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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
1642 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1642 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 07/06/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GUIDI MAURO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 25/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 07/06/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – atto n.
19, parte 1, anno 2014; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
25/07/2024, che integralmente si riportano:
1) i coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente la propria dimora, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2 2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Cesenatico (FC) in Via Cantalupo, n. 67, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a (che Controparte_1
ne e nuda proprietaria) anche nell'interesse del figlio minore che vi abita stabilmente;
3) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio nel fine settimana a settimane alterne dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando sarà accompagnato a scuola (o al centro estivo durante l'estate) dal genitore, salvo diverso accordo anche in base agli impegni lavorativi del padre;
5) Nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi alla settimana, da concordare di volta in volta in base ai turni di lavoro;
6) Durante le ferie estive il padre terra con sé il figlio per due settimane non consecutive (salvo diverso accordo), da concordare in base al piano ferie di entrambi i genitori;
7) Per ciò che concerne le festività comandate: trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre, Santo Stefano con il padre, Capodanno con la madre, Epifania con il padre, Pasqua con il padre, Lunedì dell'Angelo con la madre, invertendo le modalità di permanenza di anno in anno, salvo diverso accordo delle parti.
8) verserà a , tramite accredito in c/c, entro e non Controparte_2 Controparte_1
oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore,
pari ad € 200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in Persona_1
anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
9) le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio - per la cui definizione si richiama integralmente quanto indicato al punto 15 del “protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” del Tribunale di Forlì - sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
3 10) i genitori, convengono inoltre fin d'ora che siano da ripartire nella medesima misura del 50% le seguenti spese:
a. versamento della quota per l'iscrizione al centro estivo “wellness project” presso la scuola Cardinal Schuster di Cesenatico, per un costo totale di € 1.000,00;
b. retribuzione per baby-sitter, pari ad € 75,00/settimana;
11) il sig. dichiara di non percepire l'assegno unico per il figlio e di CP_2 Per_1
rinunciarvi a favore della moglie;
12) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore, ai fini della Persona_1
validità per l'espatrio.
13) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio nonché alla definizione dei loro reciproci rapporti patrimoniali.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1642 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 07/06/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GUIDI MAURO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 25/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 07/06/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – atto n.
19, parte 1, anno 2014; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
25/07/2024, che integralmente si riportano:
1) i coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente la propria dimora, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2 2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Cesenatico (FC) in Via Cantalupo, n. 67, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a (che Controparte_1
ne e nuda proprietaria) anche nell'interesse del figlio minore che vi abita stabilmente;
3) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio nel fine settimana a settimane alterne dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando sarà accompagnato a scuola (o al centro estivo durante l'estate) dal genitore, salvo diverso accordo anche in base agli impegni lavorativi del padre;
5) Nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi alla settimana, da concordare di volta in volta in base ai turni di lavoro;
6) Durante le ferie estive il padre terra con sé il figlio per due settimane non consecutive (salvo diverso accordo), da concordare in base al piano ferie di entrambi i genitori;
7) Per ciò che concerne le festività comandate: trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre, Santo Stefano con il padre, Capodanno con la madre, Epifania con il padre, Pasqua con il padre, Lunedì dell'Angelo con la madre, invertendo le modalità di permanenza di anno in anno, salvo diverso accordo delle parti.
8) verserà a , tramite accredito in c/c, entro e non Controparte_2 Controparte_1
oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore,
pari ad € 200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in Persona_1
anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
9) le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio - per la cui definizione si richiama integralmente quanto indicato al punto 15 del “protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” del Tribunale di Forlì - sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
3 10) i genitori, convengono inoltre fin d'ora che siano da ripartire nella medesima misura del 50% le seguenti spese:
a. versamento della quota per l'iscrizione al centro estivo “wellness project” presso la scuola Cardinal Schuster di Cesenatico, per un costo totale di € 1.000,00;
b. retribuzione per baby-sitter, pari ad € 75,00/settimana;
11) il sig. dichiara di non percepire l'assegno unico per il figlio e di CP_2 Per_1
rinunciarvi a favore della moglie;
12) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore, ai fini della Persona_1
validità per l'espatrio.
13) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio nonché alla definizione dei loro reciproci rapporti patrimoniali.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)