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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11946-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 ottobre 2025, davanti al Giudice IA FO, chia-
mata la causa iscritta al n. 11946/2022 R.G.A.C., sono presenti
[...]
per e l'avv. Maria Concetta Consiglio, in so- Parte_1 Parte_2
stituzione dell'Avv. Di Liberto, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex Parte_1
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA FO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:45, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11946/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso da- Parte_2 C.F._1
gli avv.ti ( ed Emanuela Parte_1 Email_1
ZA ( per procura allegata all'atto di cita- Email_2
zione
- attore -
E
(proprietaria del marchio;
Controparte_2 CP_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Liberto ( Email_3
per procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
e
, residente a [...]
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
59;
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
e ; Controparte_3
2) condanna al pagamento delle spese di lite della Parte_2
convenuta liquidate in complessivi € 3.809,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in mi-
sura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta;
3) compensa le spese di lite tra l'attore e Parte_2 CP_3
;
[...]
4) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_2
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna solidale di Parte_2 [...]
(proprietaria del marchio ) e al CP_2 CP_1 Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati,
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
all'esito dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, nella complessiva somma di € 47.112,00 – conseguenti ad un sinistro verificatosi a Palermo
in data 8 novembre 2014. A tal fine l'attore ha esposto che quel giorno
“alle ore 10.00 circa … percorreva questa via Castellana alla guida del pro- prio ciclomotore Piaggio Free tg. 7FTAG (privo di copertura assicurativa), al-
lorquando, veniva tamponato dall'autovettura Fiat tg. DA405LL (Garantita
per la Rca Genialloyd Ass. S.p.a.) di proprietà e condotta dal sig. CP_4
, il quale non rispettando la dovuta distanza di sicurezza urtava il
[...]
ciclomotore di proprietà dell'attore. A causa di quel sinistro, … il ciclomotore
del Sig. rovinava al suolo, danneggiandosi”, mentre Parte_2
l'attore riportava lesioni personali.
❖❖❖
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (re- Controparte_3
golarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di , alla Parte_2
luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005, con p.e.c. ricevuta il 27 aprile 2018 non-
ché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L.
132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento
(con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione di parte attrice].
❖
Ancora in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_2
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Invero, il secondo comma dell'art. 2947 c.c. prevede una prescrizione biennale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali su-
biti in un sinistro stradale. Nel caso in cui, però, i danni causati dal sini-
stro stradale costituiscano reato (e tale è qualsiasi danno alla persona subito dal danneggiato in sinistro stradale derivante da colpa di un altro soggetto per violazione di norme del codice della Strada), l'art. 2947, III
comma, c.c. prevede un diverso e più lungo termine di prescrizione. In
questo caso all'azione civile si applicherà la prescrizione più lunga previ-
sta ai fini penali. Per l'applicazione della prescrizione più lunga al diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che sia astrattamente configurabi-
le come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato cau-
salmente al reato, come effetto normale dell'evento anche come conse-
guenza mediata e indiretta.
Orbene, nel caso in esame, l'attore ha chiesto il risarcimento delle le-
sioni personali subite in conseguenza di un sinistro e non v'è dubbio che detta fattispecie integri gli estremi del reato di lesioni personali di cui all'art. 157 c.p. per il quale è previsto un termine prescrizionale di 5 anni.
È evidente, pertanto che il termine prescrizionale per il risarcimento del danno relativo al sinistro del giorno 8 novembre 2014 non è decorso essendo stato interrotto dalla richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta con p.e.c. ricevuta il 27 aprile 2018.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
❖❖❖
Tanto premesso, nel merito, si osserva che la domanda avanzata
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dall'odierno attore va respinta, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione, e ciò tanto più alla luce delle difese spiegate da che, Controparte_2
nel costituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti conte-
nuta nell'atto introduttivo, negando – in particolare – che le lesioni lamen-
tate da fossero eziologicamente riconducibili ad un si- Parte_2
nistro ascrivibile a responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat tg.
DA405LL.
In punto di diritto va evidenziato che “in presenza di un fatto storico
qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneg-
giata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso
di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ.
n. 390/2008).
Nel caso in esame, invero la ricostruzione dell'accaduto contenuta nell'atto introduttivo sembrerebbe sostanzialmente confermata dalla te-
ste, (coniuge dell'attore), la quale ha riferito: “Mi ricordo Testimone_1
che il giorno 8 novembre 2014 (lo ricordo con esattezza perché mancavano
due giorni al compleanno di mio marito), verso le 10:00 mi trovavo in via
Castellana con mio marito che con il suo motociclo (di colore scuro, forse ne-
ro) mi aveva lasciato alla fermata dell'autobus, accanto la Chiesa dei sor-
domuti. Mentre guardavo mio marito che andava via ho visto che una mac-
china (credo una Fiat, così mi ha detto mio marito, di cui non ricordo però il
colore) che percorreva la stessa via Castellana urtava da dietro il motore di
mio marito. Per l'urto mio marito è volato in avanti, cadendo a terra. Non ri-
cordo quale parte del corpo abbia sbattuto. Ho subito chiamato mio figlio
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello dove gli
hanno riscontrato la frattura delle costole (non ricordo se a destra o sini-
stra). L'autovettura era condotta da un ragazzo dell'età mio figlio che oggi
ha 40 anni. Non so dire perché l'autovettura lo abbia tamponato, forse era
distratto. Non so dire a che distanza rispetto al luogo in cui mi trovavo io è
avvenuto l'incidente. Posso dire che ho visto la macchina che tampona-va il
motociclo di mio marito. Dalla fermata si vedeva bene e non era mol-to lon-
tana dal luogo del sinistro. Mio marito è stato tamponato sulla via Castella-
na prima della rotonda. Mio marito procedeva verso la città sulla via Castel-
lana verso la Piazza di cui non ricordo il nome (non andava verso Passo di
Rigano e nemmeno verso Viale Michelangelo). Non ricordo se è intervenuta
la Polizia Municipale. Al momento dell'incidente in via Castellana vi era un
po' di traffico. Dopo l'incidente alcune persone si sono fermate per vedere
cosa era successo. Dopo l'urto mio marito (che è caduto prima della roton-
da) è rimasto a terra fino all'arrivo di mio figlio. Il conducente
dell'autovettura che ha tamponato mio marito si è fermato e credo che ab-
bia parlato con mio figlio. Dopo l'incidente il motociclo di mio marito era a
terra (non ricordo se sul lato destro o sinistro) davanti l'autovettura che lo
ha tamponato a poca distanza dalla stessa. Non so dire se e quali danni
abbiamo riportato i veicoli convolti nell'incidente” [cfr. verbale di udienza del 26
settembre 2023].
Va osservato però che la dinamica dell'incidente fornita in atto di cita-
zione e confermata dal teste di parte attrice sembrerebbe contradetta dal-
la dichiarazione spontanea resa conducente Testimone_2
dell'autovettura Fiat tg. DA405LL e assicurata con la Compagnia assicu-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
rativa convenuta che ha dichiarato di avere tamponato, alla guida dell'autovettura di proprietà di (Fiat punto di colore ce- Controparte_3
leste) il ciclomotore (Piaggio Free di colore nero) condotto “da un ragazzo
di circa 20 anni” (mentre l'attore, all'epoca del sinistro, aveva 59 anni) che a seguito dell'urto “cadeva per terra … il ragazzo si rialvaza e non lamen-
tava lesioni, non aveva perdite di sangue … lasciavamo il luogo del sinistro
ognuno con i rispettivi mezzi. Dopo tale occasione non ho avuto più alcun
contatto con la controparte. Pertanto non ho mai provveduto ad effettuare
denuncia di sinistro. Al momento del sinistro non vi erano testimoni e ne io
ne il ragazzo venivamo raggiunti da terze persone” [cfr. doc. 2, produzione parte convenuta].
L'evidente conflitto tra le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni spontanee rese da (che, anche se contestate, possono co- Testimone_2
munque assurgere ad elemento di prova che, unito agli altri, può fondare il convincimento del Giudice), determina un'insufficienza della prova stante che non è possibile desumere dagli elementi agli atti la reale dina-
mica dell'incidente.
Né a tal fine soccorre neppure il verbale di Pronto soccorso dell'
[...]
dell'8 novembre 2014 Controparte_5
nel quale genericamente si riporta “riferito incidente della strada moto au-
to” e dal quale pertanto non è possibile desumere alcun utile elemento per la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro [in atti].
Senza dire l'assenza di ulteriori elementi – anche solo indiziari (non è
stato richiesto l'intervento della Polizia o l'intervento del 118) – che de-
pongano nel senso della effettiva verificazione del sinistro secondo le mo-
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dalità descritte in citazione. Circostanza destinata a ripercuotersi in dan- no della parte sulla quale grava l'onere della prova (Cass. civ. n.
4773/2015; così anche Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n.
6760/2003).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto reputarsi non provata la dinamica del sinistro così come allegata nell'atto introdut-
tivo e, in particolare, la riconducibilità del medesimo al comportamento del conducente dell'autovettura Fiat, targata DA405LL.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti dei convenuti. Parte_2
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite della compagnia convenuta, che vengono liquidate – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, se-
sto comma, L. 247/2012).
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno poste definitivamen-
te a carico di . Parte_2
Stante la contumacia del convenuto si reputa equo Controparte_3
compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto stes-
so.
Sul punto è infatti pacifico che “la condanna alle spese processuali, a
norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività pro-
cessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sic-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in
sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo esple-
tato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass n. 17432 del 2011)” (Cass.
Civ., VI, Ord. 15/5/2019 n. 12897).
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 28 ottobre 2025
Il G.O.T.
IA FO
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal
Giudice IA FO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 ottobre 2025, davanti al Giudice IA FO, chia-
mata la causa iscritta al n. 11946/2022 R.G.A.C., sono presenti
[...]
per e l'avv. Maria Concetta Consiglio, in so- Parte_1 Parte_2
stituzione dell'Avv. Di Liberto, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex Parte_1
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA FO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:45, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11946/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso da- Parte_2 C.F._1
gli avv.ti ( ed Emanuela Parte_1 Email_1
ZA ( per procura allegata all'atto di cita- Email_2
zione
- attore -
E
(proprietaria del marchio;
Controparte_2 CP_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Liberto ( Email_3
per procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
e
, residente a [...]
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
59;
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
e ; Controparte_3
2) condanna al pagamento delle spese di lite della Parte_2
convenuta liquidate in complessivi € 3.809,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in mi-
sura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta;
3) compensa le spese di lite tra l'attore e Parte_2 CP_3
;
[...]
4) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_2
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna solidale di Parte_2 [...]
(proprietaria del marchio ) e al CP_2 CP_1 Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati,
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
all'esito dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, nella complessiva somma di € 47.112,00 – conseguenti ad un sinistro verificatosi a Palermo
in data 8 novembre 2014. A tal fine l'attore ha esposto che quel giorno
“alle ore 10.00 circa … percorreva questa via Castellana alla guida del pro- prio ciclomotore Piaggio Free tg. 7FTAG (privo di copertura assicurativa), al-
lorquando, veniva tamponato dall'autovettura Fiat tg. DA405LL (Garantita
per la Rca Genialloyd Ass. S.p.a.) di proprietà e condotta dal sig. CP_4
, il quale non rispettando la dovuta distanza di sicurezza urtava il
[...]
ciclomotore di proprietà dell'attore. A causa di quel sinistro, … il ciclomotore
del Sig. rovinava al suolo, danneggiandosi”, mentre Parte_2
l'attore riportava lesioni personali.
❖❖❖
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (re- Controparte_3
golarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di , alla Parte_2
luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005, con p.e.c. ricevuta il 27 aprile 2018 non-
ché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L.
132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento
(con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione di parte attrice].
❖
Ancora in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_2
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Invero, il secondo comma dell'art. 2947 c.c. prevede una prescrizione biennale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali su-
biti in un sinistro stradale. Nel caso in cui, però, i danni causati dal sini-
stro stradale costituiscano reato (e tale è qualsiasi danno alla persona subito dal danneggiato in sinistro stradale derivante da colpa di un altro soggetto per violazione di norme del codice della Strada), l'art. 2947, III
comma, c.c. prevede un diverso e più lungo termine di prescrizione. In
questo caso all'azione civile si applicherà la prescrizione più lunga previ-
sta ai fini penali. Per l'applicazione della prescrizione più lunga al diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che sia astrattamente configurabi-
le come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato cau-
salmente al reato, come effetto normale dell'evento anche come conse-
guenza mediata e indiretta.
Orbene, nel caso in esame, l'attore ha chiesto il risarcimento delle le-
sioni personali subite in conseguenza di un sinistro e non v'è dubbio che detta fattispecie integri gli estremi del reato di lesioni personali di cui all'art. 157 c.p. per il quale è previsto un termine prescrizionale di 5 anni.
È evidente, pertanto che il termine prescrizionale per il risarcimento del danno relativo al sinistro del giorno 8 novembre 2014 non è decorso essendo stato interrotto dalla richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta con p.e.c. ricevuta il 27 aprile 2018.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
❖❖❖
Tanto premesso, nel merito, si osserva che la domanda avanzata
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dall'odierno attore va respinta, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione, e ciò tanto più alla luce delle difese spiegate da che, Controparte_2
nel costituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti conte-
nuta nell'atto introduttivo, negando – in particolare – che le lesioni lamen-
tate da fossero eziologicamente riconducibili ad un si- Parte_2
nistro ascrivibile a responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat tg.
DA405LL.
In punto di diritto va evidenziato che “in presenza di un fatto storico
qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneg-
giata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso
di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ.
n. 390/2008).
Nel caso in esame, invero la ricostruzione dell'accaduto contenuta nell'atto introduttivo sembrerebbe sostanzialmente confermata dalla te-
ste, (coniuge dell'attore), la quale ha riferito: “Mi ricordo Testimone_1
che il giorno 8 novembre 2014 (lo ricordo con esattezza perché mancavano
due giorni al compleanno di mio marito), verso le 10:00 mi trovavo in via
Castellana con mio marito che con il suo motociclo (di colore scuro, forse ne-
ro) mi aveva lasciato alla fermata dell'autobus, accanto la Chiesa dei sor-
domuti. Mentre guardavo mio marito che andava via ho visto che una mac-
china (credo una Fiat, così mi ha detto mio marito, di cui non ricordo però il
colore) che percorreva la stessa via Castellana urtava da dietro il motore di
mio marito. Per l'urto mio marito è volato in avanti, cadendo a terra. Non ri-
cordo quale parte del corpo abbia sbattuto. Ho subito chiamato mio figlio
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello dove gli
hanno riscontrato la frattura delle costole (non ricordo se a destra o sini-
stra). L'autovettura era condotta da un ragazzo dell'età mio figlio che oggi
ha 40 anni. Non so dire perché l'autovettura lo abbia tamponato, forse era
distratto. Non so dire a che distanza rispetto al luogo in cui mi trovavo io è
avvenuto l'incidente. Posso dire che ho visto la macchina che tampona-va il
motociclo di mio marito. Dalla fermata si vedeva bene e non era mol-to lon-
tana dal luogo del sinistro. Mio marito è stato tamponato sulla via Castella-
na prima della rotonda. Mio marito procedeva verso la città sulla via Castel-
lana verso la Piazza di cui non ricordo il nome (non andava verso Passo di
Rigano e nemmeno verso Viale Michelangelo). Non ricordo se è intervenuta
la Polizia Municipale. Al momento dell'incidente in via Castellana vi era un
po' di traffico. Dopo l'incidente alcune persone si sono fermate per vedere
cosa era successo. Dopo l'urto mio marito (che è caduto prima della roton-
da) è rimasto a terra fino all'arrivo di mio figlio. Il conducente
dell'autovettura che ha tamponato mio marito si è fermato e credo che ab-
bia parlato con mio figlio. Dopo l'incidente il motociclo di mio marito era a
terra (non ricordo se sul lato destro o sinistro) davanti l'autovettura che lo
ha tamponato a poca distanza dalla stessa. Non so dire se e quali danni
abbiamo riportato i veicoli convolti nell'incidente” [cfr. verbale di udienza del 26
settembre 2023].
Va osservato però che la dinamica dell'incidente fornita in atto di cita-
zione e confermata dal teste di parte attrice sembrerebbe contradetta dal-
la dichiarazione spontanea resa conducente Testimone_2
dell'autovettura Fiat tg. DA405LL e assicurata con la Compagnia assicu-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
rativa convenuta che ha dichiarato di avere tamponato, alla guida dell'autovettura di proprietà di (Fiat punto di colore ce- Controparte_3
leste) il ciclomotore (Piaggio Free di colore nero) condotto “da un ragazzo
di circa 20 anni” (mentre l'attore, all'epoca del sinistro, aveva 59 anni) che a seguito dell'urto “cadeva per terra … il ragazzo si rialvaza e non lamen-
tava lesioni, non aveva perdite di sangue … lasciavamo il luogo del sinistro
ognuno con i rispettivi mezzi. Dopo tale occasione non ho avuto più alcun
contatto con la controparte. Pertanto non ho mai provveduto ad effettuare
denuncia di sinistro. Al momento del sinistro non vi erano testimoni e ne io
ne il ragazzo venivamo raggiunti da terze persone” [cfr. doc. 2, produzione parte convenuta].
L'evidente conflitto tra le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni spontanee rese da (che, anche se contestate, possono co- Testimone_2
munque assurgere ad elemento di prova che, unito agli altri, può fondare il convincimento del Giudice), determina un'insufficienza della prova stante che non è possibile desumere dagli elementi agli atti la reale dina-
mica dell'incidente.
Né a tal fine soccorre neppure il verbale di Pronto soccorso dell'
[...]
dell'8 novembre 2014 Controparte_5
nel quale genericamente si riporta “riferito incidente della strada moto au-
to” e dal quale pertanto non è possibile desumere alcun utile elemento per la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro [in atti].
Senza dire l'assenza di ulteriori elementi – anche solo indiziari (non è
stato richiesto l'intervento della Polizia o l'intervento del 118) – che de-
pongano nel senso della effettiva verificazione del sinistro secondo le mo-
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dalità descritte in citazione. Circostanza destinata a ripercuotersi in dan- no della parte sulla quale grava l'onere della prova (Cass. civ. n.
4773/2015; così anche Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n.
6760/2003).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto reputarsi non provata la dinamica del sinistro così come allegata nell'atto introdut-
tivo e, in particolare, la riconducibilità del medesimo al comportamento del conducente dell'autovettura Fiat, targata DA405LL.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti dei convenuti. Parte_2
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite della compagnia convenuta, che vengono liquidate – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, se-
sto comma, L. 247/2012).
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno poste definitivamen-
te a carico di . Parte_2
Stante la contumacia del convenuto si reputa equo Controparte_3
compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto stes-
so.
Sul punto è infatti pacifico che “la condanna alle spese processuali, a
norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività pro-
cessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sic-
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ché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in
sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo esple-
tato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass n. 17432 del 2011)” (Cass.
Civ., VI, Ord. 15/5/2019 n. 12897).
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Così deciso a Palermo il 28 ottobre 2025
Il G.O.T.
IA FO
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal
Giudice IA FO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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