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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3848/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008823982000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008823982000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6174/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 3848/2025 proposto da
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da mandato in atti,
— Ricorrente — contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.,
— Resistente —
Comune di Sapri, in persona del Sindaco p.t.,
— Resistente — (non costituito) avverso intimazione di pagamento n. 10020259008823982-000, notificata in data 23.05.2025, relativa agli avvisi di accertamento IMU anni 2018 e 2019.
FATTO presenti ricorrente e ader
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento indicata, deducendo l'assenza di notifica degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019, l'intervenuta decadenza dell'ente impositore, la prescrizione del diritto alla riscossione e l'inesistenza della debenza in quanto la ricorrente risulta comproprietaria nella misura di 1/90 e ha sempre corrisposto l'IMU per la quota di spettanza, come documentato dai modelli F24 depositati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e sosteneva la regolarità della notifica degli atti prodromici, senza tuttavia depositare alcuna prova della stessa. L'ente impositore, Comune di Sapri, non si costituiva e non depositava documenti.
All'udienza del 15.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In merito alla notifica degli atti presupposti il Collegio rileva che l'intimazione impugnata richiama gli avvisi di accertamento nn. 29 e 36 del 28.04.2021 ma tuttavia, nel fascicolo di parte resistente e nell'intero fascicolo d'ufficio non risulta depositata alcuna relata di notifica né altro mezzo idoneo a dimostrare la notificazione degli avvisi di accertamento alla contribuente.
La prova della notifica degli atti impositivi è a carico dell'ente creditore. La mancata produzione della prova della notificazione comporta l'illegittimità dell'intimazione quale atto consequenziale e l'inefficacia degli avvisi presupposti.
Nel caso di specie, il Comune di Sapri, soggetto titolare del credito, non si è costituito e non ha fornito la prova della notifica. Neppure ADER ha prodotto documenti idonei. Pertanto, deve ritenersi che gli avvisi prodromici non siano stati notificati.
L'assenza di notifica impedisce il perfezionamento dell'atto impositivo e, ai sensi dell'art. 1, comma 161,
L. 296/2006 (come modificato dalla L. 160/2019), l'ente impositore decade dal potere di accertamento decorso il quinto anno successivo all'annualità d'imposta.
Poiché gli avvisi del 2021 non risultano notificati, il Comune è decaduto dal potere impositivo e la mancata notificazione degli avvisi impedisce qualsiasi effetto interruttivo e determina la prescrizione del credito IMU relativo agli anni 2018 e 2019.
In merito alla debenza della pretesa, la contribuente ha depositato quietanze di pagamento relative al pagamento dell'IMU per la quota di comproprietà pari a 1/90, coerenti con la documentazione successoria. Non risultano produzioni contrarie. Il profilo conferma l'infondatezza della pretesa. Pertanto, accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata. Compensa le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO ANNULLANDO L' ATTO IMPUGNATO. SPESE COMPENSATE
PER ADER. NULLA PER LE SPESE PER IL COMUNE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3848/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008823982000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008823982000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6174/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 3848/2025 proposto da
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da mandato in atti,
— Ricorrente — contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.,
— Resistente —
Comune di Sapri, in persona del Sindaco p.t.,
— Resistente — (non costituito) avverso intimazione di pagamento n. 10020259008823982-000, notificata in data 23.05.2025, relativa agli avvisi di accertamento IMU anni 2018 e 2019.
FATTO presenti ricorrente e ader
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento indicata, deducendo l'assenza di notifica degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019, l'intervenuta decadenza dell'ente impositore, la prescrizione del diritto alla riscossione e l'inesistenza della debenza in quanto la ricorrente risulta comproprietaria nella misura di 1/90 e ha sempre corrisposto l'IMU per la quota di spettanza, come documentato dai modelli F24 depositati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e sosteneva la regolarità della notifica degli atti prodromici, senza tuttavia depositare alcuna prova della stessa. L'ente impositore, Comune di Sapri, non si costituiva e non depositava documenti.
All'udienza del 15.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In merito alla notifica degli atti presupposti il Collegio rileva che l'intimazione impugnata richiama gli avvisi di accertamento nn. 29 e 36 del 28.04.2021 ma tuttavia, nel fascicolo di parte resistente e nell'intero fascicolo d'ufficio non risulta depositata alcuna relata di notifica né altro mezzo idoneo a dimostrare la notificazione degli avvisi di accertamento alla contribuente.
La prova della notifica degli atti impositivi è a carico dell'ente creditore. La mancata produzione della prova della notificazione comporta l'illegittimità dell'intimazione quale atto consequenziale e l'inefficacia degli avvisi presupposti.
Nel caso di specie, il Comune di Sapri, soggetto titolare del credito, non si è costituito e non ha fornito la prova della notifica. Neppure ADER ha prodotto documenti idonei. Pertanto, deve ritenersi che gli avvisi prodromici non siano stati notificati.
L'assenza di notifica impedisce il perfezionamento dell'atto impositivo e, ai sensi dell'art. 1, comma 161,
L. 296/2006 (come modificato dalla L. 160/2019), l'ente impositore decade dal potere di accertamento decorso il quinto anno successivo all'annualità d'imposta.
Poiché gli avvisi del 2021 non risultano notificati, il Comune è decaduto dal potere impositivo e la mancata notificazione degli avvisi impedisce qualsiasi effetto interruttivo e determina la prescrizione del credito IMU relativo agli anni 2018 e 2019.
In merito alla debenza della pretesa, la contribuente ha depositato quietanze di pagamento relative al pagamento dell'IMU per la quota di comproprietà pari a 1/90, coerenti con la documentazione successoria. Non risultano produzioni contrarie. Il profilo conferma l'infondatezza della pretesa. Pertanto, accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata. Compensa le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO ANNULLANDO L' ATTO IMPUGNATO. SPESE COMPENSATE
PER ADER. NULLA PER LE SPESE PER IL COMUNE.