Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 11341
CASS
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della continuazione (anche parziale)

    La Corte ritiene il ricorso generico e manifestamente infondato, poiché il giudice dell'esecuzione ha congruamente motivato sull'assenza di un medesimo disegno criminoso, considerando la eterogeneità dei reati, la distanza temporale, il diverso modus operandi, le diverse persone offese e i diversi concorrenti. Anche la prospettazione subordinata di una continuazione parziale è stata ritenuta infondata sulla base di argomenti congrui, non potendo i reati essere considerati come frutto della medesima deliberazione criminosa, ma piuttosto come manifestazione di uno stile di vita tendente alla devianza. La detenzione subita dall'imputato è stata considerata un ulteriore fattore di discontinuità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 11341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11341
    Data del deposito : 26 marzo 2026

    Testo completo