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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 334 del R.G. 2025, riservata per la decisione all'udienza del 12/11/2025 ed avente ad oggetto: separazione
giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guelfo Stefania, come Parte_1
da procura in atti,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Tucci Angela, Controparte_1
come da procura in atti,
CONVENUTO
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 12/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da
1 verbale in atti. Il Pm esprimeva parere favorevole in data 1/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 27/08/2015 in EC (MAROCCO) con CP_1
e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la
[...]
separazione dal marito, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa del carattere irascibile di quest'ultimo, il quale,
anche per futili motivi, le aveva più volte usato violenza sia verbale che fisica;
evidenziava che tali gravi comportamenti l'avevano spinta a sporgere formali denunce, poi rimesse a seguito delle promesse di cambiamento da parte del marito;
non pago di tali condotte, questi aveva definitivamente abbandonato la casa coniugale nel settembre del 2024, disinteressandosi dei bisogni materiali della famiglia, privandola financo del sostegno minimo per consentirle una vita dignitosa;
sottolineava di non godere di sussidi economici e, in accordo con il marito, di non aver mai esercitato attività
lavorativa anche a causa delle sue precarie condizioni di salute;
per tali ragioni, pur in assenza di prole, chiedeva che le fosse assegnata in godimento la casa coniugale acquistata in comproprietà con il e che solo CP_1
quest'ultimo fosse onerato al pagamento del mutuo contratto in occasione dell'acquisto; insisteva, infine, affinché il Tribunale le riconoscesse il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad euro 600,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava le avverse deduzioni,
addebitando l'insorgere della crisi coniugale al comportamento dispotico
2 della moglie, la quale aveva più volte abbandonato ingiustificatamente il tetto coniugale, così violando l'obbligo di coabitazione;
ella aveva inoltre messo in atto atteggiamenti di prevaricazione nei suoi confronti, spesso ostacolandogli l'accesso alla casa coniugale e non consentendo la frequentazione di parenti ed amici;
si opponeva infine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, evidenziando che il suo stato di inoccupazione non era frutto di un'inabilità al lavoro, quanto,
piuttosto, di una libera scelta.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/09/2025
il Giudice delegato, sentite le parti ed esaminati gli atti, proponeva una soluzione conciliativa della causa.
Fallita la soluzione bonaria della controversia, all'udienza del 12/11/2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata e per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita, va pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Le domanda di addebito spiegata dal convenuto deve infatti ritenersi priva di fondamento, riflettendo sostanzialmente una condizione di indiscussa impossibilità di proseguire la convivenza piuttosto che la significativa
3 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, non avendo il CP_1
provato, né ha richiesto di provare, i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, ossia la violazione da parte della ricorrente dell'obbligo di coabitazione di cui all'art. 143 c.c..
In assenza di prova diversa, può quindi affermarsi che la reciproca indifferenza morale e materiale dimostrata dalle parti nel corso dell'ultimo periodo del matrimonio abbia trovato spazio in un contesto in cui la crisi coniugale si era già manifestata in tutta la sua gravità, configurandosi perciò
più come conseguenza dell'irreversibile deterioramento dei sentimenti che avevano inizialmente unito i coniugi, che come causa determinante della definitiva rottura del matrimonio.
Ciò deve ritenersi essenziale ai fini della decisione, atteso che per la pronunzia di addebito, il Giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra l'accertata violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato
4 raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito”.(Cass 11929/2017).
Passando all'esame degli aspetti accessori della domanda, va osservato in primo luogo, che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, essendo tale diritto previsto solo a tutela della prole.
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli;
l'assegnazione è, in conclusione, "uno
strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse
finalità" (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367)
Quanto alle condizioni economiche della separazione, alla luce dell'incontestato stato di disoccupazione della , valutata, Pt_1
conseguentemente, la sperequazione esistente tra la condizione economica di quest'ultima e quella del , precettore di redditi regolari quale CP_1
dipendente della Sicurezza Santo s.r.l., tenuto conto della durata del matrimonio contratto dalle parti nell'anno 2015, ritiene congruo il Tribunale
determinare in euro 300,00 l'entità della somma che il convenuto dovrà
versare mensilmente alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento.
Tale importo può ritenersi equo a parere del collegio per regolamentare tra i coniugi le conseguenze della separazione.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate, tenuto conto
5 della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MAROCCO) il 16/12/1973, e , nato a [...] Controparte_1
l'11/12/1960, uniti in matrimonio in EC (MAROCCO) il 27/08/2015,
con atto trascritto nell'apposito registro dello Stato Civile del Comune di
Monteparano (TA) al n. 2, p. II, serie C, anno 2015;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
Monteparano (TA) Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro Pt_1
300,00 con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
oltre rivalutazione Istat;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto l'11.12.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 334 del R.G. 2025, riservata per la decisione all'udienza del 12/11/2025 ed avente ad oggetto: separazione
giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guelfo Stefania, come Parte_1
da procura in atti,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Tucci Angela, Controparte_1
come da procura in atti,
CONVENUTO
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 12/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da
1 verbale in atti. Il Pm esprimeva parere favorevole in data 1/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 27/08/2015 in EC (MAROCCO) con CP_1
e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la
[...]
separazione dal marito, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa del carattere irascibile di quest'ultimo, il quale,
anche per futili motivi, le aveva più volte usato violenza sia verbale che fisica;
evidenziava che tali gravi comportamenti l'avevano spinta a sporgere formali denunce, poi rimesse a seguito delle promesse di cambiamento da parte del marito;
non pago di tali condotte, questi aveva definitivamente abbandonato la casa coniugale nel settembre del 2024, disinteressandosi dei bisogni materiali della famiglia, privandola financo del sostegno minimo per consentirle una vita dignitosa;
sottolineava di non godere di sussidi economici e, in accordo con il marito, di non aver mai esercitato attività
lavorativa anche a causa delle sue precarie condizioni di salute;
per tali ragioni, pur in assenza di prole, chiedeva che le fosse assegnata in godimento la casa coniugale acquistata in comproprietà con il e che solo CP_1
quest'ultimo fosse onerato al pagamento del mutuo contratto in occasione dell'acquisto; insisteva, infine, affinché il Tribunale le riconoscesse il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad euro 600,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava le avverse deduzioni,
addebitando l'insorgere della crisi coniugale al comportamento dispotico
2 della moglie, la quale aveva più volte abbandonato ingiustificatamente il tetto coniugale, così violando l'obbligo di coabitazione;
ella aveva inoltre messo in atto atteggiamenti di prevaricazione nei suoi confronti, spesso ostacolandogli l'accesso alla casa coniugale e non consentendo la frequentazione di parenti ed amici;
si opponeva infine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, evidenziando che il suo stato di inoccupazione non era frutto di un'inabilità al lavoro, quanto,
piuttosto, di una libera scelta.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/09/2025
il Giudice delegato, sentite le parti ed esaminati gli atti, proponeva una soluzione conciliativa della causa.
Fallita la soluzione bonaria della controversia, all'udienza del 12/11/2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata e per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita, va pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Le domanda di addebito spiegata dal convenuto deve infatti ritenersi priva di fondamento, riflettendo sostanzialmente una condizione di indiscussa impossibilità di proseguire la convivenza piuttosto che la significativa
3 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, non avendo il CP_1
provato, né ha richiesto di provare, i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, ossia la violazione da parte della ricorrente dell'obbligo di coabitazione di cui all'art. 143 c.c..
In assenza di prova diversa, può quindi affermarsi che la reciproca indifferenza morale e materiale dimostrata dalle parti nel corso dell'ultimo periodo del matrimonio abbia trovato spazio in un contesto in cui la crisi coniugale si era già manifestata in tutta la sua gravità, configurandosi perciò
più come conseguenza dell'irreversibile deterioramento dei sentimenti che avevano inizialmente unito i coniugi, che come causa determinante della definitiva rottura del matrimonio.
Ciò deve ritenersi essenziale ai fini della decisione, atteso che per la pronunzia di addebito, il Giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra l'accertata violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato
4 raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito”.(Cass 11929/2017).
Passando all'esame degli aspetti accessori della domanda, va osservato in primo luogo, che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, essendo tale diritto previsto solo a tutela della prole.
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli;
l'assegnazione è, in conclusione, "uno
strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse
finalità" (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367)
Quanto alle condizioni economiche della separazione, alla luce dell'incontestato stato di disoccupazione della , valutata, Pt_1
conseguentemente, la sperequazione esistente tra la condizione economica di quest'ultima e quella del , precettore di redditi regolari quale CP_1
dipendente della Sicurezza Santo s.r.l., tenuto conto della durata del matrimonio contratto dalle parti nell'anno 2015, ritiene congruo il Tribunale
determinare in euro 300,00 l'entità della somma che il convenuto dovrà
versare mensilmente alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento.
Tale importo può ritenersi equo a parere del collegio per regolamentare tra i coniugi le conseguenze della separazione.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate, tenuto conto
5 della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MAROCCO) il 16/12/1973, e , nato a [...] Controparte_1
l'11/12/1960, uniti in matrimonio in EC (MAROCCO) il 27/08/2015,
con atto trascritto nell'apposito registro dello Stato Civile del Comune di
Monteparano (TA) al n. 2, p. II, serie C, anno 2015;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
Monteparano (TA) Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro Pt_1
300,00 con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
oltre rivalutazione Istat;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto l'11.12.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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