TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2423/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG IL
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. DA DA
- Presidente
- Giudice 2) Dott. Stefano Rago
3) Dott. NZ EO
- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2423/2025 vertente tra:
TRA con l'avv. SALARDI MARTINA;
Parte_1
- RICORRENTE
E
CP_1 con l'avv. MENOZZI PAOLA;
-RESISTENTE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI GG IL
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 28/08/2021 a CORGG Per_
(RE) (atto n. 16, parte 2, serie A, anno 2021). Dal matrimonio è nato (28/11/2022). La casa coniugale è di proprietà del padre del ricorrente sita a Correggio, via Del Carmine n. 6.
Le parti vivono separate in forza del decreto di omologa del Tribunale di Reggio Emilia che ha disposto l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale, che il padre potesse incontrare il figlio il martedì (dalle 7:30 alle 11:30) e il giovedì (dalle 7:30 alle 13:30) oltre il sabato o la domenica da metà mattina a dopo pranzo. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico fosse percepito in via esclusiva dalla moglie. Parte_1 ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
►che la moglie non lo coinvolge in alcuna decisione riguardante la cura e la salute del figlio;
►di poter vedere il minore solo qualche ora durante la settimana;
►che le sue spese sono aumentate poiché ha avuto una figlia con la nuova compagna e si è trasferito in un immobile in locazione più spazioso, per il quale paga un canone più elevato.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione paritetica. Nello specifico di poter vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
-nei primi tre mesi: a domeniche alternate (9-21) e tutte le mattine, a eccezione del mercoledì, dalle ore 7.30 alle 9, nonché il venerdì pomeriggio (15:30-17:30) e il sabato pomeriggio (14:30-18:30);
-nei tre mesi successivi: domeniche alternate (9-21) e tutte le mattine, a eccezione del mercoledì, dalle 7:30 alle 9 o fino alle 13 nelle giornate in cui il minore non frequenta la scuola, nonché il venerdì pomeriggio (15-18), il sabato (13-21) e due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16 alle 21;
-negli ulteriori sei mesi successivi: introdurre week-end alternati dal sabato mattina ore 9 alla domenica sera ore 21;
-negli ulteriori sei mesi successivi: il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola al mattino successivo, oltre a week-end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
Ha, inoltre, chiesto che sia gradualmente diminuito il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio, prevedendo un contributo di € 250 per i primi sei mesi, di € 150 per i successivi sei mesi e infine di € 75 e che le spese straordinarie e l'assegno unico siano suddivise tra le parti. Ha, infine, chiesto che gli siano restituiti gli animali domestici (due cani) e, in subordine, che la proprietà degli stessi sia trasferita alla moglie. CP_1 si è costituita e non si è opposta alla pronuncia sul o la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:vin
►di aver instaurato un precedente giudizio, ancora pendente, per l'annullamento del matrimonio presso il Tribunale Ecclesiastico di Modena;
►di aver sempre favorito il rapporto tra il padre e il figlio;
▸che il calendario di visite proposto dal ricorrente non è attuabile, poiché incompatibile con i turni di lavoro dello stesso, con la conseguenza che dovrebbe essere affidato ad altre persone.
Ha, pertanto, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre possa vedere il figlio il venerdì pomeriggio (16-18:20) e un giorno infrasettimanale con pernottamento (dalle 18:50 alla mattina successiva). Ha, poi, chiesto che a partire dal mese di aprile 2026 siano previsti week-end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera ore 20:30. Ha, infine, chiesto la conferma dell'importo di € 385 attualmente versato dal ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di continuare a percepire in via esclusiva l'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire il decreto di omologa del 06/12/2023 (doc. 4). Nessuna rilevanza ha la pendenza del procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico, dal momento che per giurisprudenza di legittimità consolidata non vi è alcuna pregiudizialità del giudizio ecclesiastico rispetto a quello proposto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 25766/2016).
2. Affidamento della prole
Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso, e non vi è motivo per discostarsi da tale richiesta.
Vi è invece contrasto sull'individuazione del regime di visite, dal momento che il ricorrente chiede un aumento graduale delle stesse fino ad arrivare a un regime paritetico, mentre la resistente si oppone. Ebbene, sul punto il Collegio ritiene opportuno adottare un calendario rispondente alla prassi di questo Tribunale che, se da un lato rappresenta senz'altro un ampliamento degli attuali tempi che il bambino trascorre presso il padre, dall'altro non comporta un affidamento paritario. Ciò per i seguenti motivi:
1) innanzitutto, tale soluzione rappresenta, secondo il Tribunale, la migliore modalità di attuazione degli accordi di separazione stipulati dalle parti stesse;
tali accordi, infatti (benché il Parte_1 abbia dichiarato in udienza di averli sottoscritti controvoglia) devono necessariamente rappresentare il punto di partenza dell'odierna decisione, trattandosi di condizioni molto recenti, rispetto alle quali non risultano intervenuti reali elementi di novità; bisogna, in particolare, considerare che nel ricorso le parti avevano previsto espressamente come regolare le visite in base alla crescita di introducendo pernottamenti presso il padre al compimento
, del terzo anno di età, ma mantenendo il collocamento presso la madre;
2) tale previsione appare peraltro più conforme all'interesse di , che
,
è ancora molto piccolo;
3) il calendario in questione appare compatibile con gli orari di lavoro del Parte_1 i quali come da lui stesso dichiarato in udienza lo impegnano tutti i giorni, sabato compreso, in orari che rendono difficilmente praticabile un regime paritario, vista anche l'età del minore;
sul punto, la dichiarazione resa al ricorrente dal datore di lavoro
Coopernuoto (doc. 21) non può ritenersi decisiva, in quanto del tutto generica.
Il Collegio ritiene pertanto di disporre che il Parte 1 possa tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali (che i diverso accordo tra le parti si indicano nel martedì e nel giovedì) e a weekend alterni, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con pernottamento;
nelle settimane in cui il ricorrente non avrà con sé il figlio nel weekend, questi pernotterà presso di lui il giovedì notte (salvo diverso accordo tra le parti). Dal momento che le parti, seppur con richieste diverse, concordano sulla necessità che i pernottamenti vengano implementati progressivamente, si dispone che i pernottamenti nei weekend comincino a partire da aprile 2026.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati.
Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (3 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quest'ultime possono essere così ricostruite:
1) il ricorrente è istruttore di nuoto presso Coopernuoto società sportiva e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2021 al 2024 che attestano entrate annuali nette di circa € 17.700 (cfr. doc. 13, 14, 15, 16).
Tuttavia, dalle buste paga depositate emerge un reddito più elevato, poiché nel 2024 ha percepito una retribuzione di € 29.704 (doc. 19) e, da gennaio a settembre 2025, ulteriori € 18.915 (doc. 20), per un totale che, rapportato su dodici mensilità, equivale a entrate mensili per circa € 2.315. Ha, inoltre, ricevuto in eredità dalla madre 14 di un immobile, con relativa pertinenza, sito a Correggio (doc. 8), nonché la somma di € 30.000 (cfr. doc. 17 bonifici del 14/10/2024 e del 07/11/2024). Ha altresì riferito di avere una figlia dalla nuova compagna e di essersi trasferito in un appartamento più ampio, con un canone di locazione maggiore (€ 750 rispetto ai precedenti € 530) per garantire uno spazio adeguato anche ad -. Tale spesa è tuttavia presumibilmente condivisa con la compagna, cointestataria del contratto (doc. 18).
2) la resistente è educatrice scolastica presso Accento Cooperativa Sociale e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2022 al 2024, dalle quali emerge un reddito annuale netto di circa € 16.070 (cfr., doc. 9), nonché la busta paga relativa al mese di maggio 2025, che conferma un'entrata mensile di circa € 1336 (doc. 11). Ha dichiarato di aver ridotto, a partire da novembre 2024, il proprio orario da 38 a 33 ore settimanali per prendersi cura di (doc. 10); tuttavia, tale riduzione era prevista solo fino al 31 maggio 2025 e la resistente non ha prodotto ulteriori documenti che ne attestino il proseguimento. La CP_1 inoltre, contitolare, insieme ai genitori, di buoni postali per
, un valore di € 51.827 (doc. 17), percepisce integramente l'assegno unico di
€ 235,40 (doc. 14) ed è gravata da una rata di mutuo di € 701,10 contratto a maggio 2025 per l'acquisto di un immobile in cui si traferirà con il figlio (doc. 4 e 5). Ha altresì riferito che, nel 2018, ha ricevuto un risarcimento di € 105.000 per la perdita prematura della sorella (doc. 16).
Ebbene, ad avviso del Collegio, le condizioni economiche delle parti, così come ricostruite, devono ritenersi immutate rispetto all'epoca della separazione. In particolare, i maggiori fattori di spesa indicati dal Parte_1
(costituiti dal nuovo canone di locazione e dalla nascita della fi nuova compagna) non possono considerarsi rilevanti, sia perché in parte prevedibili all'epoca della separazione, sia perché non vi è prova, considerata la nuova convivenza, che questi incidano davvero in modo negativo sul suo reddito.
Dal momento che il regime di visita adottato in sede di separazione prevedeva già l'introduzione di pernottamenti, deve escludersi che il calendario adottato nel presente paragrafo rappresenti un aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre tale da giustificare una revisione del contributo di mantenimento, che peraltro appare adeguato ai redditi delle parti e all'età del minore.
4. Altre domande
La domanda avente a oggetto gli animali domestici è inammissibile, in quanto esorbita dall'oggetto del presente giudizio ed è soggetta a un diverso rito.
5. Spese
Visto l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate per un terzo, e per i restanti due terzi vanno invece poste a carico del ricorrente, parzialmente soccombente per la domanda sull'affidamento, completamente soccombente per la domanda sul mantenimento, e tenuto conto dell'inammissibilità delle altre domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/08/2021 a CORGG (RE) (atto n. 16, parte 2, serie A, anno 2021)
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio (RE) per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il padre incontri il figlio come in motivazione;
-conferma l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 385 per il mantenimento della prole, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano, già ridotte, in € 1.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 27/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
NZ EO DA DA
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG IL
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. DA DA
- Presidente
- Giudice 2) Dott. Stefano Rago
3) Dott. NZ EO
- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2423/2025 vertente tra:
TRA con l'avv. SALARDI MARTINA;
Parte_1
- RICORRENTE
E
CP_1 con l'avv. MENOZZI PAOLA;
-RESISTENTE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI GG IL
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 28/08/2021 a CORGG Per_
(RE) (atto n. 16, parte 2, serie A, anno 2021). Dal matrimonio è nato (28/11/2022). La casa coniugale è di proprietà del padre del ricorrente sita a Correggio, via Del Carmine n. 6.
Le parti vivono separate in forza del decreto di omologa del Tribunale di Reggio Emilia che ha disposto l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale, che il padre potesse incontrare il figlio il martedì (dalle 7:30 alle 11:30) e il giovedì (dalle 7:30 alle 13:30) oltre il sabato o la domenica da metà mattina a dopo pranzo. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico fosse percepito in via esclusiva dalla moglie. Parte_1 ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
►che la moglie non lo coinvolge in alcuna decisione riguardante la cura e la salute del figlio;
►di poter vedere il minore solo qualche ora durante la settimana;
►che le sue spese sono aumentate poiché ha avuto una figlia con la nuova compagna e si è trasferito in un immobile in locazione più spazioso, per il quale paga un canone più elevato.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione paritetica. Nello specifico di poter vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
-nei primi tre mesi: a domeniche alternate (9-21) e tutte le mattine, a eccezione del mercoledì, dalle ore 7.30 alle 9, nonché il venerdì pomeriggio (15:30-17:30) e il sabato pomeriggio (14:30-18:30);
-nei tre mesi successivi: domeniche alternate (9-21) e tutte le mattine, a eccezione del mercoledì, dalle 7:30 alle 9 o fino alle 13 nelle giornate in cui il minore non frequenta la scuola, nonché il venerdì pomeriggio (15-18), il sabato (13-21) e due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16 alle 21;
-negli ulteriori sei mesi successivi: introdurre week-end alternati dal sabato mattina ore 9 alla domenica sera ore 21;
-negli ulteriori sei mesi successivi: il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola al mattino successivo, oltre a week-end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
Ha, inoltre, chiesto che sia gradualmente diminuito il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio, prevedendo un contributo di € 250 per i primi sei mesi, di € 150 per i successivi sei mesi e infine di € 75 e che le spese straordinarie e l'assegno unico siano suddivise tra le parti. Ha, infine, chiesto che gli siano restituiti gli animali domestici (due cani) e, in subordine, che la proprietà degli stessi sia trasferita alla moglie. CP_1 si è costituita e non si è opposta alla pronuncia sul o la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:vin
►di aver instaurato un precedente giudizio, ancora pendente, per l'annullamento del matrimonio presso il Tribunale Ecclesiastico di Modena;
►di aver sempre favorito il rapporto tra il padre e il figlio;
▸che il calendario di visite proposto dal ricorrente non è attuabile, poiché incompatibile con i turni di lavoro dello stesso, con la conseguenza che dovrebbe essere affidato ad altre persone.
Ha, pertanto, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre possa vedere il figlio il venerdì pomeriggio (16-18:20) e un giorno infrasettimanale con pernottamento (dalle 18:50 alla mattina successiva). Ha, poi, chiesto che a partire dal mese di aprile 2026 siano previsti week-end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera ore 20:30. Ha, infine, chiesto la conferma dell'importo di € 385 attualmente versato dal ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di continuare a percepire in via esclusiva l'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire il decreto di omologa del 06/12/2023 (doc. 4). Nessuna rilevanza ha la pendenza del procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico, dal momento che per giurisprudenza di legittimità consolidata non vi è alcuna pregiudizialità del giudizio ecclesiastico rispetto a quello proposto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 25766/2016).
2. Affidamento della prole
Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso, e non vi è motivo per discostarsi da tale richiesta.
Vi è invece contrasto sull'individuazione del regime di visite, dal momento che il ricorrente chiede un aumento graduale delle stesse fino ad arrivare a un regime paritetico, mentre la resistente si oppone. Ebbene, sul punto il Collegio ritiene opportuno adottare un calendario rispondente alla prassi di questo Tribunale che, se da un lato rappresenta senz'altro un ampliamento degli attuali tempi che il bambino trascorre presso il padre, dall'altro non comporta un affidamento paritario. Ciò per i seguenti motivi:
1) innanzitutto, tale soluzione rappresenta, secondo il Tribunale, la migliore modalità di attuazione degli accordi di separazione stipulati dalle parti stesse;
tali accordi, infatti (benché il Parte_1 abbia dichiarato in udienza di averli sottoscritti controvoglia) devono necessariamente rappresentare il punto di partenza dell'odierna decisione, trattandosi di condizioni molto recenti, rispetto alle quali non risultano intervenuti reali elementi di novità; bisogna, in particolare, considerare che nel ricorso le parti avevano previsto espressamente come regolare le visite in base alla crescita di introducendo pernottamenti presso il padre al compimento
, del terzo anno di età, ma mantenendo il collocamento presso la madre;
2) tale previsione appare peraltro più conforme all'interesse di , che
,
è ancora molto piccolo;
3) il calendario in questione appare compatibile con gli orari di lavoro del Parte_1 i quali come da lui stesso dichiarato in udienza lo impegnano tutti i giorni, sabato compreso, in orari che rendono difficilmente praticabile un regime paritario, vista anche l'età del minore;
sul punto, la dichiarazione resa al ricorrente dal datore di lavoro
Coopernuoto (doc. 21) non può ritenersi decisiva, in quanto del tutto generica.
Il Collegio ritiene pertanto di disporre che il Parte 1 possa tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali (che i diverso accordo tra le parti si indicano nel martedì e nel giovedì) e a weekend alterni, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con pernottamento;
nelle settimane in cui il ricorrente non avrà con sé il figlio nel weekend, questi pernotterà presso di lui il giovedì notte (salvo diverso accordo tra le parti). Dal momento che le parti, seppur con richieste diverse, concordano sulla necessità che i pernottamenti vengano implementati progressivamente, si dispone che i pernottamenti nei weekend comincino a partire da aprile 2026.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati.
Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (3 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quest'ultime possono essere così ricostruite:
1) il ricorrente è istruttore di nuoto presso Coopernuoto società sportiva e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2021 al 2024 che attestano entrate annuali nette di circa € 17.700 (cfr. doc. 13, 14, 15, 16).
Tuttavia, dalle buste paga depositate emerge un reddito più elevato, poiché nel 2024 ha percepito una retribuzione di € 29.704 (doc. 19) e, da gennaio a settembre 2025, ulteriori € 18.915 (doc. 20), per un totale che, rapportato su dodici mensilità, equivale a entrate mensili per circa € 2.315. Ha, inoltre, ricevuto in eredità dalla madre 14 di un immobile, con relativa pertinenza, sito a Correggio (doc. 8), nonché la somma di € 30.000 (cfr. doc. 17 bonifici del 14/10/2024 e del 07/11/2024). Ha altresì riferito di avere una figlia dalla nuova compagna e di essersi trasferito in un appartamento più ampio, con un canone di locazione maggiore (€ 750 rispetto ai precedenti € 530) per garantire uno spazio adeguato anche ad -. Tale spesa è tuttavia presumibilmente condivisa con la compagna, cointestataria del contratto (doc. 18).
2) la resistente è educatrice scolastica presso Accento Cooperativa Sociale e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2022 al 2024, dalle quali emerge un reddito annuale netto di circa € 16.070 (cfr., doc. 9), nonché la busta paga relativa al mese di maggio 2025, che conferma un'entrata mensile di circa € 1336 (doc. 11). Ha dichiarato di aver ridotto, a partire da novembre 2024, il proprio orario da 38 a 33 ore settimanali per prendersi cura di (doc. 10); tuttavia, tale riduzione era prevista solo fino al 31 maggio 2025 e la resistente non ha prodotto ulteriori documenti che ne attestino il proseguimento. La CP_1 inoltre, contitolare, insieme ai genitori, di buoni postali per
, un valore di € 51.827 (doc. 17), percepisce integramente l'assegno unico di
€ 235,40 (doc. 14) ed è gravata da una rata di mutuo di € 701,10 contratto a maggio 2025 per l'acquisto di un immobile in cui si traferirà con il figlio (doc. 4 e 5). Ha altresì riferito che, nel 2018, ha ricevuto un risarcimento di € 105.000 per la perdita prematura della sorella (doc. 16).
Ebbene, ad avviso del Collegio, le condizioni economiche delle parti, così come ricostruite, devono ritenersi immutate rispetto all'epoca della separazione. In particolare, i maggiori fattori di spesa indicati dal Parte_1
(costituiti dal nuovo canone di locazione e dalla nascita della fi nuova compagna) non possono considerarsi rilevanti, sia perché in parte prevedibili all'epoca della separazione, sia perché non vi è prova, considerata la nuova convivenza, che questi incidano davvero in modo negativo sul suo reddito.
Dal momento che il regime di visita adottato in sede di separazione prevedeva già l'introduzione di pernottamenti, deve escludersi che il calendario adottato nel presente paragrafo rappresenti un aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre tale da giustificare una revisione del contributo di mantenimento, che peraltro appare adeguato ai redditi delle parti e all'età del minore.
4. Altre domande
La domanda avente a oggetto gli animali domestici è inammissibile, in quanto esorbita dall'oggetto del presente giudizio ed è soggetta a un diverso rito.
5. Spese
Visto l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate per un terzo, e per i restanti due terzi vanno invece poste a carico del ricorrente, parzialmente soccombente per la domanda sull'affidamento, completamente soccombente per la domanda sul mantenimento, e tenuto conto dell'inammissibilità delle altre domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/08/2021 a CORGG (RE) (atto n. 16, parte 2, serie A, anno 2021)
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio (RE) per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il padre incontri il figlio come in motivazione;
-conferma l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 385 per il mantenimento della prole, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano, già ridotte, in € 1.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 27/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
NZ EO DA DA