Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 81
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    La Corte ha rilevato che nel fascicolo di parte resistente e nell'intero fascicolo d'ufficio non è stata depositata alcuna relata di notifica né altro mezzo idoneo a dimostrare la notificazione degli avvisi di accertamento alla contribuente. La prova della notifica degli atti impositivi è a carico dell'ente creditore. La mancata produzione della prova della notificazione comporta l'illegittimità dell'intimazione quale atto consequenziale e l'inefficacia degli avvisi presupposti.

  • Accolto
    Decadenza dell'ente impositore

    Poiché gli avvisi del 2021 non risultano notificati, il Comune è decaduto dal potere impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 (come modificato dalla L. 160/2019).

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La mancata notificazione degli avvisi impedisce qualsiasi effetto interruttivo e determina la prescrizione del credito IMU relativo agli anni 2018 e 2019.

  • Accolto
    Inesistenza della debenza

    La contribuente ha depositato quietanze di pagamento relative al pagamento dell'IMU per la quota di comproprietà pari a 1/90, coerenti con la documentazione successoria. Non risultano produzioni contrarie. Il profilo conferma l'infondatezza della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 81
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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