposto D.I. n.
575/202 4 dell'05.0 3.202 4 RG. 1796/202 4 del Giudice del Tribunale di Catania e/o comunque annullare e/o con qualunque formula dichiararlo nullo e/o inefficace;
In subordine: accertare e dichiarare la condotta illecita della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che nella redazione dell'atto di ricorso per decreto ingiuntivo e del conseguente decreto ingiuntivo, ha richiesto con abuso di diritto quale pagamento dell'asserito credito vantato quale conseguenza della asserita cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale di rifinanziamento del 15 gennaio 2022 contratto con la COMPASS Banca S.P.A., una somma certamente eccessiva se rapportata al contratto originario ( 25.01.2020 e carta di credito) e alle rate già pagate, applicando interessi usurari in violazione di legge, per le ragioni esposte in narrativa, somme a credito, comunque, non contestate;
accertare e dichiarare la condotta dolosa o gravemente colposa della presunta cedente della odierna opposta Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che ha indotto con dolo e/o con colpa grave in errore la
IG.ra , per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e conseguentemente Parte_1 accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di prestito personale stipulato in data
15.01.2022 dell'importo di € 15.075,01 per le medesime ragioni;
pertanto, dichiarare che le somme residue vengano computate ai fini del risarcimento del danno per fatto doloso e/o colposo della pagina 2 di 7 presunta cedente COMPASS Banca S.P.A.; conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare l'opposto D.I. n. 575/202 4 dell'0 5.0 3.202 4 RG. 1796/202 4 del Giudice del
Tribunale di Catania e/o comunque annullare e/o con qualunque formula dichiararlo nullo e/o inefficace perché infondato in fatto ed in diritto, nullo, inefficace, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria per tutte le causali esposte in narrativa;
in ogni caso, respingere l'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto attesa la sussistenza sia del “fumus boni iuris”, ovvero la fondatezza dei motivi di opposizione, sia il
“periculum in mora”, ovvero la possibilità di arrecare all'odierna opponente, un danno grave e irreparabile che verrebbe in essere a seguito di una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente il pagamento di somme che non risultano dovute;
condannare l'opposta al pagamento delle spese, compensi ed onorari di giudizio. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia nominare un CTU per accertare la natura usuraria della somma richiesta con il ricorso ed ingiunta con il pedissequo decreto ingiuntivo in relazione al contratto di prestito personale e per
l'effetto dichiarare l'usurarietà dei tassi, anche moratori applicati ai fini della determinazione del quantum asseritamente dovuto, e comunque, accertare, anche laddove non fosse superato il c.d. tasso soglia, il reale computo dell'asserito debito, non essendo sufficiente sul piano probatorio la semplice produzione dell'estratto conto che, in ogni caso si contesta. Con riserva di altro articolare ed altro produrre nei termini che saranno concessi nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
e per essa eccependo la legittimità della pretesa Controparte_1 Controparte_1 creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art.
648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art.
5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 10.747,39, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata pagina 3 di 7 ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori. In ogni caso: accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, l'inammissibilità ovvero infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da controparte;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.09.2024 questo G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, rigettava la richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 7 aprile 2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 7 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Rileva in premessa il decidente che il presente fascicolo, erroneamente posto tra i fascicoli da archiviare, è stato portato alla sua attenzione solo al rientro dal periodo feriale.
Ciò posto, giova rilevare in fatto quanto segue.
In data 15.01.2022, stipulava il contratto di prestito personale n. 25228492 con la Parte_1
COMPASS BANCA S.P.A. per l'importo complessivo di euro 15.075,85 da restituire mediante 84 rate mensili da euro 178,12 ciascuna.
Successivamente, COMPASS BANCA S.P.A. cedeva alla il credito Controparte_1 dalla stessa vantato nei confronti della . Parte_1
Quest'ultima, tuttavia, si rendeva inadempiente, omettendo di provvedere al pagamento delle rate del finanziamento.
La cessionaria si determinava, quindi, ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n. 1796/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Ciò premesso, si rende necessaria la disamina dei motivi di opposizione.
pagina 4 di 7 In via preliminare, la difesa attorea eccepisce che la società convenuta abbia avviato la procedura di mediazione (conclusasi negativamente) ancor prima della pronuncia sulla concessione - o meno - della chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A suo dire, tale procedura risulterebbe irregolare nelle tempistiche, in quanto anteriore alla decisione sull'esecutività del titolo, e non sarebbe idonea a soddisfare la condizione di procedibilità (che non potrebbe ritenersi avverata).
Chiede, quindi, che il tentativo di mediazione venga nuovamente esperito entro il termine di legge, sostenendo che: “La mediazione è stata avviata prima della decisione sulla concessione o meno della chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contrariamente ad espresso disposto normativo;
la revisione normativa, infatti, è volta a far si che la trattativa volta ad una conciliazione del giudizio si svolga dopo la conclusione della fase cautelare e urgente del procedimento ingiuntivo, anche per consentire alle parti di assumere le proprie determinazioni a riguardo tenendo conto dell'esistenza o meno dei presupposti per l'immediata eseguibilità del titolo;
cioè, in altri termini, affinchè la procedura che porta alla realizzazione della condizione di procedibilità si svolga a ragion veduta;
in caso di svolgimento irregolare – anche nella tempistica in quanto anteriore alla decisione sull'esecutività del titolo- della relativa procedura di mediazione, la condizione di procedibilità non può quindi considerarsi avverata”.
Giova, sul punto, rilevare che il tentativo di mediazione effettuato dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma prima della pronuncia sulla sospensione della sua esecuzione provvisoria, non è inammissibile né inefficace;
al contrario, l'udienza per verificare l'effettivo esperimento della mediazione obbligatoria serve proprio a valutare la fondatezza dell'opposizione, con la possibilità per il giudice di dichiararne l'improcedibilità se la mediazione non viene avviata o non viene partecipata senza giustificato motivo.
Precisato quanto sopra, merita di essere vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, sollevata dall'opponente.
Secondo quest'ultima, nel caso di specie, la presunta cessionaria non era legittimata a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, non avendo dimostrato di avere acquisito la titolarità del credito controverso.
Tale eccezione deve ritenersi infondata, atteso che la società̀ opposta ha compiutamente dimostrato l'intervenuta cessione del credito precettato, essendo, infatti, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco o l'avviso di cessione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
iter procedurale che è stato compiutamente giustificato pagina 5 di 7 dalla Banca opposta, anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG
(in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289).
Oltre alla presunta mancata prova della titolarità del credito, la difesa di parte opponente lamenta la mancata prova del credito nel suo ammontare eccependo che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in assenza di adeguata documentazione comprovante (non solo l'atto di cessione, ma anche) il quantum del credito azionato dalla controparte.
Tale eccezione non può che ritenersi destituita di fondamento, atteso che la Banca opposta ha prodotto
- sin dal ricorso monitorio - il contratto di finanziamento e l'estratto conto e - in questa sede - la Pt_2 lettera di decadenza dal beneficio del termine, regolarmente notificata;
elementi sufficienti alla dimostrazione del credito.
Difatti, nel caso dei finanziamenti, è sufficiente provare la fonte dell'obbligazione (il contratto) e dedurre il mancato pagamento di alcune rate, chiedendo ingiunzione per gli importi ancora dovuti, e non anche la completezza del certificato ex art. 50 T.U.B.
Parte opponente eccepisce, poi, la presunta vessatorietà delle clausole contrattuali.
Tale eccezione, tuttavia, è formulata in modo estremamente generico, atteso che l'opponente non indica specificamente le clausole che assume essere vessatorie, né quale sarebbe stata la loro incidenza sulla genesi e/o sull'ammontare del credito della società opposta.
Deve, peraltro, ritenersi non debitamente dimostrata l'asserita vessatorietà ex art. 33 Cod.cons. delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento, atteso che le voci di costo, dall'analisi del testo contrattuale, risultano facilmente identificabili nel loro oggetto e nella loro descrizione.
Ne discende l'impossibilità di poter configurare nel caso di specie un'ipotesi di vessatorietà delle clausole contrattuali.
Parte opponente lamenta, infine, la violazione – da parte dell'opposta – dell'art. 124 bis TUB per avere erogato il credito richiesto senza tener conto delle difficoltà economiche in cui la versava al Parte_1 momento della stipula, in tal modo contravvenendo a un preciso obbligo di correttezza, trasparenza ed informazione nonché all'obbligo del merito creditizio, negando alla cliente la tutela contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza.
Motivi per i quali chiedeva che il contratto venisse dichiarato nullo e/o annullabile, oltre al risarcimento del danno asseritamente patito. CP_ Sul punto va, tuttavia, rilevata la carenza di legittimazione passiva di , la quale è mera cessionaria del credito e non del contratto, e, di conseguenza del tutto priva di legittimazione passiva, non avendo partecipato né alla fase precontrattuale né alla fase genetica del rapporto.
pagina 6 di 7 Le contestazioni in tema di merito creditizio non possono, quindi, essere sollevate nei confronti della cessionaria, atteso che non trattasi dell'originator del credito per cui ha agito - solo successivamente, in sede monitoria - l'odierna opposta.
Tutto ciò premesso, va conclusivamente osservato che parte opposta fornisce concreto supporto probatorio alla propria richiesta a differenza, di parte opponente.
Come precisato dalla Suprema Corte, spetta infatti al debitore fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, invero “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS. UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso de quo, invece, l'opponente si è limitato a svolgere eccezioni del tutto generiche astenendosi dal provare di aver provveduto all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Ne discende che l'opposizione spiegata debba essere rigettata, con conseguente conferma del d.i.
575/2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4206/2024 RG, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575/2024 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania, 4 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4206/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Musumeci 160 95128 Parte_1 C.F._1
Catania ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MILETTO GABRIELLA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. , domiciliato in VIA CORREGGIO 20149 MILANO;
rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 7 aprile 2025 ai sensi dell'art.,281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, e per essa n.q. di mandataria Controparte_1 Controparte_1
e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 5.03.2024 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di € 10.747,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in virtù del contratto di prestito personale n. 25228492 stipulato con COMPASS BANCA S.P.A. CP_ Parte opponente deduceva: la carenza di legittimazione attiva di , la mancata prova del credito, la sussistenza di usura, la nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie, la violazione del merito creditizio, la nullità/annullabilità del contratto per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuali.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell' in persona del legale rappr. p.t. e per essa n.q. di mandataria della Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t. come sopra meglio identificata per Controparte_1 mancanza di prova in atti in ordine alla titolarità del credito, non risultando depositato in atti un valido contratto di cessione e trasferimento del credito e adottare una declaratoria di inammissibilità di improcedibilità del proposto decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare l'opposto D.I. n.
575/202 4 dell'05.0 3.202 4 RG. 1796/202 4 del Giudice del Tribunale di Catania e/o comunque annullare e/o con qualunque formula dichiararlo nullo e/o inefficace;
In subordine: accertare e dichiarare la condotta illecita della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che nella redazione dell'atto di ricorso per decreto ingiuntivo e del conseguente decreto ingiuntivo, ha richiesto con abuso di diritto quale pagamento dell'asserito credito vantato quale conseguenza della asserita cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale di rifinanziamento del 15 gennaio 2022 contratto con la COMPASS Banca S.P.A., una somma certamente eccessiva se rapportata al contratto originario ( 25.01.2020 e carta di credito) e alle rate già pagate, applicando interessi usurari in violazione di legge, per le ragioni esposte in narrativa, somme a credito, comunque, non contestate;
accertare e dichiarare la condotta dolosa o gravemente colposa della presunta cedente della odierna opposta Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che ha indotto con dolo e/o con colpa grave in errore la
IG.ra , per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e conseguentemente Parte_1 accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di prestito personale stipulato in data
15.01.2022 dell'importo di € 15.075,01 per le medesime ragioni;
pertanto, dichiarare che le somme residue vengano computate ai fini del risarcimento del danno per fatto doloso e/o colposo della pagina 2 di 7 presunta cedente COMPASS Banca S.P.A.; conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare l'opposto D.I. n. 575/202 4 dell'0 5.0 3.202 4 RG. 1796/202 4 del Giudice del
Tribunale di Catania e/o comunque annullare e/o con qualunque formula dichiararlo nullo e/o inefficace perché infondato in fatto ed in diritto, nullo, inefficace, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria per tutte le causali esposte in narrativa;
in ogni caso, respingere l'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto attesa la sussistenza sia del “fumus boni iuris”, ovvero la fondatezza dei motivi di opposizione, sia il
“periculum in mora”, ovvero la possibilità di arrecare all'odierna opponente, un danno grave e irreparabile che verrebbe in essere a seguito di una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente il pagamento di somme che non risultano dovute;
condannare l'opposta al pagamento delle spese, compensi ed onorari di giudizio. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia nominare un CTU per accertare la natura usuraria della somma richiesta con il ricorso ed ingiunta con il pedissequo decreto ingiuntivo in relazione al contratto di prestito personale e per
l'effetto dichiarare l'usurarietà dei tassi, anche moratori applicati ai fini della determinazione del quantum asseritamente dovuto, e comunque, accertare, anche laddove non fosse superato il c.d. tasso soglia, il reale computo dell'asserito debito, non essendo sufficiente sul piano probatorio la semplice produzione dell'estratto conto che, in ogni caso si contesta. Con riserva di altro articolare ed altro produrre nei termini che saranno concessi nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
e per essa eccependo la legittimità della pretesa Controparte_1 Controparte_1 creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art.
648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art.
5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 10.747,39, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata pagina 3 di 7 ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori. In ogni caso: accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, l'inammissibilità ovvero infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da controparte;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.09.2024 questo G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, rigettava la richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 7 aprile 2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 7 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Rileva in premessa il decidente che il presente fascicolo, erroneamente posto tra i fascicoli da archiviare, è stato portato alla sua attenzione solo al rientro dal periodo feriale.
Ciò posto, giova rilevare in fatto quanto segue.
In data 15.01.2022, stipulava il contratto di prestito personale n. 25228492 con la Parte_1
COMPASS BANCA S.P.A. per l'importo complessivo di euro 15.075,85 da restituire mediante 84 rate mensili da euro 178,12 ciascuna.
Successivamente, COMPASS BANCA S.P.A. cedeva alla il credito Controparte_1 dalla stessa vantato nei confronti della . Parte_1
Quest'ultima, tuttavia, si rendeva inadempiente, omettendo di provvedere al pagamento delle rate del finanziamento.
La cessionaria si determinava, quindi, ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n. 1796/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Ciò premesso, si rende necessaria la disamina dei motivi di opposizione.
pagina 4 di 7 In via preliminare, la difesa attorea eccepisce che la società convenuta abbia avviato la procedura di mediazione (conclusasi negativamente) ancor prima della pronuncia sulla concessione - o meno - della chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A suo dire, tale procedura risulterebbe irregolare nelle tempistiche, in quanto anteriore alla decisione sull'esecutività del titolo, e non sarebbe idonea a soddisfare la condizione di procedibilità (che non potrebbe ritenersi avverata).
Chiede, quindi, che il tentativo di mediazione venga nuovamente esperito entro il termine di legge, sostenendo che: “La mediazione è stata avviata prima della decisione sulla concessione o meno della chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contrariamente ad espresso disposto normativo;
la revisione normativa, infatti, è volta a far si che la trattativa volta ad una conciliazione del giudizio si svolga dopo la conclusione della fase cautelare e urgente del procedimento ingiuntivo, anche per consentire alle parti di assumere le proprie determinazioni a riguardo tenendo conto dell'esistenza o meno dei presupposti per l'immediata eseguibilità del titolo;
cioè, in altri termini, affinchè la procedura che porta alla realizzazione della condizione di procedibilità si svolga a ragion veduta;
in caso di svolgimento irregolare – anche nella tempistica in quanto anteriore alla decisione sull'esecutività del titolo- della relativa procedura di mediazione, la condizione di procedibilità non può quindi considerarsi avverata”.
Giova, sul punto, rilevare che il tentativo di mediazione effettuato dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma prima della pronuncia sulla sospensione della sua esecuzione provvisoria, non è inammissibile né inefficace;
al contrario, l'udienza per verificare l'effettivo esperimento della mediazione obbligatoria serve proprio a valutare la fondatezza dell'opposizione, con la possibilità per il giudice di dichiararne l'improcedibilità se la mediazione non viene avviata o non viene partecipata senza giustificato motivo.
Precisato quanto sopra, merita di essere vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, sollevata dall'opponente.
Secondo quest'ultima, nel caso di specie, la presunta cessionaria non era legittimata a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, non avendo dimostrato di avere acquisito la titolarità del credito controverso.
Tale eccezione deve ritenersi infondata, atteso che la società̀ opposta ha compiutamente dimostrato l'intervenuta cessione del credito precettato, essendo, infatti, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco o l'avviso di cessione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
iter procedurale che è stato compiutamente giustificato pagina 5 di 7 dalla Banca opposta, anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG
(in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289).
Oltre alla presunta mancata prova della titolarità del credito, la difesa di parte opponente lamenta la mancata prova del credito nel suo ammontare eccependo che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in assenza di adeguata documentazione comprovante (non solo l'atto di cessione, ma anche) il quantum del credito azionato dalla controparte.
Tale eccezione non può che ritenersi destituita di fondamento, atteso che la Banca opposta ha prodotto
- sin dal ricorso monitorio - il contratto di finanziamento e l'estratto conto e - in questa sede - la Pt_2 lettera di decadenza dal beneficio del termine, regolarmente notificata;
elementi sufficienti alla dimostrazione del credito.
Difatti, nel caso dei finanziamenti, è sufficiente provare la fonte dell'obbligazione (il contratto) e dedurre il mancato pagamento di alcune rate, chiedendo ingiunzione per gli importi ancora dovuti, e non anche la completezza del certificato ex art. 50 T.U.B.
Parte opponente eccepisce, poi, la presunta vessatorietà delle clausole contrattuali.
Tale eccezione, tuttavia, è formulata in modo estremamente generico, atteso che l'opponente non indica specificamente le clausole che assume essere vessatorie, né quale sarebbe stata la loro incidenza sulla genesi e/o sull'ammontare del credito della società opposta.
Deve, peraltro, ritenersi non debitamente dimostrata l'asserita vessatorietà ex art. 33 Cod.cons. delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento, atteso che le voci di costo, dall'analisi del testo contrattuale, risultano facilmente identificabili nel loro oggetto e nella loro descrizione.
Ne discende l'impossibilità di poter configurare nel caso di specie un'ipotesi di vessatorietà delle clausole contrattuali.
Parte opponente lamenta, infine, la violazione – da parte dell'opposta – dell'art. 124 bis TUB per avere erogato il credito richiesto senza tener conto delle difficoltà economiche in cui la versava al Parte_1 momento della stipula, in tal modo contravvenendo a un preciso obbligo di correttezza, trasparenza ed informazione nonché all'obbligo del merito creditizio, negando alla cliente la tutela contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza.
Motivi per i quali chiedeva che il contratto venisse dichiarato nullo e/o annullabile, oltre al risarcimento del danno asseritamente patito. CP_ Sul punto va, tuttavia, rilevata la carenza di legittimazione passiva di , la quale è mera cessionaria del credito e non del contratto, e, di conseguenza del tutto priva di legittimazione passiva, non avendo partecipato né alla fase precontrattuale né alla fase genetica del rapporto.
pagina 6 di 7 Le contestazioni in tema di merito creditizio non possono, quindi, essere sollevate nei confronti della cessionaria, atteso che non trattasi dell'originator del credito per cui ha agito - solo successivamente, in sede monitoria - l'odierna opposta.
Tutto ciò premesso, va conclusivamente osservato che parte opposta fornisce concreto supporto probatorio alla propria richiesta a differenza, di parte opponente.
Come precisato dalla Suprema Corte, spetta infatti al debitore fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, invero “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS. UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso de quo, invece, l'opponente si è limitato a svolgere eccezioni del tutto generiche astenendosi dal provare di aver provveduto all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Ne discende che l'opposizione spiegata debba essere rigettata, con conseguente conferma del d.i.
575/2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4206/2024 RG, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575/2024 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania, 4 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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