CASS
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 12977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12977 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI AU ZO nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 20/07/2023 della CORTE D: APPELLO DI TO- RINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con irrogazione diretta ad opera della medesima Corte dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque. RITENUTO IN FATTO Di Prima LA ZO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/07/2023 della Corte di appello di Torino, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen... Deduce: 1. Violazione di legge per illegalità della pena. Il ricorrente premette che l'accordo raggiunto con il Procuratore generale prevedeva la riduzione della pena detentiva da anni sei di reclusione ad anni quattro di reclusione;
che la Corte di appello recepiva l'accordo, ma confermava nel resto la sentenza di primo grado. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12977 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 31/01/2024 Sulla base di tale premessa, evidenzia che la pena inflitta in primo grado era superiore a cinque anni e il tribunale aveva applicato la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermata nella sentenza oggi impugnata. Deduce, quindi, l'illegalità di tale pena accessoria, in quanto prevista quando sia stata inflitta una pena detentiva della durata non inferiore a cinque anni, mentre nel caso in esame la pena inflitta è pari a quattro anni di reclusione, rispetto alla quale è applicabile l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 1 - , Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. il 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame il motivo rientra tra quelli deducibili, in quanto riferibile al tema della illegalità della pena. Ciò premesso, il ricorso è fondato. A fronte della riduzione della pena detentiva ad anni quattro, la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado relativa all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua ex art. 29 cod. pen., disposto in relazione alle ipotesi in cui sia stata inflitta una pena detentiva di durata non inferiore a cinque anni. Nel caso in esame, invece, la pena detentiva è pari a quattro anni e, quindi, di durata inferiore ai cinque anni previsti dalla norma, con la conseguenza che la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e stata irrogata in violazione di legge. Da ciò l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento, peraltro, va disposto senza rinvio, stante la durata predeterminata per legge di anni cinque dell'interdizione temporanea, che consente l'attivazione dei poteri della Corte di cui all'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio e sostituzione della pena accessoria. 2 EIL)•>
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella dell'interdizione temporanea di anni cinque. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con irrogazione diretta ad opera della medesima Corte dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque. RITENUTO IN FATTO Di Prima LA ZO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/07/2023 della Corte di appello di Torino, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen... Deduce: 1. Violazione di legge per illegalità della pena. Il ricorrente premette che l'accordo raggiunto con il Procuratore generale prevedeva la riduzione della pena detentiva da anni sei di reclusione ad anni quattro di reclusione;
che la Corte di appello recepiva l'accordo, ma confermava nel resto la sentenza di primo grado. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12977 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 31/01/2024 Sulla base di tale premessa, evidenzia che la pena inflitta in primo grado era superiore a cinque anni e il tribunale aveva applicato la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermata nella sentenza oggi impugnata. Deduce, quindi, l'illegalità di tale pena accessoria, in quanto prevista quando sia stata inflitta una pena detentiva della durata non inferiore a cinque anni, mentre nel caso in esame la pena inflitta è pari a quattro anni di reclusione, rispetto alla quale è applicabile l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 1 - , Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. il 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame il motivo rientra tra quelli deducibili, in quanto riferibile al tema della illegalità della pena. Ciò premesso, il ricorso è fondato. A fronte della riduzione della pena detentiva ad anni quattro, la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado relativa all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua ex art. 29 cod. pen., disposto in relazione alle ipotesi in cui sia stata inflitta una pena detentiva di durata non inferiore a cinque anni. Nel caso in esame, invece, la pena detentiva è pari a quattro anni e, quindi, di durata inferiore ai cinque anni previsti dalla norma, con la conseguenza che la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e stata irrogata in violazione di legge. Da ciò l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento, peraltro, va disposto senza rinvio, stante la durata predeterminata per legge di anni cinque dell'interdizione temporanea, che consente l'attivazione dei poteri della Corte di cui all'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio e sostituzione della pena accessoria. 2 EIL)•>
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella dell'interdizione temporanea di anni cinque. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente