CASS
Sentenza 7 dicembre 2022
Sentenza 7 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2022, n. 46235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46235 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HE AN nato a [...] il [...] HE CO nato a [...] il [...] CA AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU RO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46235 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RO LU Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 3 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma di quella del 17 marzo 2017 del Tribunale di Brindisi, ha revocato la confisca dei veicoli, disponendone la restituzione, ed ha confermato la condanna inflitta a IO RI, SI RI e MO SE alla pena di 9 mesi di reclusione e di C 7746,00 di multa per il reato ex artt. 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. C), d.lgs. n. 504 del 1995 per avere sottratto al pagamento dell'accisa kg. 2.802,176 di gasolio originariamente destinato ad uso agricolo o riscaldamento, destinandolo ad uso autotrazione. In una cisterna fuori terra, completa di erogatore e contalitri, posta in un piazzale di SI RI ma in uso a MO SE, sono stati rinvenuti kg. 3,368 di gasolio ad uso agricolo;
nei serbatoi di due autoarticolati nella disponibilità di MO SE, in sosta nel piazzale, sono stati rinvenuti rispettivamente kg.798,796 e 845,368 di gasolio ad uso riscaldamento. Nel serbatoio di un autoarticolato nella disponibilità di SI RI sono stati rinvenuti kg. 368,796 di gasolio destinato ad uso agricolo. Nel serbatoio di un autoarticolato nella disponibilità di IO RI sono stati rinvenuti kg. 798,216 di gasolio destinato ad uso agricolo. I fatti sono stati accertati il 18 febbraio 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati SI RI e IO RI. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione alla quantità e alla qualità del prodotto sequestrato. La motivazione sul rigetto della richiesta di perizia sarebbe contraddittoria ed illogica, fondata sugli accertamenti eseguiti dal laboratorio dell'Agenzia delle Dogane, perché la richiesta sarebbe stata avanzata non per confutare i risultati di tali accertamenti ma per analizzarli con l'ausilio di un esperto;
dai risultati delle analisi di laboratorio sarebbe emerso che le percentuali di zolfo e di biodiesel, rinvenute nei campioni analizzati, sarebbero state tutte diverse tra loro. La Corte di appello avrebbe apoditticamente ritenuto che i due imputati avessero prelevato il gasolio dalla cisterna di MO SE, insistente sul loro piazzale, e non avrebbe valutato i documenti che escludevano l'identità dei prodotti presenti negli autocarri. La Corte territoriale non avrebbe correttamente motivato l'identità tra i tre tipi di carburanti rinvenuti e valutato i documenti che proverebbero la differenza di qualità tra i prodotti;
avrebbe, in modo congetturale, affermato che i prodotti 2 sequestrati sarebbero stati prelevati dalla cisterna, nonostante le prove contrarie sulla differenza qualitativa dei quantitativi rinvenuti nei veicoli e nella cisterna. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla configurabilità del concorso di persone;
mancherebbe la motivazione sul perché MO SE, ritenuto l'istigatore, abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso in capo agli altri imputati. Nell'atto di appello sarebbe stata richiesta l'esclusione del concorso ex art. 110 cod. pen. rappresentando che la presenza di MO C:ES e della sua cisterna nel piazzale di SI RI sarebbe stata determinata dal contratto di comodato di parte del piazzale, per lo svolgimento dell'attività di autotrasportatore;
si segnalò che il gasolio rinvenuto nei serbatoi dei veicoli di MO SE era di colore diverso e per una finalità diversa dal carburante rinvenuto nei veicoli dei ricorrenti. Invece, la Corte territoriale avrebbe congetturalmente affermato che tutti e tre gli imputati si sarebbero serviti della cisterna per approvvigionarsi del gasolio rinvenuto, non giustificando così la differenza tra il carburante ad uso agricolo rinvenuto nella cisterna e quello ad uso riscaldamento rinvenuto nei veicoli di MO SE. Al più, vi sarebbe la prova solo del contributo dato da MO SE ai ricorrenti per il gasolio ad uso agricolo rinvenuto nei loro veicoli RI ma ciò renderebbe insussistente la circostanza aggravante contestata. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione al 18 agosto 2021. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato MO SE. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del concorso di persone nel reato che si fonderebbe sulla condivisione del piazzale per il ricovero degli autoarticolati di MO SE e di SI e IO RI e della cisterna. Mancherebbe la prova del concorso: la cisterna sarebbe stata in uno stato di abbandono;
MO SE non sarebbe stato a conoscenza dell'utilizzo da parte di SI e IO RI del gasolio agricolo né costoro sarebbero stati a conoscenza che MO SE rifornì i veicoli con gasolio ad uso riscaldamento. Mancherebbe la motivazione sull'avvenuto approvvigionamento dei veicoli dalla cisterna - attese le diversità tra il gasolio rinvenuto nella cisterna e quello sui veicoli - e sulle diverse caratteristiche tra il gasolio ad uso agricolo reperito nella cisterna e quello nei veicoli di SI e IO RI. Mancherebbe la prova /1 3 che il ricorrente si sia approvvigionato dalla cisterna poiché il gasolio rinvenuto sui suoi veicoli è per uso riscaldamento. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione, la cui decorrenza sarebbe dal 18 febbraio 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono manifestamente infondati quanto alla contestazione della sussistenza del concorso di persone nel reato, limitatamente al gasolio rinvenuto nei veicoli nella disponibilità di MO SE. 1.1. La sentenza impugnata ha rappresentato che l'ipotesi concorsuale per cui è intervenuta la condanna consiste nel «comune approvvigionamento di gasolio a destinazione agricola per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per la rispettiva attività di autotrasportatore»; però, come sostenuto dai ricorrenti, dalla sentenza di primo grado e dal capo di imputazione risulta effettivamente che nella cisterna, adoperata per l'erogazione del gasolio, vi era quello per uso agricolo. Il gasolio per uso agricolo è stato rinvenuto solo nei veicoli nella disponibilità di SI RI e IO RI, mentre negli autoarticolati nella disponibilità di MO SE è stato rinvenuto un altro tipo di gasolio, quello ad uso riscaldamento. 1.2. Tali elementi di prova rendono la motivazione contraddittoria perché i veicoli nella disponibilità di MO SE non possono essersi riforniti dalla cisterna - nella sua disponibilità (il dato è incontestato) - dotata di erogatore, rinvenuta nel terreno di proprietà di SI RI, padre di IO RI, per la differenza tra il gasolio rinvenuto nella cisterna e quello trovato nei serbatoi dei veicoli. Né è evidenziato alcun concreto elemento di prova a carico di SI RI e IO RI sul rifornimento dei veicoli nella disponibilità di MO SE e di conseguenza dell'evasione dell'accisa da parte di quest'ultimo. 1.3. La non manifesta infondatezza dei ricorsi consente di prendere atto del decorso del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi al 18 agosto 2021, in assenza di periodi di sospensione della prescrizione;
vanno, dunque, accolti i motivi sulla prescrizione. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione. 2. Deve, invece, essere confermata la confisca del gasolio in sequestro, disposta in primo grado ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 e non specificamente contestata dai ricorrenti;
i ricorsi, infatti, contestano la sussistenza 4 del concorso di persone nel reato e la quantità del gasolio attribuito complessivamente, non l'avvenuta sottrazione delle accise per le quantità rinvenute nella cisterna e nei veicoli nelle loro disponibilità. L'art. 44 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che i prodotti petroliferi sono soggetti a confisca secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del cl.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui la confisca debba essere sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 22001 del 13/03/2018, Innusa, Rv. 273662). Pertanto, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ex art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la Corte di cassazione deve confermare la confisca dei prodotti petroliferi essendo stata accertata, per altro, l'avvenuta sottrazione al pagamento delle accise e la sua attribuibilità agli imputati (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, Ciocca, Rv. 278771).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma la disposta confisca del gasolio in sequestro. Così deciso il 18/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere LU RO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46235 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RO LU Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 3 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma di quella del 17 marzo 2017 del Tribunale di Brindisi, ha revocato la confisca dei veicoli, disponendone la restituzione, ed ha confermato la condanna inflitta a IO RI, SI RI e MO SE alla pena di 9 mesi di reclusione e di C 7746,00 di multa per il reato ex artt. 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. C), d.lgs. n. 504 del 1995 per avere sottratto al pagamento dell'accisa kg. 2.802,176 di gasolio originariamente destinato ad uso agricolo o riscaldamento, destinandolo ad uso autotrazione. In una cisterna fuori terra, completa di erogatore e contalitri, posta in un piazzale di SI RI ma in uso a MO SE, sono stati rinvenuti kg. 3,368 di gasolio ad uso agricolo;
nei serbatoi di due autoarticolati nella disponibilità di MO SE, in sosta nel piazzale, sono stati rinvenuti rispettivamente kg.798,796 e 845,368 di gasolio ad uso riscaldamento. Nel serbatoio di un autoarticolato nella disponibilità di SI RI sono stati rinvenuti kg. 368,796 di gasolio destinato ad uso agricolo. Nel serbatoio di un autoarticolato nella disponibilità di IO RI sono stati rinvenuti kg. 798,216 di gasolio destinato ad uso agricolo. I fatti sono stati accertati il 18 febbraio 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati SI RI e IO RI. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione alla quantità e alla qualità del prodotto sequestrato. La motivazione sul rigetto della richiesta di perizia sarebbe contraddittoria ed illogica, fondata sugli accertamenti eseguiti dal laboratorio dell'Agenzia delle Dogane, perché la richiesta sarebbe stata avanzata non per confutare i risultati di tali accertamenti ma per analizzarli con l'ausilio di un esperto;
dai risultati delle analisi di laboratorio sarebbe emerso che le percentuali di zolfo e di biodiesel, rinvenute nei campioni analizzati, sarebbero state tutte diverse tra loro. La Corte di appello avrebbe apoditticamente ritenuto che i due imputati avessero prelevato il gasolio dalla cisterna di MO SE, insistente sul loro piazzale, e non avrebbe valutato i documenti che escludevano l'identità dei prodotti presenti negli autocarri. La Corte territoriale non avrebbe correttamente motivato l'identità tra i tre tipi di carburanti rinvenuti e valutato i documenti che proverebbero la differenza di qualità tra i prodotti;
avrebbe, in modo congetturale, affermato che i prodotti 2 sequestrati sarebbero stati prelevati dalla cisterna, nonostante le prove contrarie sulla differenza qualitativa dei quantitativi rinvenuti nei veicoli e nella cisterna. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla configurabilità del concorso di persone;
mancherebbe la motivazione sul perché MO SE, ritenuto l'istigatore, abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso in capo agli altri imputati. Nell'atto di appello sarebbe stata richiesta l'esclusione del concorso ex art. 110 cod. pen. rappresentando che la presenza di MO C:ES e della sua cisterna nel piazzale di SI RI sarebbe stata determinata dal contratto di comodato di parte del piazzale, per lo svolgimento dell'attività di autotrasportatore;
si segnalò che il gasolio rinvenuto nei serbatoi dei veicoli di MO SE era di colore diverso e per una finalità diversa dal carburante rinvenuto nei veicoli dei ricorrenti. Invece, la Corte territoriale avrebbe congetturalmente affermato che tutti e tre gli imputati si sarebbero serviti della cisterna per approvvigionarsi del gasolio rinvenuto, non giustificando così la differenza tra il carburante ad uso agricolo rinvenuto nella cisterna e quello ad uso riscaldamento rinvenuto nei veicoli di MO SE. Al più, vi sarebbe la prova solo del contributo dato da MO SE ai ricorrenti per il gasolio ad uso agricolo rinvenuto nei loro veicoli RI ma ciò renderebbe insussistente la circostanza aggravante contestata. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione al 18 agosto 2021. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato MO SE. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del concorso di persone nel reato che si fonderebbe sulla condivisione del piazzale per il ricovero degli autoarticolati di MO SE e di SI e IO RI e della cisterna. Mancherebbe la prova del concorso: la cisterna sarebbe stata in uno stato di abbandono;
MO SE non sarebbe stato a conoscenza dell'utilizzo da parte di SI e IO RI del gasolio agricolo né costoro sarebbero stati a conoscenza che MO SE rifornì i veicoli con gasolio ad uso riscaldamento. Mancherebbe la motivazione sull'avvenuto approvvigionamento dei veicoli dalla cisterna - attese le diversità tra il gasolio rinvenuto nella cisterna e quello sui veicoli - e sulle diverse caratteristiche tra il gasolio ad uso agricolo reperito nella cisterna e quello nei veicoli di SI e IO RI. Mancherebbe la prova /1 3 che il ricorrente si sia approvvigionato dalla cisterna poiché il gasolio rinvenuto sui suoi veicoli è per uso riscaldamento. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione, la cui decorrenza sarebbe dal 18 febbraio 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono manifestamente infondati quanto alla contestazione della sussistenza del concorso di persone nel reato, limitatamente al gasolio rinvenuto nei veicoli nella disponibilità di MO SE. 1.1. La sentenza impugnata ha rappresentato che l'ipotesi concorsuale per cui è intervenuta la condanna consiste nel «comune approvvigionamento di gasolio a destinazione agricola per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per la rispettiva attività di autotrasportatore»; però, come sostenuto dai ricorrenti, dalla sentenza di primo grado e dal capo di imputazione risulta effettivamente che nella cisterna, adoperata per l'erogazione del gasolio, vi era quello per uso agricolo. Il gasolio per uso agricolo è stato rinvenuto solo nei veicoli nella disponibilità di SI RI e IO RI, mentre negli autoarticolati nella disponibilità di MO SE è stato rinvenuto un altro tipo di gasolio, quello ad uso riscaldamento. 1.2. Tali elementi di prova rendono la motivazione contraddittoria perché i veicoli nella disponibilità di MO SE non possono essersi riforniti dalla cisterna - nella sua disponibilità (il dato è incontestato) - dotata di erogatore, rinvenuta nel terreno di proprietà di SI RI, padre di IO RI, per la differenza tra il gasolio rinvenuto nella cisterna e quello trovato nei serbatoi dei veicoli. Né è evidenziato alcun concreto elemento di prova a carico di SI RI e IO RI sul rifornimento dei veicoli nella disponibilità di MO SE e di conseguenza dell'evasione dell'accisa da parte di quest'ultimo. 1.3. La non manifesta infondatezza dei ricorsi consente di prendere atto del decorso del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi al 18 agosto 2021, in assenza di periodi di sospensione della prescrizione;
vanno, dunque, accolti i motivi sulla prescrizione. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione. 2. Deve, invece, essere confermata la confisca del gasolio in sequestro, disposta in primo grado ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 e non specificamente contestata dai ricorrenti;
i ricorsi, infatti, contestano la sussistenza 4 del concorso di persone nel reato e la quantità del gasolio attribuito complessivamente, non l'avvenuta sottrazione delle accise per le quantità rinvenute nella cisterna e nei veicoli nelle loro disponibilità. L'art. 44 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che i prodotti petroliferi sono soggetti a confisca secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del cl.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui la confisca debba essere sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 22001 del 13/03/2018, Innusa, Rv. 273662). Pertanto, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ex art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la Corte di cassazione deve confermare la confisca dei prodotti petroliferi essendo stata accertata, per altro, l'avvenuta sottrazione al pagamento delle accise e la sua attribuibilità agli imputati (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, Ciocca, Rv. 278771).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma la disposta confisca del gasolio in sequestro. Così deciso il 18/10/2022.